Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_100/2020  
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Opposizione tardiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 dicembre 2019 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.302). 
 
 
Considerando:  
che, con decreto di accusa del 22 luglio 2019, il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere di fr. 60.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e alla multa di fr. 400.--; 
che, contro il decreto di accusa, A.________ ha presentato un'opposizione del 4 agosto 2019, spedita al Ministero pubblico il 7 agosto 2019; 
che, con decisione del 7 ottobre 2019, il Presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile l'opposizione, siccome tardiva; 
che, con sentenza del 2 dicembre 2019, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro la decisione pretorile; 
che la Corte cantonale ha confermato la tardività dell'opposizione al decreto di accusa ed ha negato l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per presentarla; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 23 gennaio 2020 al Tribunale federale, presentando ulteriore documentazione il 24 gennaio 2020; 
che il ricorrente contesta la commissione del reato e chiede di accertarne l'insussistenza; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2; 145 II 153 consid. 1.1, 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti e le valutazioni posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; 
che in concreto l'oggetto del litigio è infatti circoscritto alla questione della tardività dell'opposizione al decreto di accusa, come pure alla reiezione dell'istanza di restituzione del termine; 
che spettava quindi al ricorrente spiegare in modo puntuale perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 85, 94 cpv. 1 e 354 CPP, accertando la tardività dell'opposizione e l'assenza dei presupposti per una restituzione del termine per presentarla; 
che, in concreto, il ricorrente non si esprime sulla questione della tardività dell'opposizione, ma contesta di avere commesso l'infrazione alle norme della circolazione stradale addebitatagli; 
che tale argomentazione esula tuttavia dal tema del litigio ed è pertanto inammissibile; 
che il ricorrente accenna invero in modo generico a suoi  "problemi di salute", che gli avrebbero verosimilmente impedito di agire tempestivamente;  
ch'egli non fa tuttavia valere l'adempimento delle condizioni per una restituzione del termine per opporsi al decreto di accusa; 
che una restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP è infatti esclusa quando è data una qualsiasi colpa dell'istante nell'inosservanza del termine, quindi anche nel caso di una negligenza soltanto lieve (cfr. sentenza 1B_486/2011 del 4 gennaio 2012 consid. 4.2, in: RtiD II-2012, pag. 288 seg.); 
che, secondo la giurisprudenza, nel caso di uno stato di malattia, l'affezione deve essere tale da impedire al ricorrente di agire personalmente entro il termine in questione o di incaricare una terza persona di eseguire l'atto processuale, ciò che deve essere provato con certificati medici pertinenti (cfr. sentenze 6B_1119/2018 del 23 novembre 2018; 6B_1039/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.2 e rinvii); 
che in questa sede il ricorrente non dimostra, né rende seriamente verosimile, che simili estremi sarebbero realizzati nella fattispecie; 
che pertanto il ricorso non è motivato in modo conforme alle esposte esigenze e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni