Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_79/2025, 5A_92/2025  
 
 
Sentenza del 20 maggio 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Bovey, Presidente, 
Hartmann, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
5A_79/2025 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Elisa Lurati, 
ricorrente, 
 
 
5A_92/2025 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Olivier Ferrari, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, via delle Scuole 23, 6900 Paradiso. 
 
Oggetto 
privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia, collocamento della minore, 
 
ricorsi contro la sentenza emanata il 27 dicembre 2024 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.99/101/102). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________, nata nel 2018, è figlia di B.________ e A.________. I genitori, non coniugati, esercitano l'autorità parentale congiunta. Alla luce della relazione conflittuale tra i genitori e delle loro difficoltà personali ed educative, l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso ha adottato diverse misure a favore della minore. Con risoluzione 23 maggio 2024, immediatamente esecutiva, l'autorità di protezione ha privato i genitori della facoltà di determinare il luogo di dimora della figlia, collocandola dal 24 maggio 2024 presso l'istituto D.________ di Lugano. 
 
B.  
Avverso la suddetta decisione sono insorti A.________ con reclamo 19 giugno 2024 e B.________ con reclamo 21 giugno 2024, postulando entrambi il ripristino del loro diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e il rientro della minore presso il domicilio del padre. 
Mediante sentenza 27 dicembre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto entrambi i reclami. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile 27 gennaio 2025 (5A_79/2025) A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di ripristinare il diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia, di revocare il collocamento della minore e di ordinare il suo rientro presso il domicilio del padre (in via subordinata di annullare la sentenza cantonale e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore per nuovo giudizio). Mediante osservazioni 14 marzo 2025 l'autorità di protezione ha postulato la reiezione di tale gravame, mentre con osservazioni 26 marzo 2025 B.________ ne ha proposto l'accoglimento. Il ricorrente ha spontaneamente replicato il 28 aprile 2025. 
Con ricorso in materia civile 30 gennaio 2025 (5A_92/2025) B.________ ha anch'essa adito il Tribunale federale, chiedendo di ripristinare con effetto immediato il diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia e di revocare con effetto immediato il suo collocamento. Mediante osservazioni 14 marzo 2025 l'autorità di protezione ha postulato la reiezione del ricorso. 
Nel suo ricorso 30 gennaio 2025 e nelle sue osservazioni 26 marzo 2025, B.________ ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Per motivi di economia di procedura si giustifica congiungere le due cause, dirette contro la medesima sentenza e riferite ai medesimi fatti e alle medesime parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1).  
 
1.2. Nella sentenza impugnata il Presidente della Camera di protezione ha precisato che, sebbene non emergesse in modo chiaro ed esplicito dal tenore della decisione di prima istanza, la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia doveva essere " intesa di natura provvisoria sulla scorta di una contingente situazione di pericolo, suscettibile di pregiudicare il benessere fisico, emotivo ed educativo della minore ", che l'autorità di protezione era " chiamata a espletare in tempi brevi gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari " e che, anche prima degli esiti di tali approfondimenti, l'autorità di protezione aveva la " facoltà di adattare la propria decisione alle circostanze concrete, se del caso, con una nuova pronuncia di carattere cautelare ".  
Nei loro rispettivi gravami al Tribunale federale, i ricorrenti non hanno contestato la natura unicamente provvisoria della misura di protezione. Il giudizio qui impugnato va pertanto considerato una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A_878/2024 del 1° aprile 2025 consid 2.1.1). 
Quest'ultima norma prevede che la parte ricorrente può unicamente censurare la violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto (che vincolano il Tribunale federale, v. art. 105 cpv. 1 LTF) unicamente se essi sono lesivi di un diritto costituzionale (in particolare del divieto dell'arbitrio) e hanno un'influenza sull'esito della causa (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). 
 
1.2.1. Nel gravame 5A_92/2025 la ricorrente si limita a lamentare " l'errata applicazione del diritto, segnatamente degli artt. 307 e 310 CCS, l'inadeguatezza e la sproporzione della misura nonché l'errato/carente accertamento dei fatti ". Ella non si prevale in alcun modo di una lesione dei suoi diritti costituzionali. Privo di una sufficiente motivazione, il suo gravame va ritenuto inammissibile.  
 
1.2.2. Nel rimedio 5A_79/2025 il ricorrente lamenta invece, oltre alla mera violazione degli art. 307 e 310 CC, " l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e il ripetuto diniego del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e [la lesione del] divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) ".  
Tale rimedio è inoltre stato introdotto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione di natura incidentale (art. 93 cpv. 1 LTF; sentenza 5A_878/2024 citata consid. 1) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) nel quadro di un procedimento in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). La decisione impugnata, che ha provvisoriamente ritirato al ricorrente il diritto di determinare il luogo di dimora della figlia,è manifestamente suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: la privazione dell'esercizio delle prerogative parentali per il periodo già trascorso non potrebbe infatti essere riparata nemmeno attraverso una decisione finale a lui favorevole (sentenza 5A_743/2024 del 16 gennaio 2025 consid. 2.1 con rinvii). 
Il gravame 5A_79/2025 può pertanto essere esaminato nel merito quale ricorso in materia civile. 
 
2.  
 
2.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). Quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC).  
La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa allora responsabile della cura del figlio. Il pericolo giustificante il ritiro deve risiedere nel fatto che il figlio non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono essere legate all'ambiente nel quale cresce il minore o risiedere in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza. Sono determinanti le circostanze al momento del ritiro. Occorre essere restrittivi nell'apprezzamento delle circostanze: un ritiro è concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (principi di proporzionalità e di sussidiarietà; sentenza 5A_743/2024 citata consid. 6.1.2 con rinvii). 
 
2.2. Nella sentenza impugnata, il Presidente della Camera di protezione ha innanzitutto risposto al rimprovero mosso dal padre di non aver tenuto un'udienza in merito al "progetto di collocamento", osservando che egli era in realtà stato convocato (dall'autorità di protezione, rispettivamente dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino) per discutere di un eventuale collocamento della figlia il 20 marzo 2023, il 6 febbraio 2024 e il 3 aprile 2024, che durante tali incontri egli avrebbe potuto chiedere i dettagli e le modalità di esecuzione di un eventuale collocamento (invece di perseverare nel proprio atteggiamento non collaborativo e diffidente) e che, nel suo reclamo, egli non aveva del resto spiegato in che modo "l'autorità avrebbe potuto, già in sede di incontro, informarl[o] circa la durata, la valutazione dei risultati e l'ipotetica ridefinizione del piano della misura, posto come tali aspetti non siano di natura fissa e predefinita, bensì soggetti a molte variabili quali, ad esempio, l'adattamento e la risposta individuale alla misura da parte della bambina".  
In seguito, con riferimento all'art. 310 cpv. 1 CC, il Presidente della Camera di protezione ha osservato che, sebbene la minore avesse tratto beneficio dalla separazione dei genitori nel 2023 e dal suo affidamento al padre, la valutazione globale delle circostanze operata dall'autorità di protezione portava comunque a concludere per un progressivo peggioramento della sua situazione: le prese di posizione dei vari professionisti della rete della minore (segnatamente dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino, del Servizio medico psicologico di Mendrisio e dell'istituto scolastico frequentato dalla minore) attestavano infatti, da un lato, il perdurare e l'aggravarsi di un ambiente altamente disfunzionale del nucleo familiare (segnato da episodi di conflittualità e di aggressività verbale e fisica tra i genitori, anche in presenza della minore) lesivo del benessere psico-emotivo della figlia "con i primi episodi di concrete possibilità di sviluppo di psicopatologie", e, dall'altro, l'incapacità personale ed educativa dei genitori di mettere da parte le loro divergenze e di far fronte in modo adeguato all'accudimento e alle esigenze della minore (il loro atteggiamento era infatti semmai di negazione, di mancata consapevolezza, di diffidenza, di scarsa cooperazione e di aggressività). Considerato l'insuccesso delle misure di protezione meno incisive messe in atto fino a quel punto (mandato di controlli evolutivi, istituzione di una curatela educativa, mandato di accompagnamento educativo, richiesta ai genitori di intraprendere un percorso psicoterapeutico, richiesta di inserimento della figlia presso un centro psico-educativo per minori), secondo il Presidente della Camera di protezione il collocamento in un istituto era nell'interesse prioritario della minore e non violava né il principio di proporzionalità né il principio di sussidiarietà. L'autorità cantonale ha precisato di aver tenuto conto, per la sua decisione, anche dell'ultimo rapporto del Servizio medico psicologico di Mendrisio del 4 luglio 2024, successivo alla decisione dell'autorità di protezione, "basandosi il medesimo su accertamenti esperiti prima che fosse istituito il collocamento". 
Data la natura unicamente cautelare della privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia per ovviare a una " situazione di pericolo [...] che non poteva più protrarsi " (v. anche supra consid. 1.2), il Presidente della Camera di protezione ha invitato l'autorità di prima sede ad effettuare in tempi brevi gli ulteriori approfondimenti istruttori necessari (in particolare un aggiornamento della valutazione delle loro capacità genitoriali, una valutazione psicodiagnostica della figlia e, eventualmente, un'audizione della minore) " per permettere il più rapidamente possibile una ridefinizione della fattispecie e del futuro prossimo della bambina ". 
 
2.3. Nel ricorso 5A_79/2025 il padre lament a " l'accertamento manifestamente inesatto dei fatti e il ripetuto diniego del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e [la lesione del] divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) ".  
 
2.3.1. Con riferimento al suo diritto di essere sentito, il ricorrente sostiene di non aver potuto esprimersi sul rapporto 4 luglio 2024 del Servizio medico psicologico, allestito dopo l'introduzione del suo reclamo e preso in considerazione in modo inammissibile dal Presidente della Camera di protezione per la sua decisione.  
Va innanzitutto precisato che, in virtù della massima inquisitoria illimitata (massima prevista, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC, all'art. 446 cpv. 1 CC ed applicabile anche davanti all'autorità giudiziaria di reclamo; v. DTF 142 III 732 consid. 3.4.1; sentenze 5A_878/2023 del 20 febbraio 2024 consid. 4.1; 5A_393/2020 del 17 agosto 2020 consid. 3.1; v. anche Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 6470 n. 2.3.3), l'autorità cantonale poteva tenere conto, fino allo stadio della deliberazione, di fatti e mezzi di prova nuovi (v. sentenza 5A_770/2018 del 6 marzo 2019 consid. 3). Nel caso concreto, il predetto rapporto 4 luglio 2024 era stato espressamente menzionato nelle osservazioni 26 luglio 2024 dell'autorità di protezione al reclamo del padre ed era stato da essa allegato all'incarto della procedura di primo grado. A tal punto, la fase della deliberazione non era ancora cominciata (v. sentenza 5A_513/2023 del 20 marzo 2024 consid. 3.3.2 con rinvii) e il Presidente della Camera di protezione poteva quindi prenderlo in considerazione per la sua decisione. Quanto al diritto di essere sentito del ricorrente, occorre osservare che egli avrebbe potuto, una volta ricevute le osservazioni 26 luglio 2024 dell'autorità di protezione per eventuale replica, chiedere di consultare il rapporto ed esprimersi al riguardo. In simili circostanze, sollevare la censura dell'art. 29 cpv. 2 Cost. appare contrario al principio della buona fede processuale e non merita tutela. 
 
2.3.2. Il ricorrente sostiene poi che dal Presidente della Camera di protezione non vi sarebbe stata " alcuna comunicazione scritta che lo scambio atti era terminato [...] dunque i legali [...] supponevano che potessero ancora esprimersi in merito ". Egli lamenta la violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost.  
La censura risulta manifestamente infondata, da un lato per il fatto che - come risulta dall'incarto cantonale - le dupliche dell'autorità di protezione e della madre (del 17 rispettivamente 18 settembre 2024) recavano il timbro secondo il quale "lo scambio degli allegati è concluso" e dall'altro per il motivo che il padre ha potuto presentare un'ultima presa di posizione spontanea (triplica) il 25 ottobre 2024. 
 
2.3.3. Sempre con riferimento all'art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente formula nuovamente il rimprovero di non aver tenuto un'udienza " nell'immediato prima del collocamento in internato " della minore, udienza che gli avrebbe permesso di esprimersi su tale misura prima della sua esecuzione e di ottenere "tutte le informazioni" sul " progetto di collocamento (obiettivi perseguiti, scadenze, eventuali misure di rientro della minore) ". Egli sostiene che, contrariamente a quanto osservato dall'autorità cantonale, durante l'incontro del 3 aprile 2024 non avrebbe in realtà potuto ricevere "tutte le informazioni", dato che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino avrebbe ammesso (nel suo rapporto di medesima data) che in quel momento le stesse non erano ancora a sua disposizione.  
Il ricorrente dimentica che il diritto di essere sentito non comprende, in linea generale, il diritto di esprimersi oralmente (DTF 140 I 68 consid. 9.6.1 con rinvii). Egli sembra inoltre partire dal presupposto che il suo diritto di essere sentito avrebbe dovuto portare su "tutte le informazioni riguardanti il collocamento in internato", senza minimamente confrontarsi con l'argomento dell'autorità cantonale secondo cui non poteva comunque pretendere di essere informato sugli aspetti del collocamento non conosciuti e non prevedibili siccome "soggetti a molte variabili quali, ad esempio, l'adattamento e la risposta individuale alla misura da parte della bambina" (v. supra consid. 2.2). La censura, del tutto apodittica e superficiale, non soddisfa le severe esigenze di motivazione previste all'art. 106 cpv. 2 LTF e va dichiarata inammissibile. 
 
2.3.4. Secondo il ricorrente, il collocamento in internato costituirebbe una misura sproporzionata rispetto alle effettive circostanze e sarebbe stato disposto in violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC. Egli considera infatti che l'autorità cantonale si sarebbe fondata su " documentazione ormai vetusta " e non avrebbe tenuto conto dell'evoluzione delle circostanze, in particolare del fatto che, al momento del collocamento, i genitori si erano separati, che la minore era stata affidata al padre da due anni e che la situazione era migliorata ed era tranquilla, ciò che sarebbe attestato dai rapporti agli atti (in particolare dai certificati del pediatra e della psicologa del 10 giugno 2024 e 13 giugno 2024). Il ricorrente afferma inoltre di essersi adoperato con tutte le sue forze per migliorare la situazione, di essere sempre stato collaborativo con i diversi operatori della rete e di aver iniziato un percorso psicologico individuale. Egli sarebbe insomma idoneo a prendersi cura della minore. In ogni modo, a suo dire, prima di ordinare il collocamento si sarebbe dovuto attendere un aggiornamento della perizia delle capacità genitoriali delle parti; un tale aggiornamento non sarebbe in ogni caso contenuto nel rapporto 4 luglio 2024 del Servizio medico psicologico, considerato che non spetterebbe a tale servizio esprimersi in una valutazione sulle capacità genitoriali e che esso non avrebbe visto la minore insieme ai genitori, ma "padre, madre e bambina sono stati visti solo separatamente". Per il ricorrente, in definitiva, l'autorità cantonale non disponeva degli elementi che dimostrassero che la minore vivesse in una situazione di pericolo e comunque non avrebbe preso in considerazione misure meno incisive per la minore e per la famiglia, come il collocamento in esternato.  
Attraverso tali argomenti il ricorrente si limita però a genericamente contrapporre la sua lettura dei mezzi di prova a quella contenuta nel giudizio impugnato, mettendo l'accento su alcuni singoli documenti (come i certificati del pediatra e della psicologa, peraltro da lui stessi prodotti) che non permettono di dimostrare l'insostenibilità dell'apprezzamento globale delle circostanze effettuato dal Presidente della Camera di protezione. Tale valutazione globale attesta una condizione altamente disfunzionale del nucleo familiare (segnata da episodi di conflittualità e di aggressività verbale e fisica tra i genitori, anche in presenza della minore) con ripercussioni sul benessere psico-emotivo della figlia, condizione alla quale i genitori non sono stati in grado di porre rimedio né con la loro separazione, né attraverso le misure meno incisive messe in atto dall'autorità di protezione. Tale condizione risulta infatti perdurare da diversi anni ed essere in progressivo peggioramento: malgrado non vi sia stato un aggiornamento della perizia sulle capacità genitoriali al momento della decisione di primo grado, per l'autorità cantonale agli atti vi erano "più che sufficienti rapporti di aggiornamento da parte dei vari attori della rete della minore che confermano una situazione di pericolo" che "non poteva più protrarsi", da ultimo il già menzionato rapporto 4 luglio 2024. Ora, sulla base di tale valutazione globale, il Presidente della Camera di protezione poteva, senza incorrere nell'arbitrio, confermare la privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia e il suo collocamento in internato, ossia una misura che permetteva di evitare che la minore fosse esposta all'inadeguato ambiente familiare, al quale sarebbe invece comunque stata sottoposta in caso di un collocamento soltanto in esternato. Il ricorrente non riesce quindi a dimostrare l'arbitrio né nell'accertamento dei fatti né nell'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC. Nella misura in cui è ammissibile, la censura è infondata. 
Nemmeno il ricorso 5A_79/2025 può quindi essere accolto. Giova tuttavia ricordare la natura unicamente cautelare della misura di protezione adottata (v. supra consid. 1.2) e, come peraltro già fatto dal Presidente della Camera di protezione (v. supra consid. 2.2), invitare l'autorità di primo grado ad emanare al più presto una decisione di merito. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso 5A_79/2025 va respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili né a B.________ per la sua risposta al ricorso (già per il motivo che ella ha aderito al rimedio e non può pertanto essere considerata quale parte vincente; art. 68 cpv. 1 e 2 LTF), né all'autorità di protezione (art. 68 cpv. 3 LTF). Nella misura in cui non è priva di oggetto, l'istanza di assistenza giudiziaria di B.________ non può essere accolta: nelle sue brevi osservazioni al ricorso ella si è infatti in sostanza limitata a formulare tale istanza, per cui non si giustifica versare alcuna indennità per le sue spese di patrocinio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). 
Il ricorso 5A_92/2025 va invece dichiarato inammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF); le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili né a A.________ (il quale non è incorso in spese per la procedura dinanzi al Tribunale federale; art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) né all'autorità di protezione (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Le cause 5A_79/2025 e 5A_92/2025 sono congiunte. 
 
2.  
 
2.1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 5A_79/2025 è respinto.  
 
2.2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente A.________. Non si assegnano spese ripetibili.  
 
2.3. Nella misura in cui non è priva di oggetto, la domanda di assistenza giudiziaria di B.________ è respinta.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso 5A_92/2025 è inammissibile.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente B.________ è respinta.  
 
3.3. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente B.________. Non si assegnano spese ripetibili.  
 
4.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini