Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_905/2025  
 
 
Sentenza del 23 gennaio 2026  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Bovey, Presidente, 
Herrmann, De Rossa, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Camilla Battaglioni-Gendotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia, palazzo Comunale, 6673 Maggia, 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Chiara Donati, 
opponente, 
 
C.________, 
patrocinata dalla curatrice avv. Barbara Pezzati. 
 
Oggetto 
misure cautelari (relazioni personali), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 9 ottobre 2025 
dal Presidente della Camera di protezione del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2025.56). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
C.________, nata nel 2015, è figlia di A.________ e B.________, genitori divorziati. 
Con decisione supercautelare 27 febbraio 2025 l'Autorità regionale di protezione 13 sede di Maggia, a seguito di una segnalazione di un terzo, ha privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora della minore, affidando quest'ultima provvisoriamente alla custodia esclusiva del padre e sospendendo le relazioni personali tra madre e figlia. Con decisione cautelare 21 marzo 2025 l'autorità di protezione ha revocato la suddetta decisione supercautelare, riconfermando l'affidamento di C.________ alla madre e ripristinando le relazioni personali tra padre e figlia secondo l'assetto precedentemente esercitato. 
 
B.  
B.________ ha presentato reclamo contro quest'ultima decisione, chiedendo di effettuare una valutazione sulla situazione famigliare della madre (con audizione della figlia) e di mantenere l'assetto supercautelare fino al completamento degli accertamenti previsti. 
Con decreto 9 ottobre 2025, immediatamente esecutivo, il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ordinato adeguate misure "già nelle more [della] procedura", ossia la presa a carico a favore di C.________ da parte di uno psicoterapeuta e la modifica e l'estensione del diritto di visita paterno (fissandolo, settimanalmente, dal mercoledì alle ore 17.00 al venerdì alle ore 08.30 e, bi-settimanalmente, dal mercoledì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 18.00). 
 
C.  
Mediante ricorso in materia civile 20 ottobre 2025 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale il decreto cautelare emanato in sede di reclamo, chiedendo di fissare il diritto di visita paterno, settimanalmente, dal giovedì alle ore 17.00 al venerdì alle ore 8.30 e, bi-settimanalmente, dal giovedì alle ore 17.00 alla domenica alle ore 18.00. 
La ricorrente ha anche chiesto di conferire effetto sospensivo parziale al proprio rimedio "limitatamente all'estensione dei diritti di visita paterni previsti settimanalmente dal mercoledì alle ore 17.00, confermando l'immediata esecutività della modifica degli stessi quanto all'alternanza dei fine settimana interi e al pernottamento infrasettimanale del giovedì dalle ore 17.00 al venerdì alle ore 8.30 di ogni settimana". Invitati a prendere posizione su quest'ultima richiesta, l'autorità di protezione ha comunicato di non opporvisi, mentre B.________, la curatrice della minore e l'autorità cantonale ne hanno chiesto la reiezione. Con decreto presidenziale 12 novembre 2025 l'istanza è stata respinta. 
Non sono state chieste determinazioni nel merito. 
 
D.  
Con decreto 12 dicembre 2025 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha ritenuto che fosse prematuro procedere a una ridefinizione delle relazioni personali e ha confermato l'assetto cautelare contenuto nel suo precedente decreto 9 ottobre 2025. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il rimedio all'esame è stato introdotto tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro un decreto cautelare pronunciato in una causa di protezione dei minori (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF) nel quadro di una procedura ricorsuale (sull'eccezione al principio della doppia istanza previsto dall'art. 75 cpv. 2 LTF, v. DTF 143 III 140 consid 1.2). Il decreto impugnato, che fissa le relazioni personali tra padre e figlia nelle more della procedura di reclamo, non è di natura finale (art. 90 LTF), ma costituisce una decisione incidentale suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: la riduzione dell'estensione delle prerogative genitoriali della madre per il periodo già trascorso non potrebbe infatti essere riparata nemmeno attraverso una decisione finale a lei favorevole (sentenze 5A_615/2023 del 7 settembre 2023 consid. 3; 5A_613/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 2). Il ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il decreto impugnato è stato emanato in materia di misure cautelari, motivo per cui, in applicazione dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali. Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, la parte ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto (che vincolano il Tribunale federale, v. art. 105 cpv. 1 LTF) unicamente se essi sono lesivi di un diritto costituzionale (in particolare del divieto dell'arbitrio) e hanno un'influenza sull'esito della causa (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). 
 
2.  
 
2.1. Il Presidente della Camera di protezione ha osservato che, in assenza di obiezioni delle parti a tal riguardo e alla luce delle conclusioni della valutazione psicologica-emotiva del 5 settembre 2025 e di quelle del rapporto preliminare della curatrice di rappresentanza del 25 settembre 2025, risultava adeguato procedere, nelle more della procedura di reclamo, all'immediata modifica ed estensione del diritto di visita paterno allo scopo di ridurre i disagi derivanti dall'accresciuto conflitto di lealtà cui era esposta la minore.  
 
2.2. La ricorrente lamenta un arbitrario accertamento dei fatti (art. 9 Cost.) e la violazione dell'art. 29 Cost.  
 
2.2.1. Sostiene che il Presidente della Camera di protezione avrebbe accertato in modo arbitrario le conclusioni della curatrice di rappresentanza e delle psicologhe. A suo dire, infatti, nel rapporto preliminare del 25 settembre 2025 la curatrice avrebbe indicato che non era opportuno procedere a un " importante ampliamento " del diritto di visita paterno fino a quando non sarebbero state effettuate le necessarie verifiche quanto alle capacità dei genitori (e dei rispettivi partners) e che ella avrebbe unicamente suggerito di prevedere " fine settimana interi alternati tra i genitori, oltre al pernottamento" - uno solo, secondo la ricorrente - "infrasettimanale ". La ricorrente sottolinea inoltre che la valutazione psicologica-emotiva del 5 settembre 2025 proponeva di " valutare una modalità che consenta a entrambi i genitori di trascorrere con la minore lo stesso periodo di tempo, ma con un'organizzazione che preveda l'alternanza di fine settimana completi " e ritiene che con tale frase (" anche alla luce delle numerose criticità evidenziate in tutto il rapporto relativamente alla figura paterna ") le psicologhe intendessero il mantenimento del periodo di tempo che i genitori già trascorrevano con la figlia (ovvero, per il padre, settimanalmente dal giovedì, al termine della giornata lavorativa del genitore, fino al sabato alle ore 20.30) e non l'introduzione di una sorta di custodia alternata. La ricorrente sostiene insomma che l'estensione del diritto di visita sarebbe manifestamente incompatibile con le indicazioni "a chiare lettere" delle specialiste e, pertanto, con il bene della minore.  
Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non si può tuttavia concludere che l'assetto del diritto di visita fissato in via cautelare dal Presidente della Camera di protezione sia in netta contraddizione con gli atti. Le indicazioni della curatrice di rappresentanza e delle psicologhe citate dalla ricorrente contenevano infatti dei passaggi generici ("ampliamento importante", "pernottamento infrasettimanale", "lo stesso periodo di tempo") che si prestavano ad interpretazione e, considerato anche il largo margine di apprezzamento di cui gode il giudice cantonale nel fissare le modalità di esercizio del diritto di visita (sentenza 5A_125/2022 del 22 agosto 2022 consid. 3.2.1 con rinvii), la ricorrente non riesce a dimostrare che la decisione di accordare al padre, per la durata della procedura di reclamo, un pernottamento infrasettimanale supplementare sarebbe manifestamente insostenibile. 
Occorre poi ricordare che il Presidente della Camera di protezione ha fondato il suo decreto cautelare anche sull'assenza di obiezioni delle parti dopo aver accertato che, "con aggiornamento 7 ottobre 2025, la curatrice di rappresentanza ha confermato l'accordo di entrambi i genitori in merito [...] alla modifica dei diritti di visita paterni". La ricorrente si limita a genericamente affermare di non aver mai dato il proprio consenso a un'estensione delle relazioni personali tra padre e figlia (anzi, di non essere mai stata invitata ad esprimersi al riguardo, in violazione del suo diritto di essere sentita), ma non si confronta con tale scritto della curatrice di rappresentanza e non censura l'accertamento del Giudice cantonale quale arbitrario. 
La ricorrente infine non discute a sufficienza l'interesse della minore: ella si limita infatti a rinviare al contenuto del rapporto preliminare della curatrice di rappresentanza e della valutazione delle psicologhe, le quali a suo dire avrebbero sconsigliato un'estensione del diritto di visita, ma non spiega, con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, in che modo l'aggiunta di un pernottamento infrasettimanale presso il padre nelle more della procedura di reclamo sarebbe talmente contraria all'interesse della minore da ledere il divieto dell'arbitrio. 
Le censure risultano quindi infondate nella misura in cui possano essere considerate sufficientemente motivate. 
 
 
2.2.2. La ricorrente sottolinea poi come il decreto, siccome emanato da un'ultima istanza cantonale, la obbliga a " sottoporre le proprie ragioni alle limitatissime condizioni di cui all'art. 98 LTF ", per cui le sarebbe stato negato l'accesso a un rimedio giuridico ordinario " ciò che non sembra conforme all'art. 29 Cost. ".  
Come precisato nella sentenza impugnata, la competenza del Presidente della Camera di protezione di adottare misure provvisionali si fonda sugli art. 37 cpv. 1 e 2 e art. 99 cpv. 4 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm, RL/TI 165.100; v. anche art. 314 cpv. 1 e 450f CC). La ricorrente, che non si confronta con tale indicazione, "sembra" sollevare una censura di violazione dell'accesso a un ricorso effettivo, ma invano si cerca nella sua impugnativa una motivazione che soddisfi le severe esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. La censura va dichiarata inammissibile. 
 
3.  
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura della sua ammissibilità. 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 4 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
3.  
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
La ricorrente verserà alla curatrice di rappresentanza della minore la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 23 gennaio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Bovey 
 
La Cancelliera: Antonini