Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_85/2025  
 
 
Sentenza dell'11 febbraio 2025  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Bovey, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. dott. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno, via Motta 53 A, 6900 Massagno. 
 
Oggetto 
curatela, diritto di visita, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2024 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.184/189). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Mediante sentenza 5 dicembre 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo introdotto da A.________ contro la decisione 26 settembre 2024 con la quale l'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno aveva revocato sia la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394 e 395 CC istituita in favore dell'interessata con decreto supercautelare 7 febbraio 2024 (confermato in via cautelare il 7 marzo 2024) sia il mandato conferito alla curatrice C.________, invitando A.________ ad un'udienza fissata per il 7 novembre 2024 con la possibilità di farsi accompagnare dal candidato amministratore di sostegno di sua fiducia (v. art. 393 CC). 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 27 gennaio 2025 A.________ ha impugnato tale sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di riformarla nel senso che la curatela e il mandato conferito alla curatrice siano revocati dal 7 febbraio 2024 e non soltanto dal 26 settembre 2024. La ricorrente ha anche chiesto di considerare nulle le decisioni 7 febbraio, 7 marzo, 17 aprile, 6 maggio e 28 maggio 2024 dell'autorità di protezione, di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e di ordinare, in applicazione dell'art. 104 LTF, il ripristino immediato del suo diritto di visita con la figlia D.________. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Giusta l'art. 100 cpv. 1 LTF, il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. In virtù dell'art. 48 cpv. 1 LTF, gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. 
La procura allegata al ricorso indica che la sentenza impugnata sarebbe stata " ricevuta il 12.12.2024 ". Tuttavia, dal tracciamento degli invii postali risulta che tale sentenza è stata notificata alla patrocinatrice della ricorrente già in data 6 dicembre 2024. Il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 7 dicembre 2024 (v. art. 44 cpv. 1 LTF). Non è chiaro se la sentenza qui impugnata sia una misura provvisionale ai sensi dell'art. 46 cpv. 2 lett. a LTF. In ogni caso, anche se si tiene conto della sospensione per le ferie giudiziarie dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (v. art. 46 cpv. 1 lett. c LTF), il termine sarebbe scaduto al più tardi martedì 21 gennaio 2025. Dato che il ricorso è stato consegnato alla posta svizzera unicamente lunedì 27 gennaio 2025, esso risulta tardivo. 
 
4.  
Secondo l'art. 100 cpv. 7 LTF, il ricorso al Tribunale federale per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. 
Alla ricorrente non soccorre affermare che " il reclamo è in ogni caso tempestivo, perché nella sentenza impugnata, la Camera ha effettuato un diniego di giustizia ". Se la giurisdizione adita si è pronunciata su quanto richiesto, ma in modo non gradito alla parte ricorrente, non vi è infatti denegata o ritardata giustizia ai sensi dell'art. 94 LTF (v. sentenza 4A_559/2017 del 20 novembre 2017 consid. 3.2.2), bensì una decisione impugnabile conformemente agli art. 90-93 LTF nel termine di ricorso dell'art. 100 LTF
Non soccorre la ricorrente nemmeno la generica presentazione di un "ricorso per denegata giustizia" - che "può essere interposto in ogni tempo" - per il motivo che "a livello cantonale non vi è stata alcuna possibilità di ricorso/reclamo dal 7.02.24 al 26.09.24" contro le decisioni dell'autorità di protezione, siccome l'interessata era stata privata della "capacità di agire". La lamentela concernente un'asserito diniego di giustizia da parte dell'autorità di protezione deve infatti percorrere le istanze cantonali e andava quindi semmai fatta valere mediante reclamo all'autorità giudiziaria cantonale (v. art. 450a cpv. 2 CC). 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
Con l'evasione del ricorso, la richiesta di adottare misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF diventa priva di oggetto. 
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente va invece respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). L'inammissibilità del rimedio per mancato rispetto del termine ricorsuale giustifica di porre, in via eccezionale, le spese giudiziarie della presente procedura personalmente a carico della patrocinatrice della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF; v. DTF 129 IV 206 consid. 2; sentenza 5A_51/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 4 con rinvio; v. anche GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3a ed, 2022, n. 19 ad art. 66 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'avv. B.________, patrocinatrice della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 5 sede di Massagno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 11 febbraio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini