Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_555/2025  
 
 
Sentenza del 2 settembre 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Paride De Stefani, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinata dal curatore avv. Ryan Vannin. 
 
Oggetto 
contestazione del riconoscimento di paternità, 
intervento adesivo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2025 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2025.28/29). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con istanza 28 febbraio 2025 B.________, madre di C.________, ha chiesto di essere autorizzata a intervenire a titolo adesivo nella procedura di contestazione del riconoscimento di paternità promossa il 17 febbraio 2025 da A.________ nei confronti di C.________. Il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza d'intervento adesivo con decisione 5 maggio 2025. 
Mediante sentenza 26 giugno 2025 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto il 12 maggio 2025 da A.________ avverso la decisione pretorile, così come la sua domanda di gratuito patrocinio. La Corte cantonale ha spiegato che l'interveniente adesivo partecipa al procedimento a proprio nome e nel proprio interesse a sostegno di una parte che vuole supportare (art. 74 segg. CPC) e che il suo interesse può coincidere con quello della parte a fianco della quale interviene, per cui il fatto che l'interesse addotto da B.________ fosse uguale a quello della figlia non era motivo per non ammettere il suo intervento in lite. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 9 luglio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla, di dichiarare inammissibile l'intervento adesivo di B.________ (in via subordinata di rinviare l'incarto all'istanza precedente affinché riesamini la questione) e di accogliere la sua domanda di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Il ricorrente ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Contrariamente alla decisione che respinge un'istanza di intervento adesivo, la quale costituisce una decisione parziale giusta l'art. 91 lett. b LTF (v. DTF 134 III 379 consid. 1.1), la decisione che accoglie una tale istanza è di natura incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (v. sentenza 4A_263/2022 del 23 giugno 2023 consid. 1.1 con rinvii). 
La decisione incidentale qui contestata è quindi immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente (v. DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). In concreto, la possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla sentenza cantonale e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi al ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Egli non ha invece riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato e non ha quindi speso una parola al riguardo. Ne segue che il gravame, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta manifestamente inammissibile. 
Siccome il ricorso contro il punto principale della decisione incidentale non è ricevibile, nemmeno la pronuncia accessoria sulla richiesta di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 4D_42/2025 del 3 marzo 2025 consid. 4.2.2; 5A_543/2018 del 10 agosto 2018 consid. 2.3). 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente per la sede federale va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del rimedio, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili, atteso che gli altri partecipanti al procedimento non sono incorsi in spese. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 settembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini