Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_157/2011 
 
Sentenza del 21 settembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e 
delle pene alternative, via Naravazz 1, 
6808 Torricella-Taverne, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro 
la sentenza emanata il 30 agosto 2011 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 26 luglio 2011 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatogli dallo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 1'700.-- oltre interessi e spese; 
che con sentenza 30 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato da A.________; 
che la Corte cantonale ha giudicato la sentenza emanata il 30 settembre 2010 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - sentenza passata in giudicato, la quale nel suo dispositivo n. 2 ha posto a carico di A.________ la somma di fr. 1'700.-- per tassa di giustizia e spese - quale valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF
che l'autorità inferiore ha inoltre constatato la mancata invocazione da parte di A.________ delle eccezioni liberatorie giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF
che infine giusta la Corte cantonale il giudice del rigetto dell'opposizione non poteva esaminare le obiezioni concernenti il merito del titolo del rigetto e, contrariamente alle richieste di A.________, non era tenuto a sentirlo personalmente in udienza; 
che mediante ricorso sussidiario in materia costituzionale (trasmesso per competenza dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino al Tribunale federale in data 9 settembre 2011) A.________ chiede l'annullamento della sentenza cantonale; 
 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame si cerca invano un qualsiasi confronto con i considerandi del giudizio cantonale; 
 
che infatti il ricorrente nel suo confuso ricorso si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti, ad affermare in modo perentorio e generico la violazione dei suoi diritti (segnatamente del suo diritto di essere sentito) ed a reiterare accuse alle parti coinvolte nella procedura; 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 21 settembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini