Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_242/2024  
 
 
Sentenza del 2 settembre 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Muschietti, Guidon, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Niccolò Giovanettina, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinata dall'avv. Daniele Moro, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Diffamazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2021.333 17.2022.28 17.2024.36). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Nel contesto del mantenimento dei contatti con i propri figli, il 17 dicembre 2018 A.________ ha scritto un messaggio di posta elettronica all'indirizzo professionale della moglie B.________, dalla quale stava all'epoca divorziando, con copia alla curatrice dei minori, ai propri patrocinatori nonché all'avvocato della moglie. Questo il tenore del messaggio: 
 
" Ciao B.________ 
Du hast auf das untenstehende Mail vom 11.12. bis heute nicht geantwortet, weder direkt noch über Deinen Anwalt. Wenn Du das Kontaktpflege zwischen Vater und Kinder resp. Vater und Mutter nennst, dann nenne ich Dich schlicht und einfach eine Ignorantin oder noch klarer: eine Psychopathin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dir Dein Anwalt zu diesem mehr als nur grenzwertigen Verhalten geraten hat, denn damit spielst Du ja in jedem Fall für die Scheidung in meine Hände! 
Wie dem auch sei: Der Richter wird Dein Benehmen in seinem Urteil sicher zu würdigen wissen - allerdings ist das nicht das richtige Mass der Dinge, denn es sind unsere Kinder, die in allererster Linie unter dieser Situation zu leiden haben... 
Gruss, 
A.________" 
L'evocato messaggio di posta elettronica dell'11 dicembre 2018 riprendeva un messaggio WhatsApp inviato due giorni prima, rimasto a sua volta senza risposta, con cui A.________ chiedeva alla moglie cosa intendesse fare con i bambini a Natale, domandava se sarebbero andati insieme a comprare i loro regali e, in caso contrario, quali regali gli avrebbe consigliato. 
 
B.  
I n seguito alla querela sporta da B.________, nei confronti di A.________ è stato avviato un procedimento penale. Con decreto d'accusa del 25 giugno 2020 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di diffamazione in relazione ai termini " Ignorantin " (ignorante) e " Psychopathin " (psicopatica) impiegati nel messaggio di posta elettronica del 17 dicembre 2018 e ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 520.--. L'accusatrice privata è stata rinviata al foro civile per le pretese di tale natura. A.________ ha interposto opposizione. 
 
C.  
Con sentenza dell'8 settembre 2021 la Giudice della Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'accusa di diffamazione, ha posto le spese del procedimento di prima istanza a carico dell'accusatrice privata, tenuta inoltre a rifondere a A.________ un indennizzo per le spese legali. 
 
D.  
In parziale accoglimento dell'appello dell'accusatrice privata e dell'appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 12 febbraio 2024 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di diffamazione limitatamente al termine " Psychopathin " e lo ha condannato alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere di fr. 130.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valere quale pena complementare a quella inflittagli con decreto d'accusa del 1° aprile 2021. Ha inoltre condannato A.________ al pagamento di metà degli oneri processuali di prima e seconda istanza e a versare all'accusatrice privata metà delle sue spese legali per i due gradi di giudizio. La CARP ha riconosciuto a A.________ un indennizzo ridotto giusta l'art. 429 CPP, che ha posto in parte a carico dello Stato e in parte a carico dell'accusatrice privata. Ha infine rinviato quest'ultima al foro civile per le sue pretese di tale natura. 
 
E.  
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula in sostanza l'annullamento della sentenza impugnata e, in via principale, il suo integrale proscioglimento dall'imputazione di diffamazione e il completo accoglimento delle sue istanze di indennizzo giusta l'art. 429 CPP, subordinatamente il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Si rende colpevole di diffamazione giusta l'art. 173 n. 1 CP segnatamente chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei. Alla diffamazione verbale è parificata la diffamazione commessa mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo (art. 176 CP). 
L'onore tutelato dal diritto penale è inteso in generale come il diritto al rispetto che risulta leso da affermazioni idonee a esporre la persona interessata al disprezzo nella sua veste di essere umano. L'art. 173 CP tutela la reputazione e il sentimento di essere una persona rispettabile, ossia di comportarsi secondo le regole riconosciute. Il rispetto degli altri è una condizione essenziale a una vita sociale armoniosa (DTF 148 IV 409 consid. 2.3; 145 IV 462 consid. 4.2.2; 117 IV 27 consid. 2c). 
 
2.1. Il reato presuppone che l'autore abbia comunicato con un terzo, vale a dire con una persona diversa dall'autore e da quella oggetto delle asserzioni lesive dell'onore (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.1; 145 IV 462 consid. 4.3.3). Tali asserzioni devono riferirsi a dei fatti. Se invece costituiscono un semplice giudizio di valore, risultano sussumibili non sotto il reato di diffamazione, bensì eventualmente sotto quello di ingiuria giusta l'art. 177 CP (DTF 145 IV 462 consid. 4.2.3 con rinvii). I giudizi di valore misti, ossia i giudizi di valore che non sono formulati in modo astratto, ma in riferimento a dei fatti precisi, sono assimilati a delle allegazioni di fatto (sentenza 6B_1120/2023 del 20 giugno 2024 consid. 1.1.3 con rinvii).  
 
2.2. Per valutare se una dichiarazione è lesiva dell'onore non occorre fondarsi sul senso datole dalla persona interessata, ma su un'interpretazione oggettiva, secondo il senso che un destinatario non prevenuto deve attribuirle nelle circostanze concrete. Nell'ambito dei reati contro l'onore, i termini non hanno necessariamente il medesimo significato a seconda del contesto in cui sono impiegati. Secondo la giurisprudenza, un testo deve essere analizzato non unicamente in funzione delle espressioni utilizzate, prese singolarmente, ma anche secondo il senso generale che ne risulta dal suo insieme. La determinazione del contenuto di un messaggio concerne l'accertamento dei fatti, mentre il giudizio sul senso che un destinatario non prevenuto attribuisce alle espressioni e alle immagini utilizzate costituisce una questione di diritto (DTF 148 IV 409 consid. 2.3.2; 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3).  
 
2.3. Secondo la giurisprudenza, affermare che una persona è (psichicamente) malata di per sé non lede l'onore, dal momento che una malattia non rappresenta un fatto riprovevole che intacca la reputazione di essere una persona degna di rispetto. I termini specialistici dell'ambito psichiatrico, quali "psicopatico" o "idiota", anziché essere impiegati in senso medico (talvolta superato), possono tuttavia anche essere tramutati in giudizi di valore morale e quindi abusati, nel linguaggio profano, per dipingere una persona come bislacca, caratterialmente inferiore o asociale, screditandola nel suo onore personale (DTF 98 IV 90 consid. 3a, recentemente ripresa dalle sentenze 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 3.2 non pubblicato in DTF 147 IV 47 e 6B_73/2023 del 28 dicembre 2023 consid. 2.3). Con particolare riferimento al termine "psicopatico", già nella DTF 93 IV 20 consid. 1 il Tribunale federale ha avuto modo di considerarlo lesivo dell'onore, nella misura in cui nella vita quotidiana tale termine non è di regola inteso quale patologia psichica come tale, ma è impiegato in senso spregiativo per indicare che una persona si comporta in modo anormale e asociale.  
 
2.4. Sotto il profilo soggettivo, la diffamazione è un reato intenzionale. È sufficiente che l'autore sia consapevole del carattere lesivo dell'onore delle sue dichiarazioni e che nondimeno le esprima. Non è necessario che l'autore abbia anche la volontà di ferire la persona interessata (DTF 137 IV 313 consid. 2.1.6; 119 IV 44 consid. 2a).  
 
2.5. Una dichiarazione lesiva dell'onore può risultare lecita se costituisce un atto permesso dalla legge secondo l'art. 14 CP. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che, nell'ambito di una procedura giudiziaria, le dichiarazioni lesive dell'onore espresse da una parte o dal suo patrocinatore sono giustificate dal diritto di perorare la propria causa e dai doveri a questo relativi, risultanti dalla Costituzione e dalla legge, purché siano pertinenti, non esorbitino da quanto necessario, non siano inutilmente offensive e non vengano diffuse in malafede e purché semplici ipotesi siano designate come tali (DTF 135 IV 177 consid. 4; 131 IV 154 consid. 1.3.1). Alle parti va in sostanza riconosciuta una certa libertà di retorica che permette loro anche l'esternazione di valutazioni un po' esagerate o addirittura di provocazioni, nella misura in cui le loro dichiarazioni non appaiano completamente prive di pertinenza o inutilmente offensive (v. sentenza 6B_73/2023 del 28 dicembre 2023 consid. 2.3 con rinvii).  
 
3.  
 
3.1. La CARP ha osservato che i termini " Ignorantin " e " Psychopatin " usati nel messaggio di posta elettronica costituivano un giudizio di valore misto, rapportandosi al mancato seguito dato dall'accusatrice privata ai messaggi inviatile. Interpretando oggettivamente lo scritto incriminato, l'autorità cantonale ha ritenuto il primo termine privo di una connotazione suscettibile di nuocere all'onore dell'accusatrice privata, in quanto riferito espressamente al fatto che quest'ultima misconoscesse il concetto di cura delle relazioni personali tra padre e figli nonché tra padre e madre nell'ambito del divorzio. A diversa conclusione è però giunta per il termine " Psychopatin ". Atteso che l'accusatrice privata non risulta essere affetta da alcun disturbo mentale, la CARP lo ha considerato lesivo dell'onore, avendo l'insorgente inteso esprimere unicamente del disprezzo nei confronti dell'accusatrice privata. Ha rilevato che egli non poteva non sapere che l'accusatrice privata non avrebbe mai risposto ai suoi messaggi, nemmeno tramite il suo patrocinatore, silenzio già in essere da mesi, rivolgendosi ella sempre e solo alla curatrice con copia al proprio legale. Per l'autorità cantonale, la formulazione condizionale della frase non ne muta la natura diffamatoria, essendo determinante l'impressione che ne ricava un destinatario non prevenuto, a cui è suggerito un determinato comportamento della persona diffamata. Escluse le prove liberatorie, la CARP non ha ritenuto lo scritto del ricorrente giustificato dalla libertà di retorica, dal momento che egli ha impiegato il termine psicopatica senza pertinenza, in modo inutilmente offensivo e per denigrare l'accusatrice privata. La Corte cantonale ha quindi condannato l'insorgente per diffamazione.  
 
3.2. Il ricorrente si duole della violazione dell'art. 173 CP. La CARP avrebbe ritenuto a torto il suo messaggio diffamatorio. Si sarebbe soffermata unicamente sul termine psicopatica, omettendo di procedere a una valutazione globale del messaggio. Benché riconosca di non aver usato il termine " Psychopathin " nella sua accezione medica, sostiene che, dalla lettura integrale del suo messaggio, formulato nella forma condizionale e con un uso attento della parole "Wenn...du...", sarebbe evidente che egli non lo avrebbe impiegato per dipingere l'accusatrice privata come una persona abbietta né per screditarla. Il messaggio non è focalizzato sul comportamento dell'accusatrice privata ma sul " suo porsi rispetto a una situazione specifica ". Il soggetto non sarebbe " quel che è l'accusatrice privata ", ma la nozione di " Kontaktpflege ", a cui si rapporterebbe il termine. Inoltre, continua l'insorgente, il suo scritto avrebbe dovuto essere valutato nel contesto della vertenza tra le parti e la CARP avrebbe dovuto riconoscergli una certa libertà di retorica che gli avrebbe consentito l'esternazione di provocazioni, essendo la sua per l'appunto una formulazione " provocatoria ".  
 
3.3. Le censure ricorsuali non hanno pregio. Invano l'insorgente adduce di non aver tacciato l'accusatrice privata di psicopatica. Il senso che un destinatario non prevenuto attribuisce al messaggio nel suo complesso, considerato anche il contesto in cui è stato redatto, è infatti proprio quello. Posto che il ricorrente considera inverosimile che il mutismo dell'accusatrice privata opposto ai suoi messaggi corrisponda a una precisa strategia legale nell'ambito della procedura di divorzio, egli lascia intendere che il suo silenzio non sia giustificato da alcun motivo (razionale), ma sia da ricondurre all'ignoranza della nozione di cura delle relazioni personali, rispettivamente alla psicopatia. Orbene, nell'immaginario comune, una persona psicopatica è una persona priva di empatia, manipolatrice, antisociale e perfino pericolosa, che non si cura degli altri. Il termine psicopatico, utilizzato in un contesto non medico, è quindi suscettibile di esporre una persona al disprezzo nella sua qualità di essere umano e, secondo la giurisprudenza immutata nei decenni (v. supra consid. 2.3), lesivo dell'onore. Come rilevato pertinentemente dalla CARP, l'uso della forma condizionale nella fattispecie non muta la natura lesiva dell'onore del termine. Anche il condizionale, rispettivamente l'" ipotesi ipotetica " per riprendere l'espressione del gravame, è sufficiente per far sorgere un sospetto che lede la reputazione della persona interessata. Secondo la giurisprudenza, far aleggiare su una persona il sospetto di un comportamento contrario all'onore è sufficiente per l'adempimento del reato di diffamazione, trattandosi spesso di un modo raffinato per ledere l'onore (DTF 119 IV 44 consid. 2a; 102 IV 176 consid. 1b).  
 
3.4. Posto come gli altri elementi costitutivi del reato non sono contestati, occorre da ultimo esaminare se il ricorrente possa invocare il motivo giustificativo dell'atto permesso dalla legge, prevalendosi egli della libertà di retorica. Anche su questo punto il gravame è volto all'insuccesso, perché la CARP ha rettamente ritenuto che il termine psicopatica esorbitava in concreto da una legittima libertà di retorica nella vertenza che opponeva l'insorgente all'accusatrice privata. Pur a fronte delle difficoltà comunicative in essere, il termine appare infatti inutilmente offensivo e privo di pertinenza e non si riduce a una semplice " formulazione provocatoria ". E ciò tanto più che, in base agli accertamenti non contestati, da mesi l'accusatrice privata si rivolgeva unicamente alla curatrice dei minori, con copia al proprio patrocinatore, nonostante l'intervento del legale del ricorrente presso quest'ultimo volto a includere l'insorgente, o quanto meno il suo avvocato, tra i destinatari delle comunicazioni relative al diritto di visita e alle questioni dei figli.  
 
3.5. La condanna del ricorrente per titolo di diffamazione risulta conforme al diritto e merita pertanto tutela.  
 
4.  
L'insorgente chiede l'integrale accoglimento delle sue pretese di indennizzo giusta l'art. 429 CPP quale conseguenza del suo totale proscioglimento. Poiché la sua condanna trova conferma in questa sede, non v'è motivo di chinarsi su questo punto. 
 
5.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, perché infondato. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico del ricorrente. 
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 2 settembre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy