Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_622/2025
Sentenza del 28 agosto 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Herrmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Stefano Stillitano,
ricorrente,
contro
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica,
via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio,
B.________.
Oggetto
ricovero a scopo di cura o assistenza,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 giugno 2025
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.135).
Fatti
A.
B.________, figlio maggiorenne di A.________ e C.________, è affetto da una psico-patologia contemplante la sindrome di Asperger, la schizofrenia paranoide, un disturbo evolutivo globale, la depressione, un disturbo del controllo degli impulsi, un'immaturità affettiva e un abuso di sostanze psicoattive.
Nel 2022 B.________ ha trasferito il proprio domicilio presso il padre, nel Cantone Ticino. Nel 2023, in favore del primo, è stata istituita una curatela generale giusta l'art. 398 CC.
Mediante decisione 17/24 giugno 2024 l'Autorità regionale di protezione 12 sede di Minusio ha ordinato il ricovero di B.________ a scopo di assistenza presso l'istituto D.________ a X.________, in applicazione dell'art. 426 CC.
Con decisione 26 luglio 2024 la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica ha respinto il ricorso presentato da A.________, padre dell'interessato, contro il giudizio dell'autorità di protezione.
Adito su reclamo 6 agosto 2024 di A.________, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto mediante sentenza 24 giugno 2025.
B.
Con ricorso in materia civile 31 luglio 2025 (spedito il 2 agosto 2025) A.________ ha impugnato quest'ultima sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e, in via principale, di dimettere il figlio dall'istituto in cui è ricoverato " previa applicazione di un sostegno al domicilio del padre ", in via subordinata di rinviare l'incarto all'autorità cantonale affinché disponga " l'istituzione di misure di protezione al domicilio del ricorrente in vista della revoca del ricovero a scopo di cura e di assistenza ".
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il ricorso è stato presentato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF ) contro una decisione finale (art. 90 LTF) in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza che ha statuito su ricorso ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ). Con riferimento alle disposizioni che precedono, il ricorso in materia civile è quindi in linea di principio ammissibile.
2.
La ricevibilità del rimedio presuppone però anche che la parte ricorrente abbia il diritto di interporre ricorso in materia civile.
2.1. Secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF, tale diritto spetta a chi ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica (lett. b). L'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che l'accoglimento del rimedio di diritto comporterebbe per la parte ricorrente, evitandole di subire un pregiudizio di natura economica, ideale, materiale o di altro genere che la decisione impugnata sarebbe altrimenti suscettibile di provocarle (DTF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2). L'interesse a ricorrere deve essere personale, nel senso che, salvo eccezioni, non è permesso agire in giudizio per far valere non il proprio interesse, bensì quello di un terzo (sentenza 5A_161/2025 del 27 marzo 2025 consid. 2.1 con rinvii).
Il ricorrente è tenuto a dimostrare l'adempimento dei requisiti della sua legittimazione a ricorrere, quando essa non risulti manifestamente dalla decisione impugnata o dagli atti di causa (DTF 138 III 537 consid. 1.2).
2.2. Nel rimedio all'esame, il ricorrente afferma di essere legittimato a ricorrere per aver partecipato al procedimento dinanzi all'istanza precedente e in quanto " persona vicina " all'interessato " quindi direttamente toccato dalla decisione impugnata ".
Le " persone vicine " alla persona interessata da una misura di protezione degli adulti sono legittimate a presentare reclamo all'autorità giudiziaria cantonale (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC). Per contro, il diritto di interporre ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale si determina esclusivamente sulla base dei requisiti posti all'art. 76 cpv. 1 LTF (v., con riferimento alla contestazione di un ricovero a scopo di cura o assistenza, sentenze 5A_542/2019 del 30 luglio 2019 consid. 3.1; 5A_227/2019 del 25 aprile 2019 consid. 1; 5A_271/2016 del 9 maggio 2016 consid. 1.2), per cui è indispensabile un interesse personale al ricorso: la difesa di interessi altrui, quand'anche si tratti di un parente, non basta (v., sempre con riferimento alla contestazione di un ricovero a scopo di cura o assistenza, sentenza 5A_876/2023 del 20 dicembre 2023 consid. 3 con rinvii).
Nel rimedio all'esame, il ricorrente difende soltanto gli interessi (presunti) della persona interessata dalla misura di protezione. Egli non fa valere alcun interesse proprio all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, nemmeno quello di poter continuare ad assistere personalmente il figlio (su questo tema v. sentenze 5A_521/2023 del 20 settembre 2023 consid. 3.1 e 3.2; 5A_542/2019 citata consid. 3.1 e 3.2; 5A_338/2015 del 1° luglio 2015 consid. 1.1; v. anche sentenza 5A_399/2023 del 9 giugno 2023 consid. 1.2.2.3). Il ricorrente non è quindi legittimato a interporre ricorso in materia civile al Tribunale federale.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 agosto 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini