Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_72/2025
Sentenza del 30 gennaio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl in liquidazione,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (fallimento),
ricorso contro il decreto emanato il 27 dicembre 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.180).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante reclamo 20 dicembre 2024 la A.________ Sagl ha impugnato la decisione 11 dicembre 2024 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano aveva dichiarato il suo fallimento a far tempo dal 12 dicembre 2024 alle ore 10:00, su istanza della B.________ SA. La fallita ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo al reclamo.
Con decreto 27 dicembre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale richiesta. La Corte cantonale ha osservato che la convenzione conclusa tra le parti il 16 dicembre 2024, con la quale avevano chiesto al Pretore di revocare la decisione di fallimento e di concedere un termine di alcuni mesi per consentire alla debitrice di completare il piano di rientro in corso, non realizzava le condizioni affinché il Giudice di prime cure potesse respingere l'istanza di fallimento secondo l'art. 172 LEF o differire la decisione giusta l'art. 173 LEF, già per il fatto che tale convenzione era stata conclusa dopo la dichiarazione di fallimento. Secondo la Corte cantonale, nemmeno le condizioni dell'art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF (norma che presuppone che il creditore ritiri l'istanza di fallimento e che il debitore renda verosimile la sua solvibilità) sembravano adempiute (ma potevano ancora essere realizzate entro la scadenza del termine di reclamo, ossia in concreto verosimilmente entro il 7 gennaio 2025), sicché la domanda di effetto sospensivo andava per il momento respinta.
2.
Con ricorso 24 gennaio 2025 la A.________ Sagl, rappresentata dal presidente C.________, ha impugnato il predetto decreto dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullare la dichiarazione di fallimento dell'11 dicembre 2024 e (subordinatamente) di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 lett. a LTF.
4.
Il decreto impugnato, che respinge un'istanza di effetto sospensivo, è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. DTF 137 III 475 consid. 2 con rinvii), per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 106 cpv. 2 LTF, la parte ricorrente deve indicare i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consiste la violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel rimedio all'esame la ricorrente afferma che il debito e gli interessi nei confronti della controparte sarebbero stati saldati il 23 gennaio 2025 e che la creditrice avrebbe confermato per iscritto di essere pienamente soddisfatta. A suo dire, alla luce di tali nuove circostanze, il fallimento andrebbe revocato siccome " il mantenimento del fallimento in assenza di interesse del creditore costituisce una violazione del principio di proporzionalità " (art. 5 cpv. 2 Cost.). Secondo la ricorrente, l'errore interpretativo delle parti circa la convocazione all'udienza dell'11 dicembre 2024 dinanzi al Pretore (alla quale nessuno era comparso) costituirebbe inoltre una violazione del diritto di partecipare alla procedura e pertanto del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.).
Tale motivazione manifestamente non soddisfa le rigorose esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Le censure di violazione di diritti costituzionali formulate dalla ricorrente sono infatti unicamente rivolte contro la dichiarazione di fallimento dell'11 dicembre 2024 (attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria cantonale adita su reclamo). La ricorrente omette invece di spiegare in che modo il decreto emanato il 27 dicembre 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (unica decisione qui impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF) - che ha rifiutato di conferire effetto sospensivo al reclamo siccome, in sostanza, tale gravame appariva a prima vista sprovvisto di possibilità di esito favorevole - sarebbe contrario ai suoi diritti costituzionali.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Losanna, 30 gennaio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini