Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_924/2025
Sentenza dell'8 gennaio 2026
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Herrmann, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Nadir Guglielmoni,
opponente.
Oggetto
divorzio,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 settembre 2025 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2023.122).
Fatti:
A.
A.________ (nato nel 1958, cittadino britannico) e B.________ (nata nel 1964, cittadina italiana) si sono sposati nel 1999. Dall'unione sono nati quattro figli, ormai tutti maggiorenni. I coniugi si sono separati nel 2015.
Con sentenza 22 agosto 2023 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio (dispositivo n. 1), ha omologato l'accordo sugli effetti accessori del divorzio (dispositivo n. 2) e ha posto le spese processuali di fr. 30'000.-- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili (dispositivo n. 6).
B.
Mediante appello 22 settembre 2023 B.________ ha chiesto l'annullamento della decisione pretorile " che omologa la convenzione sugli effetti accessori del divorzio " e il rinvio degli atti al Pretore affinché " in mancanza di accordo, il procedimento possa proseguire in contraddittorio ".
Con sentenza 12 settembre 2025 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha ritenuto che, per la moglie, la convenzione non fosse stata conclusa " dopo matura riflessione " ai sensi dell'art. 279 cpv. 1 CPC e ha pertanto accolto il suo appello annullando i dispositivi n. 2 e 6 della decisione pretorile e rinviato gli atti al Giudice di prime cure affinché prosegua con la trattazione dell'azione di divorzio citando le parti a una nuova udienza per il dibattimento. Nei suoi considerandi, la Corte cantonale ha precisato che B.________ non aveva impugnato il principio del divorzio (dispositivo n. 1) e che esso era pertanto passato in giudicato.
C.
A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia civile 27 ottobre 2025 (completato da un ulteriore scritto di medesima data), chiedendo in via principale di riformarla nel senso che il giudizio pretorile sia confermato, in via subordinata di annullarla e di rinviare gli atti al Pretore affinché prosegua con la trattazione dell'azione di divorzio complessiva citando le parti a una nuova udienza per il dibattimento, e in via ancora più subordinata di annullarla e di rinviare gli atti al Tribunale d'appello affinché emetta una nuova decisione.
Mediante scritto 1° dicembre 2025 il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale in via principale di confermare che il ricorso ha effetto sospensivo per legge in virtù dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF " poiché afferente al divorzio e agli effetti accessori dello stesso " e che quindi la sentenza di divorzio 22 agosto 2023 " non può essere comunicata né eseguita agli effetti dello stato civile ", in via subordinata di ordinare, giusta l'art. 104 LTF, sia alla Pretura di Lugano che all'Ufficio dello stato civile di cessare ogni procedura di modifica dello stato civile dei coniugi. Mediante osservazioni 15 dicembre 2025 B.________ si è opposta alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Il ricorrente ha spontaneamente replicato con scritto 22 dicembre 2025.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 75 cpv. 1 e 2 LTF ), è stata emanata in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in una causa pecuniaria (come si vedrà, a essere litigiosi sono soltanto gli effetti accessori - pecuniari - del divorzio) il cui valore di lite supera la soglia minima di fr. 30'000.-- prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (l'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio infatti "verte su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5'000'000.--"). Il ricorso è inoltre stato trasmesso tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una parte che ha già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
1.2. La ricevibilità di un ricorso al Tribunale federale presuppone poi che questo sia diretto contro una decisione finale, ossia una decisione che pone fine al procedimento (art. 90 LTF). Il ricorso è pure ammissibile contro una decisione parziale, ossia che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti ( art. 91 lett. a e b LTF ), così come contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Le altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono essere impugnate se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ( art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF ). Se il ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).
1.2.1. Nel caso concreto, la sentenza di appello ha annullato l'omologazione dell'accordo sulle conseguenze accessorie del divorzio e rinviato la causa all'autorità precedente affinché prosegua con la procedura di divorzio.
Il ricorrente sostiene che la sentenza di appello sarebbe finale ai sensi dell'art. 90 LTF, ma non spiega perché a suo dire essa avrebbe posto fine al procedimento. Se si tiene conto della sua motivazione ricorsuale, emerge la tesi secondo cui l'opponente avrebbe impugnato in appello l'intera decisione di prim o grado, compreso il dispositivo sul principio del divorzio, per cui la Corte cantonale non avrebbe potuto far crescere in giudicato tale punto e scinderlo d alla regolamentazione degli effetti accessori salvo violare il principio dell'unità della sentenza di divorzio (v. art. 283 cpv. 1 CPC).
La tesi ricorsuale, che comunque ancora non implica che la sentenza di appello avrebbe posto fine al procedimento, non può essere seguita. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, l'opponente ha infatti appellato unicamente le conseguenze accessorie del divorzio, ciò che risulta chiaramente sia dalle sue conclusioni (volte ad annullare la decisione pretorile " che omologa la convenzione sugli effetti accessori del divorzio ") che dalla sua motivazione di appello (unicamente rivolta contro tale omologazione). I Giudici cantonali hanno quindi constatato a ragione che il principio del divorzio era cresciuto in giudicato. Ciò non è contrario al principio dell'unità della sentenza di divorzio, il quale non impedisce il passaggio in giudicato dei punti del dispositivo del giudizio di primo grado che non sono stati impugnati (v. sentenza 5A_25/2008 del 14 novembre 2008 consid. 4 con rinvii, non pubblicato in DTF 135 III 153). Detto in altre parole, il principio del divorzio non è stato disgiunto dalle sue conseguenze accessorie, ma è cresciuto in giudicato siccome non appellato.
La sentenza di appello qui contestata verte quindi unicamente sulle conseguenze accessorie del divorzio. Ora, per costante giurisprudenza e in virtù del principio dell'unità della sentenza di divorzio, una decisione relativa agli effetti accessori non può essere parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF (DTF 134 III 426 consid. 1.2; sentenze 5A_261/2016 del 20 settembre 2016 consid. 2.2; 5A_498/2012 del 14 settembre 2012 consid. 1.2.1; salvo eccezioni che qui non entrano in linea di conto, come nel caso dell'art. 283 cpv. 2 CPC) ed è finale ai sensi dell'art. 90 LTF soltanto quando risolve in modo definitivo tutte le questioni che si pongono, senza alcun rinvio all'autorità precedente (DTF 134 III 426 consid. 1.2). Nel concreto caso, la sentenza di appello rinvia invece l'incarto al giudice di prime cure per istruzione e decisione circa gli effetti accessori del divorzio e va pertanto qualificata quale incidentale giusta l'art. 93 cpv. 1 LTF (come nella fattispecie trattata in DTF 134 III 426 consid. 1.2).
1.2.2. Occorre a questo punto esaminare se le condizioni poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF per un ricorso immediato al Tribunale federale siano soddisfatte.
Il pregiudizio dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di natura giuridica e non deve potere essere ulteriormente eliminato, perlomeno non completamente, nemmeno mediante l'emanazione di una decisione finale favorevole alla parte ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). Spetta alla parte ricorrente dimostrare che tali condizioni siano adempiute, a meno che ciò non appaia d'acchito evidente (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). In concreto il ricorrente, non avendo riconosciuto il carattere incidentale del giudizio contestato, non si è pronunciato sulla questione del danno irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Nella motivazione del ricorso egli accenna invero al fatto che la "decisione di disgiungere il divorzio dai suoi effetti accessori" (ciò che peraltro, come indicato in precedenza, non è esatto) "potrebbe compromettere dei diritti del ricorrente che ancora oggi egli sta cercando di far valere a Londra", ma non dimostra le sue affermazioni. La possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa.
Quanto all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, se la prima delle due condizioni previste da tale disposizione è in concreto data poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, con riferimento al secondo presupposto è necessario rilevare che, qualora esso non sia evidente, spetta alla parte ricorrente dimostrare che l'immediata pronuncia di una decisione finale permetterebbe di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (malgrado il tenore del testo di legge in italiano, si tratta di due requisiti cumulativi: la procedura probatoria deve essere sia lunga che costosa; v. sentenze 4A_254/2024 del 18 giugno 2024 consid. 1.2; 5A_297/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.1); la parte ricorrente deve in particolare indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora litigiose, quali prove già offerte o richieste devono ancora essere assunte e per quali ragioni ciò creerebbe i citati inconvenienti (DTF 133 III 629 consid. 2.4.2). Affinché il secondo presupposto dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF sia realizzato, occorre che la procedura probatoria si differenzi in modo importante, per la sua durata e i suoi costi, da un processo abituale. Così, se le ulteriori esigenze probatorie si limitano all'audizione delle parti o di testimoni, oppure all'acquisizione di nuovi documenti, un ricorso immediato non si giustifica. Diversa si presenta la situazione se si deve procedere all'erezione di una perizia complessa rispettivamente di più perizie, oppure all'audizione di numerosi testi, oppure ancora all'invio di rogatorie in Paesi lontani (sentenza 4A_609/2024 del 3 dicembre 2024 consid. 4.3.1). Giova inoltre ricordare che il ricorso immediato al Tribunale federale contro una decisione incidentale per motivi di economia processuale secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF ha carattere eccezionale e va ammesso in modo restrittivo (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2). Nel caso concreto, se è vero che l'accordo la cui omologazione è stata annullata in appello verteva "su numerosi beni mobili e immobiliari del valore di oltre fr. 5'000'000.--", ciò ancora non significa che la procedura probatoria sugli effetti accessori del divorzio sarà per forza defatigante e dispendiosa, né il ricorrente, che come detto non ha riconosciuto la natura incidentale dell'impugnata sentenza, lo pretende. Nel suo rimedio egli afferma anzi che nel predetto accordo - il quale a suo dire "verteva pressoché esclusivamente sulla divisione dei beni dei coniugi" siccome non "è stato necessario discutere di contributi alimentari in quanto i figli sono maggiorenni e i coniugi non hanno redditi rilevanti, al di fuori della pensione percepita dal marito in UK pari a 1'838 sterline" - "si trattava di dividere quello che restava dei beni dopo lo sperpero della moglie e meglio in pratica solo due immobili e le antichità".
Ne segue che le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF non sono soddisfatte e che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.
2.
Con l'emanazione della presente sentenza, le richieste del ricorrente volte alla conferma del fatto che il rimedio ha effetto sospensivo per legge o, in via subordinata, all'adozione di misure cautelari giusta l'art. 104 LTF diventano prive di oggetto. Sia comunque precisato che, siccome il principio del divorzio non era più contestato in sede di appello, la sentenza cantonale qui impugnata non può essere considerata come costitutiva ai sensi dell'art. 103 cpv. 2 lett. a LTF.
3.
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni dell'opponente sulla questione dell'effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Il ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini