Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_612/2008 /biz 
 
Sentenza del 22 ottobre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
1. A.A.________ e B.A.________, 
2. C.________, 
3. D.D.________ e E.D.________, 
4. F.F.________ e G.F.________, 
5. H.H.________ e I.H.________, 
6. J.________, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli, 
 
contro 
 
K.K.________ e L.K.________, 
opponenti, entrambi patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, 
M.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana. 
 
Oggetto 
azione possessoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2008 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 2 febbraio 2007 il Pretore del distretto di Bellinzona ha accolto le azioni possessorie presentate da H.H.________, I.H.________ e J.________, A.A.________ e B.A.________, F.F.________ e G.F.________, D.D.________ e E.D.________ e C.________ nei confronti di L.K.________ e K.K.________ e di M.________; 
che con sentenza dell'11 luglio 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto gli appelli dei convenuti e ha respinto le istanze degli attori; 
che gli attori hanno impugnato la sentenza d'appello con ricorso in materia civile dell'11 settembre 2008; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF il ricorso contro una decisione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione e che la sospensione dei termini dal 15 luglio al 15 agosto incluso prevista dall'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF non si applica nei procedimenti concernenti misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF); 
che la nozione di misure provvisionali nel senso dell'art. 46 cpv. 2 LTF corrisponde a quella di misure cautelari dell'art. 98 LTF (sentenza 5A_177/2007 del 1° giugno 2007 consid. 1.3); 
che l'azione possessoria è una misura cautelare nel senso dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 638); 
che pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, nella fattispecie in esame il termine di ricorso non è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto; 
che in queste circostanze il rimedio consegnato alla posta svizzera l'11 settembre 2008 (art. 48 cpv. 1 LTF) si appalesa tardivo, la decisione cantonale essendo stata notificata al patrocinatore dei ricorrenti già il 18 luglio 2008; 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata sulla non entrata nel merito di ricorsi manifestamente inammissibili; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 22 ottobre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti