Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_767/2008 
 
Sentenza del 15 dicembre 2008 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Raselli, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, 6900 Lugano, 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2008 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che A.________ ha chiesto al Pretore del distretto di Lugano di annullare deliberazioni assembleari adottate il 21 maggio 2002 dai comproprietari del condominio X.________, nonché di accertare che egli non era tenuto a versare contributi condominiali dal 1999 al 2002; 
che con sentenza 7 febbraio 2008 il Pretore ha respinto entrambe le azioni; 
che A.________ ha impugnato innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino tale giudizio, chiedendo altresì di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che con decisione 14 ottobre 2008 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto quest'ultima domanda per carenza di possibilità di esito favorevole dell'appello; 
che, riprendendo una sentenza di questo Tribunale, i giudici cantonali hanno negato la possibilità di far dipendere la corresponsione dei contributi condominiali dalla riparazione dell'appartamento dell'insorgente e hanno ritenuto il rimedio insufficientemente motivato; 
che A.________ ha impugnato la decisione del 14 ottobre 2008 al Tribunale federale, domandando pure di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura federale; 
che con decreto del 12 novembre 2008 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del gravame; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nella motivazione del ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il ricorso non rispetta i predetti requisiti di motivazione; 
che infatti il rimedio non contiene alcuna comprensibile motivazione riferita alla decisione impugnata; 
 
che pertanto il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso dal Presidente della Corte nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 15 dicembre 2008 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Raselli Piatti