Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_468/2025  
 
 
Sentenza del 9 luglio 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione sede di Lugano, 
via Bossi 2a, 6901 Lugano, 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Marcello Baggi. 
 
Oggetto 
revoca del sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2025 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2025.15). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con provvedimento 8 gennaio 2025 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha annullato il sequestro eseguito il 7 luglio 2009, su istanza dell'avv. A.________, nei confronti di B.________ concernente i suoi averi presso tre banche con sede a Lugano in garanzia di un credito di fr. 625'024.-- oltre interessi. 
Mediante sentenza 14 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto l'11 febbraio 2025 da A.________ contro tale provvedimento dell'UE. 
 
2.  
Con ricorso datato 9 giugno 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento con l'accoglimento della " richiesta di mutamento del sequestro civile (infruttuoso) in sequestro penale con la restituzione dei beni alla vittima del reato ovvero il sottoscritto avvocato ". 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
3.  
Secondo l'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF, il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento deve essere depositato presso il Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. Giusta l'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 
Dall'estratto del sistema di tracciamento degli invii raccomandati della posta risulta che la sentenza qui impugnata è stata impostata il 17 aprile 2025, che il 30 aprile 2025 vi è stato un tentativo di recapito dell'invio al ricorrente in Italia, tuttavia "assente", e che infine l'invio è stato recapitato al destinatario il 30 maggio 2025. In virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la sentenza va considerata notificata il settimo giorno dal primo tentativo di consegna infruttuoso del 30 aprile 2025, ossia il 7 maggio 2025. Il termine di dieci giorni dell'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere l'8 maggio 2025 (art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere lunedì 19 maggio 2025 (art. 45 cpv. 1 LTF). Il rimedio all'esame, consegnato alla posta italiana il 9 giugno 2025 e pervenuto alla posta svizzera il 15 giugno 2025 (data determinante ai sensi del già citato art. 48 cpv. 1 LTF), risulta perciò tardivo. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
L'art. 60 cpv. 3 LTF non conferisce un diritto alla notifica delle sentenze per via elettronica (v. sentenza 7B_652/2024 del 30 luglio 2024 consid. 1.2 con rinvio). Già per questo motivo non occorre dare seguito alla richiesta del ricorrente volta ad ottenere "le notificazioni per pec" al suo indirizzo e-mail. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 9 luglio 2025 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini