Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_510/2024
Sentenza del 29 gennaio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Herrmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 16 sede di Biasca, via Lucomagno 14, 6710 Biasca,
B.________,
patrocinata dall'avv. Chiarella Rei-Ferrari.
Oggetto
misure di protezione, perizia sullo stato di salute,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2024
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.93).
Fatti:
A.
A.a. Il 7 novembre 2023 B.________ ha chiesto all'Autorità regionale di protezione 16 sede di Biasca (in seguito autorità di protezione) di intervenire in protezione del padre A.________ adottando le misure previste dall'art. 376 cpv. 2 CC e revocando tutti i poteri di rappresentanza alla moglie C.________, oppure istituendo una curatela in favore del padre. Lamentava altresì di non poterlo incontrare.
A.b. Il 16 gennaio 2024 si è tenuta un'udienza dinanzi all'autorità di protezione, in presenza del patrocinatore di A.________, della moglie di quest'ultimo e di B.________. Diverse altre udienze sono per contro state annullate su richiesta del patrocinatore di A.________ o della moglie.
A.c. Nel frattempo, il 24 gennaio 2024 il Pretore del Distretto di Riviera ha sospeso la procedura che era stata promossa da B.________ nei confronti di A.________ (azione di divisione di proprietà immobiliare), in attesa di accertamenti da parte dell'autorità di protezione in merito alla capacità di discernimento di quest'ultimo e alla sua conseguente capacità di stare in giudizio.
A.d. Il 6 marzo 2024, l'autorità di protezione ha tra l'altro invitato il patrocinatore di A.________ a considerare la possibilità di sottoporre al geriatra curante del suo cliente, in un'ottica di sussidiarietà rispetto al conferimento immediato di un mandato peritale a un terzo, alcuni quesiti peritali necessari per permettere di valutare la necessità di decretare misure di protezione in favore dell'interessato. Nessun riscontro è pervenuto dal patrocinatore.
A.e. Con decisione 30 aprile 2024 l'autorità di protezione ha segnatamente ordinato in favore di A.________ una perizia tendente a valutare la sua condizione di salute psicosociale (dispositivo n. 1), incaricato il Servizio di psichiatria geriatrica territoriale dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (in seguito SPG) di svolgere la valutazione peritale (dispositivo n. 2), formulato i quesiti peritali relativi allo stato di salute di A.________, alla necessità di un trattamento, alla sua capacità di discernimento, alla sua facoltà di provvedere ai propri interessi e alla eventuale messa in pericolo sua o di un terzo (dispositivo n. 3), dichiarato la decisione immediatamente esecutiva (dispositivo n. 4 [recte: 8]).
B.
Con sentenza 2 luglio 2024, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in seguito Camera di protezione o autorità cantonale) ha respinto nella misura della sua ricevibilità il reclamo 3 giugno 2024, con il quale A.________ (per il tramite del suo patrocinatore) chiedeva l'annullamento della decisione dell'autorità di protezione e la restituzione dell'effetto sospensivo.
C.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 9 agosto 2024, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla annullando la decisione 30 aprile 2024 con la quale l'autorità di protezione ha conferito un mandato di valutazione peritale della condizione psicosociale dell'interessato.
Non sono state chieste determinazioni ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. Oggetto del ricorso è la decisione emanata dall'autorità ticinese di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ) che respinge un reclamo presentato avverso una ordinanza di istruzione con la quale l'autorità di protezione ha predisposto il conferimento di un mandato di valutazione peritale della condizione psicosociale del ricorrente sulla base dell'art. 446 cpv. 2 CC. Essa costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, e può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; l'ipotesi della lett. b non entra manifestamente in linea di conto), ciò che secondo costante giurisprudenza è normalmente il caso in relazione all'ordine di svolgere una perizia psichiatrica pronunciato nel contesto di una procedura di protezione dell'adulto (sentenze 5A_1051/2020 del 28 aprile 2021 consid. 1.1 con i rinvii; 5A_211/2014 del 14 luglio 2014 consid. 1; 5A_655/2013 del 29 ottobre 2013 consid. 1.1).
Per il resto, la via d'impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della vertenza di fondo (DTF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 261 consid. 1.4) che, nel concreto caso, è una causa in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) di natura non pecuniaria. Introdotto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile risulta pertanto di principio ammissibile, ciò che rende il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato dal ricorrente d'acchito irricevibile (art. 113 LTF).
1.2. La perizia ordinata nella presente causa è chiamata a pronunciarsi sulla capacità di discernimento del ricorrente nonché sulla necessità di adottare una misura di protezione in suo favore. Si pone quindi la questione della capacità processuale del ricorrente (v. art. 14 PC combinato con l'art. 71 LTF), che dinanzi al Tribunale federale non è più patrocinato. Nelle cause che hanno per oggetto l'accertamento delle facoltà mentali dell'interessato, la valutazione dell'esercizio dei diritti civili e della sua capacità processuale non deve sottostare a esigenze troppo severe. D'altra parte, il Tribunale federale entra di principio nel merito del rimedio esperito poiché occorre garantire che tale questione venga decisa materialmente e non in via pregiudiziale nell'ambito dell'esame della capacità processuale. Fino all'accertamento giudiziale definitivo della sua (in) capacità di discernimento, occorre pertanto garantire alla parte ricorrente la possibilità di procedere in lite poiché altrimenti essa non potrebbe realmente difendersi su questo punto (sentenza 5P.214/1996 del 28 giugno 1996 consid. 2 [in Rep. 1996 pag. 3] con i rinvii a DTF 118 Ia 236 consid. 3a e 77 II 9 consid. 2; v. anche sentenza 5A_101/2014 del 6 marzo 2014 consid. 1.2). Ne consegue che al ricorrente va riconosciuta una corrispondente capacità processuale dinanzi al Tribunale federale.
1.3. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
A meno che ne dia motivo il giudizio impugnato, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.
Il ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentito (segnatamente degli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU). È opportuno esaminare tale censura, di natura formale, in via preliminare.
2.1. Il diritto di essere sentito è un aspetto della garanzia generale dell'equo processo secondo gli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU.
2.1.1. Esso assicura segnatamente alle parti la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che le tocca nella loro situazione giuridica, e comprende il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di partecipare alla loro assunzione o perlomeno di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4; 142 I 86 consid. 2.2). Le parti hanno il diritto di prendere conoscenza di tutti gli argomenti sottoposti al tribunale e di determinarsi su di essi, a prescindere dal fatto che contengano o meno elementi di fatto o diritto nuovi e siano atti a influenzare il giudizio. Ogni allegazione o prova prodotta va portata a conoscenza delle stesse, affinché possano decidere se usufruire della possibilità di prendere posizione; questa decisione non spetta al giudice (DTF 146 III 97 consid. 3.4.1 con rinvii).
2.1.2. Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 144 IV 302 consid. 3.1). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1).
2.2. Il ricorrente sostiene che le osservazioni che l'autorità di protezione e B.________ avevano formulato al suo reclamo rispettivamente il 14 e il 13 giugno 2024 gli sarebbero state intimate soltanto con la sentenza impugnata, per cui egli sarebbe stato privato della facoltà di presentare una replica spontanea, con la quale avrebbe potuto prendere posizione sugli argomenti della resistente e della segnalante e affinare la sua censura rivolta contro la decisione dell'autorità di protezione, dopo aver preso atto del "c ontenuto delle osservazioni dell'Autorità con le quali la stessa avrebbe potuto ancora supplire alla [...] negligente e insufficiente motivazione" della decisione di prima istanza. Tale " violazione formale del diritto al doppio scambio di scritture" sarebbe sufficiente per accogliere il presente ricorso.
2.3.
2.3.1. Nel concreto caso, dal timbro apposto dalla cancelleria della Camera di protezione su tali allegati scritti risulta che essi sono in effetti stati notificati il 3 luglio 2024, cioè con la decisione qui impugnata. È quindi a ragione che il ricorrente lamenta di non aver avuto modo di prendere conoscenza delle osservazioni e di determinarsi al riguardo prima dell'emanazione del giudizio cantonale qui impugnato. Il diritto di essere sentito del ricorrente appare pertanto essere stato violato.
2.3.2. Egli non riesce però a dimostrare quale influsso ciò avrebbe avuto sulla presente causa: non indica in che termini avrebbe potuto "affinare la sua censura rivolta contro la decisione dell'ARP", né spiega quali altri argomenti supplementari avrebbe potuto avanzare, se ne avesse avuto l'occasione, rispetto a quelli già esposti in sede di reclamo "una volta conosciuto il contenuto delle osservazioni dell'Autorità", alle quali rimprovera genericamente una carente motivazione senza tuttavia identificare gli argomenti asseritamente nuovi che figurerebbero nelle suddette determinazioni. Non essendo ravvisabile in che modo la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver inciso sull'esito del presente litigio relativo all'ordine di svolgere una perizia, non sussiste un interesse all'annullamento della sentenza qui impugnata. La censura non può pertanto essere accolta.
3.
Nel merito, il ricorrente considera che l'ordine impartito al SPG di svolgere una perizia psicosociale sarebbe lesivo della sua libertà personale ("ovvero l'integrità fisica e psichica e il diritto all'autodeterminazione garantiti dall'art. 10 cpv. 2 Cost.") e arbitrario (art. 9 Cost.).
3.1. L'ordine di sottoporsi a una perizia costituisce un'ingerenza nella libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) ed è quindi ammissibile a condizione di fondarsi su una base legale, essere giustificato da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e proporzionato allo scopo; l'essenza della libertà personale deve essere in ogni caso preservata (art. 36 Cost.; sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3).
Secondo l'art. 388 cpv. 1 CC, le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione. L'art. 446 CC prevede che quando apre un procedimento, l'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1), raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie (cpv. 2 prima frase), può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei (cvp. 2 seconda frase) e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2 terza frase). L'esame dell'interesse pubblico, che è ravvisabile nel mandato di protezione delle persone bisognose ancorato nella legge e nei principi procedurali vincolanti (sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3.1 con i rinvii), è strettamente legato alla ponderazione globale degli interessi che va operata nell'ambito dell'analisi della proporzionalità (v. per analogia DTF 130 I 16 consid. 5).
Affinché l'ordine di effettuare una perizia rispetti il principio della proporzionalità, occorre che una misura di protezione dell'adulto sia effettivamente prospettabile (sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3.2.3). Così, prima di ordinare la perizia, l'autorità deve accertare l'esistenza di elementi che possano far pensare che esista un reale bisogno di protezione suscettibile di giustificare una misura di protezione; considerazioni di carattere generale non supportate da elementi concreti (ad esempio, la semplice apparenza di turbe psichiche) non sono sufficienti (sentenza 5A_211/2014 citata consid. 3.3; v. PHILIPPE MEIER, Droit de la protection de l'adulte, Articles 360-456 CC, 2a ed. 2022, pag. 109). D'altra parte, il Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) sottolinea che l'autorità deve ordinare che un esperto effettui una perizia se " non dispone delle conoscenze necessarie per trattare un caso " e che " [s]ituazioni di questo tipo si presentano in particolare nei casi di [...] limitazione della capacità d'agire a causa di una turba psichica o di una disabilità ment ale" (FF 2006 6466 ad art. 446 D-CC). In questi casi, a meno che uno dei membri del collegio giudicante disponga delle conoscenze necessarie, l'autorità è tenuta a rivolgersi a un esperto esterno (v. DTF 140 III 97 consid. 4.2). Quando la capacità di discernimento dell'interessato è dubbia, il ricorso a una perizia specialistica è pertanto di principio necessario (DTF 140 III 97 consid. 4.2; sentenze 5A_211/2016 del 19 maggio 2016 consid. 3.2 e 5A_617/2014 del 1° dicembre 2014 consid. 4.3 con i rinvii; sul contenuto della perizia v. sentenza 5A_912/2014 del 27 marzo 2015 consid. 3.2.2). Il ricovero in istituto per effettuare una perizia psichiatrica va predisposto solo se questa non può essere eseguita ambulatorialmente (art. 449 cpv. 1 CC).
3.2. La Camera di protezione ha considerato che la necessità e l'utilità della valutazione ordinata dall'autorità di protezione erano " palesi " poiché era ammesso da tutte le parti che il ricorrente soffrisse di Alzheimer e che si trovasse in una situazione psicofisica precaria, per cui andava appurata la capacità di discernimento e la capacità di farsi rappresentare, valutazione che era tra l'altro richiesta anche dalla Pretura nel contesto di una procedura sospesa a tale fine. Siccome l'interessato non si era presentato alle udienze e non aveva neppure fornito un certificato medico attestante la sua capacità di discernimento, si giustificava una verifica approfondita della sua situazione psichica mediante una specifica valutazione.
3.3. Con tale, seppur succinta, motivazione il ricorrente non si confronta minimamente. Innanzitutto, una parte delle sue critiche sono rivolte direttamente all'operato dell'autorità di protezione, ciò che è inammissibile dato che solo la sentenza dell'ultima istanza cantonale, e non la decisione di prima istanza, può essere oggetto del ricorso (art. 75 cpv. 1 LTF) : in questa misura, esse saranno quindi ignorate. Per il resto, egli ammette in sostanza di soffrire della malattia di Alzheimer ("non vi sono dubbi che la patologia sia stata già effettivamente rilevata da diversi anni") e che questa è suscettibile di degenerare, comportando una crescente necessità di assistenza quotidiana che la moglie già assicura gestendo tutto ciò che lo riguarda. Così facendo, in definitiva non mette in dubbio che la contestata decisione si sia fondata sull'esistenza di chiari elementi concreti suscettibili di ritenere che una misura di protezione fosse effettivamente prospettabile e nemmeno contesta che vi fossero dubbi sulla sua capacità di discernimento, i quali, come visto, secondo la giurisprudenza giustificano una perizia. Al riguardo, nell'ottica dell'esame del principio di proporzionalità, è bene sottolineare che il ricorrente non contesta adeguatamente (v.
supra consid. 1.3) le constatazioni della precedente istanza secondo cui egli non si sarebbe presentato alle udienze e non avrebbe dato seguito all'invito fatto dall'autorità di protezione al medico curante di rispondere direttamente ad alcuni quesiti: tali elementi, uniti al fatto che la decisione confermata dalla Camera di protezione ha sottolineato "l'importanza di evitare un accertamento peritale stazionario", permettono di concludere che - contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - la perizia è stata predisposta prestando la debita attenzione a preservare l'equilibrio dell'interessato e a evitargli per quanto possibile situazioni che fossero fonte di stress. Le sue argomentazioni rivolte a una ipotetica futura misura di protezione (secondo cui non vi sarebbe alcuna necessità che "venga nominata una persona apposita per occuparsi della sua persona e della sua gestione patrimoniale, in quanto la moglie già svolge tutte queste mansioni", lui avrebbe il "diritto di scegliere con chi e come vivere la propria vita" e la Camera di protezione non avrebbe compreso né la sua problematica, né l'ambiente positivo che lo circonda e che gli permette di vivere bene senza particolari necessità) sono poi del tutto inconferenti, siccome nessuna misura è ancora stata predisposta: scopo della valutazione peritale è proprio determinarne la necessità e l'eventuale tipologia.
In definitiva, per quanto ammissibile, l'argomentazione del ricorrente non è in grado di dimostrare che il conferimento del mandato di valutazione della sua condizione psicosociale costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nella sua libertà personale o che la decisione impugnata sarebbe in altro modo contraria al diritto.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 gennaio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini