Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_809/2024
Sentenza del 6 giugno 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Hartmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Marco Corrente,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone,
via Papogna 10, casella postale 1028, 6616 Losone.
Oggetto
mandato di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC),
ricorso contro la sentenza emanata il 22 ottobre 2024
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.119/120).
Fatti:
A.
A.a. B.________ (nato nel 2015) è figlio di A.________ e di C.________. La procedura di riconoscimento di paternità del minore è stata avviata nel corso del 2024.
A.b. Con scritto 16 novembre 2023 un'operatrice sociale dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del Cantone Ticino (in seguito UAP) ha segnalato all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone (in seguito autorità di protezione) la situazione riguardante B.________, il cui benessere destava qualche preoccupazione.
A.c. Il 20 febbraio 2024 l'autorità di protezione ha convocato la madre di B.________ a un'udienza di discussione, al termine della quale, nel relativo verbale, è stato deciso il conferimento di un mandato di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC) all'UAP, il quale è stato incaricato di procedere a una visita al domicilio della madre e di informare l'autorità di protezione (dispositivo n. 1), è stato ingiunto alla direzione della scuola elementare di informare tempestivamente l'autorità di protezione in merito a eventuali difficoltà scolastiche del minore (dispositivo n. 2), ed è stato chiesto al patrocinatore di A.________ di informare l'UAP circa la procedura di riconoscimento della paternità da parte di C.________ (dispositivo n. 3); l'autorità di protezione si è infine impegnata ad aggiornare la madre sulla situazione entro il 1° giugno 2024.
A.d. Il 28 maggio 2024 l'UAP ha presentato all'autorità di protezione un rapporto di aggiornamento indicando tra l'altro la necessità per il minore di intraprendere un percorso terapeutico, soluzione alla quale la madre si è opposta con osservazioni del 1° luglio 2024.
A.e. Con decisione 21 giugno 2024 dichiarata immediatamente esecutiva, l'autorità di protezione ha designato l'UAP quale ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC in favore di B.________ (dispositivo n. 1), invitando tale ufficio a inoltrare dei rapporti di aggiornamento ogni tre mesi, la prima volta entro il 30 settembre 2024 (dispositivo n. 2).
B.
B.a. Con reclamo 22 luglio 2024 A.________ si è aggravata avverso quest'ultima decisione dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in seguito: Camera di protezione) postulandone l'annullamento e chiedendo la restituzione dell'effetto sospensivo.
Con decreto 20 agosto 2024 il Presidente della Camera di protezione ha accolto quest'ultima richiesta.
B.b. In occasione dell'udienza tenutasi il 28 agosto 2024 presso l'autorità di protezione in presenza anche del padre di B.________ è stato convenuto per quest'ultimo " un diritto di visita libero da definirsi tra i genitori ".
B.c. Mediante sentenza 22 ottobre 2024 il Presidente della Camera di protezione ha respinto il reclamo nella misura in cui era ammissibile, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria presentata da A.________ e non ha prelevato spese.
C.
Con ricorso 25 novembre 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio (già in via supercautelare), in via principale di riformarla revocando ogni misura di controllo per il minore e, in via subordinata, di annullarla e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. Chiede inoltre di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale con il patrocinio dell'avvocato Marco Corrente.
Con decreto 27 novembre 2024 la richiesta di conferire l'effetto sospensivo al ricorso già in via supercautelare è stata respinta.
Con decreto 13 dicembre 2024, preso atto che l'autorità di protezione e la Camera di protezione, invitate a esprimersi sull'istanza di effetto sospensivo, avevano indicato di non avere alcuna osservazione da formulare, il Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Invitate a esprimersi nel merito della causa, con scritto 8 maggio 2025 l'autorità di protezione ha dichiarato di rimettersi al prudente giudizio della Corte adita e con scritto 9 maggio 2025 il Presidente della Camera di protezione si è riconfermato nelle motivazioni e conclusioni contenute nella decisione impugnata, rinviando - rispetto all'ammissibilità dei doc. N e O - alle considerazioni formulate nelle sue osservazioni sulla richiesta di effetto sospensivo. Il 26 maggio 2025 la ricorrente ha presentato una replica spontanea.
Diritto:
1.
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) rimedio è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata su ricorso dall'ultima istanza cantonale (art. 75 LTF) in materia di protezione dei minori e degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) ed è interposto dalla parte soccombente nella sede cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento del giudizio cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF; v. sentenza 5A_868/2015 del 18 marzo 2016 consid. 1.1). Alla luce dei citati disposti, il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Oggetto della presente procedura è una misura di protezione del minore fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC, che in concreto non costituisce una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (v. sentenza 5A_988/2022 del 20 aprile 2023 consid. 1.4 con i rinvii); la parte ricorrente può quindi segnatamente invocare la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con i rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Ciò vale anche per le constatazioni riguardanti lo svolgimento della procedura davanti alle autorità inferiori, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
1.4. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2). Essa riguarda i fatti resi rilevanti per la prima volta dalla decisione impugnata, per esempio i fatti relativi allo svolgimento del procedimento dinanzi all'istanza precedente al fine di contestarne la regolarità (segnatamente per violazione del diritto di essere sentito) o i fatti successivi alla decisione impugnata che consentono di stabilire l'ammissibilità del ricorso (sentenze 5A_903/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 2.2 con i rinvii; 5A_904/2015 del 29 settembre 2016 consid. 2.3, non pubblicato in DTF 142 III 617). Al di fuori di tali casi, fatti e mezzi di prova nuovi non sono ammissibili, sia che si tratti di fatti e prove che si sono realizzati posteriormente alla decisione impugnata (DTF 143 V 19 consid. 1.2 con i rinvii) sia che si tratti di elementi che le parti hanno omesso di presentare all'istanza precedente (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.
Oggetto della presente procedura è l'ammissibilità di un mandato di controllo e informazione ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC.
2.1. Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio (art. 307 cpv. 1 CC). In virtù del principio di proporzionalità che sottende tutto il sistema della protezione del minore, la misura predisposta deve essere atta a raggiungere lo scopo di protezione voluto e necessaria a tal fine (principio della proporzionalità in senso stretto); la sua pronuncia presuppone inoltre che il pericolo che minaccia il bene del minore non possa essere scongiurato né dai genitori, né mediante l'adozione di misure più blande (principio della sussidiarietà; sentenza 5A_615/2011 del 5 dicembre 2011 consid. 4.1 con i rinvii). Essa non deve infine sostituire gli sforzi compiuti dai genitori bensì completarli (principio della complementarietà; sentenza 5A_988/2022 citata consid. 2.1 con il rinvio). A queste condizioni, l'autorità di protezione dei minori può segnatamente designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). In caso di modificazione delle circostanze, le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione (art. 313 cpv. 1 CC), d'ufficio o su domanda dell'interessato.
L'autorità che ordina una misura di protezione del minore dispone al riguardo di un ampio margine di apprezzamento (art. 4 CC; sentenza 5A_603/2022 del 28 aprile 2023 consid. 3.1.1). Il Tribunale federale si impone pertanto un certo riserbo e interviene solo se l'autorità cantonale si è scostata senza motivo dai principi sviluppati da dottrina e giurisprudenza, se ha preso in considerazione fattori che non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo oppure se, al contrario, ha omesso di considerare fattori rilevanti, o infine, quando il giudizio impugnato conduce a un esito manifestamente iniquo o ingiusto (DTF 147 III 393 consid. 6.1.8 e sentenza 5A_988/2022 citata consid. 1.4 con i rispettivi rinvii).
2.2. Nella sentenza impugnata, il Presidente della Camera di protezione ha innanzitutto precisato che oggetto della procedura era unicamente la designazione dell'UAP di Locarno quale ufficio di controllo e informazione ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC e non anche il rapporto di aggiornamento del 28 maggio 2024 contenente la proposta di mandato di presa a carico psicologica in favore di B.________, rapporto sul quale la madre aveva presentato delle osservazioni in separata sede, che avrebbero " se del caso " potuto essere prese in considerazione " per un'eventuale altra decisione in merito ". In seguito, ha rilevato che dalla segnalazione del 16 novembre 2023 che aveva dato avvio alla procedura emergevano vari elementi che destavano preoccupazione e che avevano portato l'autorità di protezione a convocare un'udienza e a decidere una misura a favore di B.________, tra i quali: la mancata comunicazione ufficiale in merito alla paternità di B.________ da parte della madre; l'intervento del direttore delle scuole elementari che aveva spinto la madre a rivolgersi all'UAP; le sofferenze e la rabbia del bambino che la madre riconduceva al fatto che più persone si erano occupate di lui quando era piccolo e lei seguiva un corso di formazione; il fatto che, rispetto ad una (nuova) presa a carico psicologica del minore, la madre si era inizialmente dichiarata d'accordo per poi cambiare idea due mesi dopo. Ora, anche se la procedura di riconoscimento della paternità era nel frattempo stata attivata, la necessità del provvedimento emergeva " con ogni evidenza dagli atti ". Essa era del resto stata discussa all'udienza del 20 febbraio 2024 e approvata da tutti con la sottoscrizione del verbale; in quell'occasione l'autorità di protezione " aveva preso atto che la rete famigliare non era problematica e il rendimento scolastico di B.________ era positivo " ma aveva ribadito " di non poter ignorare la segnalazione, ipotizzando che i disagi del bambino potessero essere dovuti a una sensazione di abbandono o a una situazione stressante in casa " per cui era necessario procedere a ulteriori accertamenti da parte dell'UAP. I Giudici cantonali hanno aggiunto che pur riconoscendo il buon andamento scolastico del bambino e il funzionamento della rete familiare come pure l'atteggiamento apprezzabile della madre nel curare i rapporti tra B.________ e il padre (la cui paternità formale era ormai stata riconosciuta), nonché con i nonni paterni, appariva inverosimile che la situazione, la cui gravità stessa era stata inizialmente ammessa dalla madre per poi invece essere sminuita, potesse essere notevolmente migliorata nell'arco di pochi mesi. La situazione non escludeva automaticamente la possibilità che il minore avesse comunque bisogno di un controllo, di un "occhio" di riguardo esterno volto a proteggere la sua stabilità e il suo benessere psicologico, sicché la misura - tra quelle meno invasive - poteva considerarsi adeguata e necessaria.
3.
La ricorrente rimprovera in sostanza alla precedente istanza di aver confermato, sulla base di un errato accertamento e apprezzamento dei fatti, un provvedimento non necessario, che non si fonderebbe su alcuna minaccia attuale per lo sviluppo fisico, psichico o morale del minore e che non rispetterebbe quindi il principio di proporzionalità. Invoca anche una violazione dell'art. 313 CC, che imporrebbe una riduzione della tutela a fronte di un miglioramento delle circostanze concrete.
3.1. In primo luogo, per quanto attiene ai fatti, ella adduce che dallo scritto 16 novembre 2023 dell'UAP risultava chiaramente che la segnalazione era da ricondurre unicamente al fatto che, al 14 novembre 2023, l'autorità di protezione non aveva ancora ricevuto la formale comunicazione della paternità del minore. Per quanto riguarda le altre problematiche evidenziate, sostiene invece di essere stata praticamente costretta a rivolgersi all'UAP dall'allora direttore della scuola elementare e di aver intrapreso tutti i percorsi consigliati solo per la serenità del figlio, ma che in realtà dagli atti emergeva una situazione che non destava (ormai più) alcuna preoccupazione. Per confermare il provvedimento contestato, la Camera di protezione si sarebbe basata su documenti (ovvero lo scritto del 16 novembre 2023 e il rapporto di aggiornamento del 28 maggio 2024) inattendibili poiché generici, contraddittori e per di più superati da quanto rilevato nel rapporto di aggiornamento dell'UAP del 9 ottobre 2024 (doc. N), prodotto con il ricorso e che sarebbe stato inspiegabilmente ignorato.
Con questa argomentazione, la ricorrente si limita ad opporre all'apprezzamento operato dalla precedente istanza la propria lettura dei fatti, fondandosi tra l'altro su affermazioni (ad esempio quella secondo cui il direttore scolastico non le avrebbe lasciato altra scelta se non rivolgersi all'UAP) che non corrispondono ai fatti accertati dalla Camera di protezione e proponendo una propria interpretazione dello scritto di segnalazione e del verbale di udienza, ciò che non è ammissibile (
supra consid. 1.2 e 1.3). Inoltre, nella misura in cui fonda il proprio ragionamento sul rapporto di aggiornamento dell'UAP del 9 ottobre 2024 (doc. N), ella si avvale di un documento che la Camera di protezione nelle sue determinazioni dinanzi a questa Corte ha affermato di aver ricevuto solo il 21 ottobre 2024 in giornata, ovvero "dopo la deliberazione di medesima data [...] notificata alle parti il giorno successivo" e che ad ogni modo è successivo alla data in cui la stessa autorità ha dichiarato concluso lo scambio degli allegati (ovvero, il 19 settembre 2024). Ora, se è vero che nel caso concreto il principio inquisitorio illimitato era applicabile, fatti e mezzi di prova nuovi erano comunque ammessi solo fino all'inizio della fase delle deliberazioni (v. sentenze 5A_79/2025 del 20 maggio 2025 consid. 2.3.1; 5A_770/2018 del 6 marzo 2019 consid. 3), ovvero fino al momento in cui l'autorità cantonale ha comunicato alle parti che lo scambio degli allegati era terminato (v. DTF 143 III 272 consid. 2.3.2 con i rinvii; sentenza 5A_364/2020 del 14 giugno 2021 consid. 8.1 con i rinvii). La ricorrente non sostiene peraltro che l'autorità cantonale avrebbe dovuto riaprire d'ufficio la procedura di amministrazione delle prove per tenere conto di questo documento (v. DTF 143 III 272 consid. 2.3.2
in fine con il rinvio; v. anche sentenza 5A_513/2023 del 20 marzo 2024 consid. 3.3.2 con i rinvii), il quale non può nemmeno essere assunto in questa sede in applicazione dell'art. 99 cpv. 1 LTF, siccome non è stato reso rilevante per la prima volta dalla decisione qui impugnata (
supra consid. 1.4).
3.2. Resta quindi da esaminare la proporzionalità del provvedimento impugnato.
3.2.1. Al riguardo, preliminarmente, è opportuno precisare che l'esame della proporzionalità operato dalla Camera di protezione procede da un'ambiguità circa l'oggetto della procedura. La precedente istanza, dopo aver escluso da quest'ultima il rapporto di aggiornamento del 28 maggio 2024 contenente la proposta di mandato di presa a carico psicologica in favore del minore (
supra consid. 2.2), ha considerato che il provvedimento confermato con la decisione qui impugnata costituiva una formalizzazione di quello deciso in occasione dell'udienza convocata a seguito della segnalazione trasmessa il 16 novembre 2023 dall'UAP. Per giustificarne la necessità, come si vedrà, si è quindi fondata su tutti gli elementi di preoccupazione che avevano indotto l'autorità di protezione a convocare quella prima udienza e a decidere in quella sede una misura ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC in favore del minore per "procedere ad ulteriori accertamenti da parte dell'UAP". Questo ragionamento non può essere seguito. Si tratta in realtà di due provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, a distanza di diversi mesi, ciascuno con una portata propria:
3.2.2. Il primo - deciso con il verbale del 20 febbraio 2024 - ha, come visto (fatto A.c), predisposto un mandato di controllo e informazione che prevedeva una visita a domicilio da parte dell'UAP, il quale doveva poi informare l'autorità di protezione, ciò che ha dato luogo al rapporto del 28 maggio 2024; esso ha inoltre invitato la scuola a informare l'autorità di protezione in caso di situazioni scolastiche problematiche e chiesto all'avvocato della ricorrente di informare l'UAP circa la procedura di paternità, come in effetti è poi avvenuto.
3.2.3. Il secondo provvedimento, che costituisce l'unico oggetto della presente procedura, istituisce una nuova misura di protezione conferendo all'UAP un (nuovo) mandato di controllo e informazione (dispositivo n. 1), questa volta con il compito di " inoltrare dei rapporti di aggiornamento ogni 3 mesi, la prima volta entro il 30.9.2024 " (dispositivo n. 2). Per la necessità di questo provvedimento, dalla sentenza impugnata non emergono altre giustificazioni se non quelle che hanno fondato la prima misura, ma non si vede come queste siano ancora attuali e pertinenti, visto che la stessa Camera di protezione riconosce il buon andamento scolastico e il funzionamento della rete familiare, come pure l'avvenuto riconoscimento della paternità da parte di C.________ e "lo sforzo e l'apprezzabile atteggiamento della [madre] nel curare i rapporti tra B.________ e suo padre [...], nonché con i nonni paterni". Contrariamente a quanto sostiene la Camera di protezione, il fatto che la madre abbia inizialmente riconosciuto i segnali di disagio e di sofferenza del proprio figlio non è determinante per giustificare anche questa ulteriore misura. D'altra parte, la mera "possibilità che il minore possa avere comunque bisogno di un controllo, di un
'occhio' di riguardo esterno volto a proteggere la sua stabilità e il suo benessere psicologico" o il fatto che appaia "inverosimile che la situazione del minore descritta nella segnalazione del novembre scorso sia notevolmente mutata (in positivo) nell'arco di pochi mesi" costituiscono considerazioni generiche e ipotetiche, ben lungi dal far apparire "assolutamente opportuno e necessario" un (nuovo) provvedimento che, seppur situato tra le misure di protezione meno invasive, rappresenta una ingerenza nei diritti parentali (v. PHILIPPE MEIER, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2aed. 2023, n. 33 ad Intro. aux art. 307 à 315b CC). Per finire, la circostanza che in passato la ricorrente si fosse dichiarata d'accordo con l'inizio di una nuova presa a carico psicologica in favore del figlio ma che poi, due mesi dopo, avesse cambiato idea non è rilevante in questo contesto, ma può tutt'al più costituire un elemento da prendere in considerazione nel quadro della valutazione del seguito da dare al rapporto del 28 maggio 2024. Quest'ultimo riferisce in effetti di una situazione fragile e evoca l'opportunità di un percorso terapeutico per il bambino, il cui esame non è tuttavia oggetto della presente procedura. Al riguardo, va ad ogni buon conto rammentato che l'indicazione della necessità di una simile presa a carico costituirebbe già di per sé una misura ai sensi dell'art. 307 cpv. 3 CC (v. ad esempio sentenza 5A_988/2022 citata consid. 2) che non va automaticamente combinata con il conferimento a un ufficio di un mandato di controllo e informazione.
3.2.4. In definitiva, pur tenendo conto dell'ampio margine di apprezzamento di cui disponeva l'autorità in materia, va ritenuto che la misura ordinata non rispetta il principio di proporzionalità. La censura merita quindi accoglimento, senza che sia necessario esaminare una eventuale violazione dell'art. 313 CC.
4.
4.1. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto nella misura in cui è ammissibile. La sentenza impugnata va annullata e riformata nel senso che la decisione 21 giugno 2024 dell'autorità di protezione è annullata.
4.2. Allo Stato del Cantone Ticino, parte soccombente, non possono essere addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF), ma soltanto le spese ripetibili ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ), da versare direttamente al patrocinatore della ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente diviene quindi priva di oggetto.
4.3. Spetterà invece all'autorità cantonale statuire nuovamente sulle spese e ripetibili della procedura di reclamo, tenendo conto della relativa domanda di assistenza giudiziaria (v. art. 67 e 68 cpv. 5 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va annullata e riformata nel senso che la decisione 21 giugno 2024 dell'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone è annullata.
2.
La causa è rinviata alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova fissazione delle spese e ripetibili della procedura cantonale.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore della ricorrente la somma di fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 11 sede di Losone e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini