Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_5/2007 /viz 
 
Decreto del 12 febbraio 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
giudice federale Raselli, presidente, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale 
d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, 
via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano, 
Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano, 
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
realizzazione, 
 
ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Il presidente, considerato: 
che nel ricorso 5 febbraio 2007 in materia civile contro la sentenza del 15 gennaio 2007 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la ricorrente ha pure chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria e il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame; 
che la concessione dell'assistenza giudiziaria presuppone oltre all'indigenza dell'istante anche conclusioni ricorsuali non prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF), ed esige cioè probabilità di vincere la causa non notevolmente inferiori alla possibilità di perdere la vertenza (DTF 125 II 265 consid. 4b pag. 275 con rinvii); 
che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - appare inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF
che il ricorso appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF; 
che in queste circostanze le conclusioni ricorsuali appaiono prive di possibilità di esito favorevole, motivo per cui non può essere concessa l'assistenza giudiziaria e dev'essere richiesto dalla ricorrente un anticipo per le spese presunte del processo (art. 62 cpv. 1 LTF); 
che così stando le cose non si giustifica nemmeno accordare effetto sospensivo al ricorso; 
che le domande di assistenza giudiziaria nei casi di procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LTF vengono decise dal presidente della corte (art. 64 cpv. 3 LTF) a cui compete pure statuire sulle domande di conferimento dell'effetto sospensivo; 
 
decreta: 
1. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
2. 
La ricorrente è invitata a fornire un anticipo spese di fr. 500.-- entro 5 giorni dalla ricezione del presente decreto secondo le modalità indicate nell'allegato formulario. 
3. 
L'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è respinta. 
4. 
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 12 febbraio 2007 
Il presidente: Il cancelliere: