Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_784/2025  
 
 
Sentenza del 14 novembre 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Bovey, Presidente, 
De Rossa, Josi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA in liquidazione, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, 
via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
fallimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 luglio 2025 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2025.78). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Su istanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, con decisione 15 maggio 2025 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato il fallimento della A.________ SA a far tempo dal giorno successivo alle ore 10:00. 
 
B.  
Mediante sentenza 21 luglio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dalla A.________ SA, pronunciando nuovamente il suo fallimento a far tempo dal 22 luglio 2025 alle ore 9:00. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 15 settembre 2025 la A.________ SA in liquidazione ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di rinviare la causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. 
Con decreto 6 ottobre 2025, conformemente alla costante prassi del Tribunale federale, il Presidente della Corte adita ha accolto la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio nel senso che ha vietato, per la durata della procedura dinanzi al Tribunale federale, l'adozione di misure d'esecuzione della sentenza impugnata, pur mantenendo in essere la dichiarazione di fallimento e ogni eventuale provvedimento conservativo già adottato. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto  
 
1.  
 
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 687 consid. 1.2) in materia di esecuzione e fallimento che soggiace al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) indipendentemente dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltrato tempestivamente (art. 46 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il rimedio si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
Contrariamente a quanto prevede l'art. 174 cpv. 1 seconda frase LEF per la procedura cantonale di reclamo, dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
1.4. Il ricorso in materia civile deve contenere le conclusioni (art. 42 cpv. 1 LTF). In ragione della natura riformatoria del ricorso al Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF), la parte ricorrente non può, in linea di principio, limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, ma deve formulare una conclusione nel merito. Le conclusioni devono comunque essere interpretate alla luce della motivazione del gravame (DTF 137 II 313 consid. 1.3 con rinvii).  
Nel rimedio all'esame la ricorrente formula una conclusione puramente cassatoria. Dalla motivazione del rimedio si può tuttavia dedurre che desidera ottenere l'annullamento della dichiarazione di fallimento. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 174 cpv. 2 LEF, l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2) oppure il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3).  
Questi fatti nuovi (veri nova), esaustivamente enumerati, possono condurre all'annullamento della dichiarazione di fallimento a condizione che il debitore renda verosimile la sua solvibilità, vale a dire la capacità di disporre di mezzi liquidi sufficienti a estinguere i suoi debiti esigibili. La solvibilità è data anche se questa capacità fa temporaneamente difetto, a condizione che vi siano indizi di miglioramento della situazione a corto termine. Se il debitore deve solo rendere verosimile - e non provare - la propria solvibilità, non può però limitarsi a semplici affermazioni, ma deve fornire indizi concreti quali ricevute di pagamento, giustificativi bancari (averi bancari, crediti bancari), un elenco dei debitori, un estratto del registro delle esecuzioni, conti annuali recenti, bilanci intermedi, ecc. L'estratto del registro delle esecuzioni costituisce un documento indispensabile per valutare la solvibilità del debitore. La condizione secondo cui il debitore deve rendere verosimile la propria solvibilità non deve essere soggetta a requisiti troppo severi; è sufficiente che la solvibilità appaia più probabile dell'insolvibilità (v. sentenza 5A_198/2025 del 14 aprile 2025 consid. 3.1 con rinvii). 
Sapere se l'autorità abbia adottato il giusto grado di prova richiesto dal diritto federale - nel caso concreto, la verosimiglianza - è questione di diritto, che il Tribunale federale riesamina liberamente nel quadro delle censure sollevate. Per contro, sapere se il debitore abbia reso verosimile la propria solvibilità - dunque se il grado di prova esatto dal diritto federale sia raggiunto - è questione di fatto; il ricorrente che intende impugnare la decisione cantonale su questo punto deve quindi presentare una motivazione fondata sull'art. 9 Cost. che soddisfi le esigenze poste all'art. 106 cpv. 2 LTF (v. sentenza 5A_949/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 3.1.2 in fine con rinvii). 
 
2.2. La Corte cantonale ha accertato che l'esecuzione oggetto dell'istanza di fallimento era stata saldata e ha quindi ritenuto soddisfatto il presupposto dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF.  
Secondo i Giudici cantonali, il requisito (cumulativo) della solvibilità della fallita non era invece stato reso verosimile. Essa aveva infatti unicamente prodotto un bilancio e un conto economico che non erano attuali (ma relativi al 2023) e senza nemmeno precisare chi li aveva allestiti e ratificati, e non aveva portato alcun riscontro concreto e oggettivo quanto alle prospettive di incasso dei suoi asseriti crediti commerciali nei confronti di terzi e al valore venale dei suoi asseriti beni mobili e immobili (fra cui due immobili a X.________ e un immobile a Y.________). La Corte cantonale ha inoltre accertato d'ufficio che, malgrado l'estinzione di cinque esecuzioni promosse dall'istante (fra cui quella che ha condotto al fallimento) e l'assenza di attestati di carenza beni, a carico della fallita vi erano dodici esecuzioni per fr. 255'309.80: quattro giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (relative a debiti d'imposta per fr. 82'845.-- e a debiti per oneri sociali AVS/AI/IPG di complessivi fr. 19'470.70) e otto ancora allo stadio preliminare (di cui sei relative a debiti per oneri sociali AVS/AI/IPG di complessivi fr. 106'797.70). Per la Corte cantonale, ciò portava a concludere che la situazione finanziaria della fallita non stesse sostanzialmente migliorando e che essa non disponesse di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. 
 
2.3. La ricorrente lamenta un "errato" accertamento dei fatti e un'errata applicazione del diritto. Essa rib adisce che il debito verso l'istante sarebbe stato estinto ed afferma che quest'ultima avrebbe anche ritirato la domanda di fallimento. Sostiene poi che i Giudici cantonali non avrebbero preso in considerazione tutti gli elementi essenziali che proverebbero la sua solvibilità: a suo dire, infatti, l'ammontare delle esecuzioni di fr. 255'309.80 (peraltro " non cresciute in giudicato ") non terrebbe conto dell'annullamento di un'esecuzione pari a fr. 69'011.60, mentre il pagamento effettuato alla qui opponente e la " presenza di attivi evidenti agli atti " dimostrerebbero "senza ombra di dubbio la capacità della ricorre nte di far fronte ai suoi debiti anche in tempi stretti". Dinanzi al Tribunale federale essa produce tre documenti: una "scrittura privata e riconoscimento di debito tra A.________ SA e B.________ Srl del 02.05.2024 per l'importo di Euro 1'531'000 ", un " preliminare di vendita unità immobiliare ubicata a Y.________ " e un " annuncio vendita villetta unifamiliare a X.________ ".  
 
2.4. Contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, la Corte cantonale ha riconosciuto che la condizione dell'art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF, ossia l'estinzione del debito, fosse soddisfatta.  
Con riferimento invece al requisito della solvibilità, negato dai Giudici cantonali, la ricorrente si limita in sostanza a opporre il proprio apprezzamento a quello del Tribunale d'appello, fondando la sua tesi su fatti e mezzi di prova che non aveva allegato in sede cantonale, senza nemmeno tentare di dimostrare che le condizioni per ammetterli in questa sede sarebbero in concreto adempiute (v. supra consid. 1.3), e che comunque non costituiscono indizi concreti della sua capacità di disporre di mezzi liquidi sufficienti a soddisfare i suoi debiti esigibili. La censura non è pertanto idonea a sostanziare un arbitrio dei Giudici cantonali nell'aver concluso che il presupposto della solvibilità previsto all'art. 174 cpv. 2 LEF non fosse stato reso verosimile e va ritenuta irricevibile per la sua insufficiente motivazione.  
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va ritenuto inammissibile. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). 
Dato che l'effetto sospensivo concerne soltanto l'adozione di misure d'esecuzione, non occorre fissare una nuova data di apertura del fallimento (v. sentenza 5A_198/2025 citata consid. 4 con rinvio). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio del Registro di commercio del Cantone Ticino, all'Ufficio di esecuzione di Lugano, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano. 
 
 
Losanna, 14 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini