Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_376/2012 
 
Sentenza del 17 luglio 2012 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ AG, 
opponente. 
 
Oggetto 
Violazione di domicilio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2012 dal Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città. 
 
Considerando: 
che, adito da A.________, con sentenza del 27 aprile 2012 il Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città ha confermato la decisione con cui il 7 dicembre 2010 il Presidente del Tribunale penale lo ha riconosciuto autore colpevole di violazione di domicilio e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, a valere quale pena complementare a quella inflittagli in data 13 agosto 2010 dall'Ufficio dei giudici istruttori del Canton Berna; 
che, con scritto del 22 giugno 2012, redatto in italiano, A.________ si rivolge al Tribunale federale, dichiarando di opporsi a suddetta sentenza e chiedendo una decisione in italiano; 
che non sono state chieste osservazioni; 
che giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF di regola il procedimento si svolge nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è il tedesco; 
che, posto come il ricorrente, non patrocinato e residente nella Svizzera romanda, non disponga manifestamente di conoscenze neppure passive della lingua tedesca, si giustifica eccezionalmente redigere la presente decisione in italiano (v. DTF 132 IV 108 consid. 1.1); 
che secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2); 
che nella fattispecie queste esigenze sono del tutto disattese, il ricorrente non formulando alcun tipo di conclusione, salvo domandare "quello che [gli] spetta", e non indicando minimamente perché la sentenza cantonale violerebbe il diritto; 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito; 
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città. 
 
Losanna, 17 luglio 2012 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy