Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_387/2024
Sentenza del 19 gennaio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. dott. Ettore Item,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Massimo Quadri,
3. C.________ SA,
opponenti.
Oggetto
Incendio intenzionale, tentata truffa; arbitrio,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 aprile 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2023.3+4+16).
Fatti:
A.
A.________ era azionista e amministratore unico di D.________ SA, oggi in liquidazione, proprietaria della boutique E.________ a X.________. A partire dal 2013 la società era in difficoltà e, malgrado l'adozione di diverse misure, la sua situazione debitoria è ulteriormente peggiorata per diventare decisamente critica nel 2020.
Verso fine 2020, A.________ ha evocato tali difficoltà con F.________. Avendo parlato di " far sparire " la merce invenduta, questi gli ha presentato G.________ come colui che poteva " aiutarlo " a risolvere " il problema ". A.________ ha quindi chiesto al figlio, H.________, che lavorava nella boutique, di mettersi a disposizione di F.________ e di G.________ per tutto quanto questi avrebbero necessitato nell'ottica di risolvere " il problema " legato alla merce. Il 15 novembre 2020 la compagnia assicurativa ha accolto la richiesta di A.________ di aumentare la somma assicurata per la merce della boutique con effetto a partire dal 1° gennaio successivo.
Nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2021 è divampato un incendio al primo piano interrato della boutique E.________. La matrice dolosa dell'incendio è apparsa evidente già ai pompieri intervenuti sul posto ed è stata confermata dai rilievi della polizia: presenza di quattro distinti focolai, rinvenimento di una tanica di benzina da 10 litri con ancora del liquido infiammabile al suo interno, due flaconi da un litro di bio-etanolo e una mazza. Gli inquirenti non hanno riscontrato alcun segno di scasso.
Il 16 febbraio 2021 A.________ ha inoltrato all'assicurazione un avviso di sinistro per un danno (totale) di fr. 1'910'000.--, corrispondente al valore attribuito all'inventario del 30 dicembre 2020. La richiesta di risarcimento assicurativo è stata ritirata dallo stesso A.________ il successivo 22 marzo 2021.
B.
Al termine dell'istruzione penale, con atto di accusa del 5 agosto 2022 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha rinviato a giudizio, tra gli altri, A.________, suo figlio H.________, F.________ e G.________ per i titoli di incendio intenzionale e di tentata truffa. H.________ è stato posto in accusa anche per il titolo di danneggiamento in relazione a un'altra fattispecie.
Con sentenza del 21 ottobre 2022 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________, H.________, F.________ e G.________ colpevoli di incendio intenzionale (il primo in veste di istigatore, gli altri in quanto correi) e di tentata truffa. Ha dichiarato H.________, singolarmente, autore colpevole di danneggiamento. A.________ è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni, H.________ alla pena detentiva di 32 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 20 mesi per un periodo di prova di 2 anni, F.________ alla pena detentiva di 34 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni, e G.________ alla pena detentiva di 36 mesi, sospesa condizionalmente in ragione di 18 mesi per un periodo di prova di 2 anni. La Corte delle assise criminali ha rinunciato a ordinare l'espulsione di H.________, ma ha pronunciato la misura nei confronti di F.________ e di G.________ per un periodo di 8 anni. Ha infine riconosciuto il principio del risarcimento dell'accusatrice privata B.________ SA, proprietaria dell'immobile dove era situata la boutique E.________, rinviandola al competente foro civile per la quantificazione delle sue pretese.
C.
A.________ e H.________ hanno appellato il giudizio di primo grado. In parziale accoglimento dei rispettivi appelli, con sentenza del 2 aprile 2024, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), ha prosciolto H.________ dall'accusa di danneggiamento, ma ha confermato le condanne degli appellanti per i titoli di incendio intenzionale e tentata truffa. Ha inflitto a A.________ la pena detentiva di 36 mesi, di cui 24 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, mentre ad H.________ la pena detentiva di 24 mesi, interamente sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
D.
Avverso questo giudizio, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio della causa all'autorità precedente per nuovo giudizio con l'istruzione di procedere alle audizioni di F.________ e G.________.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
Il ricorso in materia penale ha carattere riformatorio, potendo questo Tribunale di massima giudicare una causa nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF). In linea di principio la parte ricorrente non può pertanto limitarsi a chiedere l'annullamento della decisione impugnata o il rinvio della causa all'istanza cantonale per nuovo giudizio, ma deve formulare una conclusione sul merito della vertenza (DTF 137 II 313 consid. 1.3). La mancata ottemperanza a tali esigenze conduce all'inammissibilità del ricorso, a meno che la motivazione dello stesso, eventualmente letta in combinazione con la decisione impugnata, permetta senz'altro di comprendere ciò che la parte ricorrente intenda ottenere nel merito (DTF 133 II 409 consid. 1.4.2). Una conclusione cassatoria (semplice domanda di annullamento della decisione impugnata o richiesta di rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione) è eccezionalmente ammissibile quando il Tribunale federale, pur ammettendo il ricorso, non potrebbe statuire esso stesso nel merito. Incombe alla parte ricorrente dimostrare questo presupposto, a meno che esso non risulti senz'altro dalla decisione impugnata (DTF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1 e 3.2).
In concreto, l'insorgente formula delle conclusioni meramente cassatorie. L'impugnativa si appalesa nondimeno ammissibile, nella misura in cui dalla sua motivazione emerge chiaramente che il ricorrente intende essere prosciolto da tutte le imputazioni, rispettivamente ottenere una riduzione della pena inflittagli nella misura compatibile con una totale sospensione condizionale dell'esecuzione.
2.
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciononostante, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2). La parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi dell'autorità precedente, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute in presenza di censure afferenti garanzie di rango costituzionale o convenzionale che, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solo se sollevate e motivate in modo chiaro e preciso: argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 146 IV 114 consid. 2.1).
Come si vedrà anche nel prosieguo, il ricorso in esame disattende in larga misura queste esigenze di motivazione e risulta conseguentemente inammissibile. L'insorgente esordisce ad esempio invocando una violazione del divieto della
reformatio in peius, ma omette successivamente di illustrarne le ragioni. Il ricorrente lamenta pure la reiezione della sua istanza probatoria volta all'audizione testimoniale di F.________ e di G.________, chiedendo a questo Tribunale di disporne l'audizione, accogliendo il gravame. Sennonché, ricordato l'ampio potere d'apprezzamento riconosciuto al giudice di merito nell'ambito della valutazione (anticipata) delle prove, che il Tribunale federale vaglia solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2), l'insorgente non solleva al riguardo alcuna censura di arbitrio o alcuna violazione del diritto più in generale, ma argomenta come dinanzi a un'autorità dotata di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto, ciò che questo Tribunale non è ( art. 105 e 106 LTF ).
3.
Il ricorrente censura la sua condanna per titolo di istigazione a incendio intenzionale. Ritiene che i relativi elementi costitutivi oggettivi non sarebbero in concreto adempiuti e che, in ogni caso, non sussisterebbero prove in merito al suo ruolo nella decisione di appiccare il fuoco.
3.1. Si rende colpevole di incendio intenzionale giusta l'art. 221 cpv. 1 CP chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica.
La giurisprudenza ha precisato che un incendio di poco conto non assurge a incendio punibile secondo l'art. 221 cpv. 1 CP. Occorre piuttosto un incendio di un'intensità tale da non poter più essere domato dall'autore. Questi non deve dunque essere in grado di spegnere il fuoco o di impedirne almeno la propagazione con conseguente danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica. Non è tuttavia necessario che l'incendio assuma proporzioni tali da creare un pericolo per l'incolumità pubblica, pericolo che non caratterizza l'incendio. Il criterio della perdita di controllo da parte dell'autore implica comunque che l'incendio sia di una certa importanza (DTF 105 IV 127 consid. 1a, recentemente ripresa dalle sentenze 6B_537/2025 del 2 settembre 2025 consid. 2.1; 6B_725/2017 del 4 aprile 2018 consid. 1.3). La questione di sapere se l'incendio ha assunto una proporzione rilevante sotto il profilo dell'art. 221 CP concerne l'accertamento dei fatti (DTF 117 IV 285 consid. 2a; v. pure sentenza 6B_945/2018 del 16 marzo 2020 consid. 5.2).
Oltre a un incendio cagionato intenzionalmente, l'art. 221 CP presuppone un danno alla cosa altrui o, alternativamente, un pericolo per l'incolumità pubblica. Per danno alla cosa altrui s'intende il danno patrimoniale arrecato a terzi quale diretta conseguenza del danneggiamento della cosa incendiata (sentenze 6B_537/2025 citata consid. 2.1; 6B_725/2017 citata consid. 1.3; 6B_145/2016 del 23 novembre 2016 consid. 2.1). La nozione di pericolo per l'incolumità pubblica si riferisce in modo generale a un'esposizione a pericolo, anche relativamente indeterminata al momento dei fatti, di un qualsiasi bene giuridicamente protetto (DTF 117 IV 285 consid. 2a, recentemente ripresa dalle sentenze 6B_990/2020 del 26 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_945/2018 citata consid. 5.2). Esso è dato ove esista il rischio che il fuoco si propaghi (DTF 85 IV 130 consid. 1; sentenza 6B_537/2025 citata consid. 2.1 con rinvii; v. pure sentenza 6B_834/2008 del 20 gennaio 2009 consid. 2.1).
Sotto il profilo soggettivo, il reato è intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente (DTF 105 IV 39 consid. 2c).
3.2. In virtù dell'art. 24 cpv. 1 CP, chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore. La norma sanziona l'istigazione a un crimine o a un delitto, ossia una forma di partecipazione al reato commesso da altri. Gli elementi costitutivi oggettivi corrispondono a quelli del reato commesso dall'istigato (DTF 148 IV 393 consid. 3.4; 144 IV 265 consid. 2.3.2; 128 IV 11 consid. 2a e rispettivi rinvii). Sotto il profilo soggettivo, l'istigazione richiede l'intenzione che deve riferirsi, da un lato, alla provocazione della decisione di passare all'atto e, dall'altro, all'esecuzione dell'atto da parte dell'istigato (DTF 127 IV 122 consid. 4a). Il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l'istigatore abbia saputo e voluto o, quantomeno, preso in considerazione e accettato che il suo intervento era idoneo a persuadere l'istigato a commettere il reato (DTF 128 IV 11 consid. 2a).
3.3. La CARP ha accertato che G.________ si è occupato, in solitaria, di dar fuoco allo scantinato della boutique. Nonostante la sua scarsa credibilità generale, essa ha rilevato che dalle sue dichiarazioni, a tratti invero enfatiche, emerge che, nelle fasi in cui ha appiccato il fuoco, egli ha perso il controllo della situazione ed è stato investito da una fiammata, che gli ha ustionato le caviglie e anche incendiato il giubbotto, sorprendendolo e spaventandolo. In seguito, egli ha abbandonato immediatamente i luoghi, lasciando il fuoco libero di svilupparsi e richiudendo dietro di sé la porta, ciò che è stato sufficiente per consentirgli di difendersi dalle fiamme, e si è recato a piedi al ritrovo. La circostanza che le fiamme scaturite dall'accensione del fuoco hanno sorpreso e ustionato G.________ è confermata sia dalle dichiarazioni di F.________ sia dal certificato medico attestante di ustioni di 2° grado a entrambe le gambe. Per la CARP tali ustioni provano inconfutabilmente che il fuoco si è sviluppato in maniera incontrollata, ossia in un modo che G.________ non ha saputo né inteso dominare. In base alle testimonianze di alcuni pompieri, al loro arrivo, i locali della boutique erano invasi dal fumo ed essi hanno potuto accedere al piano interrato, dov'era stato appiccato il fuoco, unicamente muniti di protezioni specifiche e maschere antigas. I pompieri hanno dovuto lavorare per ore, far intervenire una squadra di supporto e rompere una parete per creare un passaggio di evacuazione del fumo. Il capo gruppo ha definito l'intervento uno tra i dieci più pericolosi della sua carriera. Questi elementi, unitamente ai rilievi della polizia scientifica sull'esistenza di quattro distinti focolai e sull'utilizzo di etanolo e di benzina, nonché alle fotografie scattate dagli inquirenti raffiguranti abiti carbonizzati, complementi d'arredo attaccati dalle fiamme e appendini sciolti, hanno condotto la CARP a concludere che il fuoco divampato non era un fenomeno di scarsa entità e che non era più controllabile da chi lo aveva appiccato.
3.3.1. Con riferimento all'accertamento del carattere incontrollabile dell'incendio, il ricorrente si duole di arbitrio. La CARP avrebbe stabilito i fatti unicamente sulle dichiarazioni di G.________, autore materiale dell'incendio, di cui avrebbe non solo rilevato la scarsissima credibilità, ma anche rifiutato l'audizione richiesta dalla difesa in sede di appello. Secondo l'insorgente, dai rilievi e dalle fotografie della polizia scientifica, negletti dalla Corte cantonale, emergerebbe la mancata propagazione delle fiamme oltre i quattro focolai e l'assenza di pirolisi e/o di autocombustione, a riprova della bassa temperatura al piano interrato.
3.3.2. La censura è volta all'insuccesso. Infatti l'accertamento contestato non si fonda unicamente sul racconto di G.________ e l'autorità precedente non ha negletto le prove raccolte dalla polizia scientifica, ma vi ha anzi fatto esplicito riferimento. La CARP ha inoltre richiamato le testimonianze dei pompieri impegnati nell'intervento di spegnimento, sulle quali il gravame è silente. È stato accertato, e non è qui contestato, che il fuoco appiccato da G.________ ha provocato un intenso fumo e che l'intervento dei pompieri si è rivelato gravoso, è durato ore e ha richiesto anche una squadra di supporto. In simili circostanze, non si scorge né è spiegato come il fuoco potesse ancora essere domato dall'autore. Anche se le fiamme non si sono propagate oltre i quattro focolai, dalle citate circostanze l'autorità cantonale poteva senza arbitrio ritenere che l'incendio non era un fenomeno di scarsa entità e non era più controllabile da chi lo aveva appiccato (v. DTF 105 IV 127 consid. 1b relativa a un incendio che ha sviluppato un forte fumo e che ha necessitato l'intervento dei pompieri).
3.4. In merito alle ulteriori condizioni del reato, la CARP ha considerato adempiuti entrambi gli elementi alternativi del danno a terzi, rispettivamente del pericolo per l'incolumità pubblica. Infatti il fuoco appiccato nel piano interrato della boutique non ha danneggiato unicamente la merce di pertinenza della società del ricorrente, ma anche la struttura dell'immobile di proprietà dell'accusatrice privata B.________ SA, che ha quantificato le sue pretese di risarcimento a oltre fr. 120'000.--. Inoltre, il negozio incendiato è situato in un immobile, in pieno centro cittadino e contiguo ad altri immobili, locato a uso commerciale (uffici) e abitativo (appartamento all'ultimo piano). L'autorità cantonale ha rilevato che solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, con un dispiegamento di forze non comune, ha scongiurato il rischio che il fuoco e il fumo si propagassero ad altre parti dell'immobile e a un numero indeterminato di beni che vi si trovavano, tenuto peraltro conto del combustibile (etanolo e benzina) ancora presente in loco.
3.4.1. Secondo l'insorgente, non sussisterebbe alcun danno a terzi né messa in pericolo dell'incolumità pubblica. Sostiene che solo la sua società, ossia D.________ SA, avrebbe subito un danno diretto dall'incendio. Contrariamente a quanto ritenuto dalla CARP, dalle fotografie agli atti non emergerebbe alcun danno alla struttura dell'immobile. Del resto, la proprietaria dello stabile non avrebbe documentato le pretese avanzate e la sua istanza di risarcimento sarebbe stata dichiarata irricevibile. Poiché il fuoco sarebbe stato appiccato alla merce situata nel piano interrato di un immobile in quel momento disabitato e non si sarebbe propagato oltre i quattro focolai, il ricorrente ritiene che non vi sarebbe in concreto neppure una messa in pericolo dell'incolumità pubblica.
3.4.2. Con la sua censura il ricorrente si diparte dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale senza sostanziare arbitrio di sorta (art. 97 cpv. 1 LTF), così ad esempio laddove adduce che l'appartamento sito nello stesso immobile della boutique fosse disabitato al momento dei fatti, o ancora laddove contesta l'esistenza di danni alla struttura dell'edificio richiamando genericamente le immagini agli atti, immagini dalle quali tuttavia emergono proprio i danni alle pareti e ai pavimenti menzionati dalla CARP. In simili circostanze il Tribunale federale rimane vincolato agli accertamenti della sentenza impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF). Sulla base degli stessi, il ritenuto adempimento del danno alla cosa altrui, rispettivamente del pericolo per l'incolumità pubblica non viola il diritto. Se la CARP ha dichiarato irricevibile l'istanza inoltrata dall'accusatrice privata B.________ SA, proprietaria dello stabile, non è perché essa non abbia subito un danno, ma perché non ha appellato il giudizio di primo grado che, pur riconoscendo il principio del risarcimento, l'ha rinviata al foro civile per le pretese di tale natura. Con riferimento invece al pericolo per l'incolumità pubblica, poco importa che il fuoco abbia coinvolto solo il piano interrato, determinante essendo piuttosto il rischio di una sua propagazione (v.
supra consid. 3.1). E al riguardo la CARP ha accertato che solo il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che il fuoco o il fumo si propagassero, tenuto conto del combustibile ancora presente, ad altri punti dello stabile, che consta anche un'unità abitativa, ciò che il ricorrente non contesta.
3.5. Alla luce di quanto precede, gli elementi costitutivi oggettivi del reato di incendio sono dati. La realizzazione dell'aspetto soggettivo non è oggetto di impugnazione, sicché non si giustifica di attardarsi oltre ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ).
3.6. La CARP ha ritenuto il ricorrente istigatore dell'incendio intenzionale messo concretamente in atto da F.________, G.________ e H.________. Essa è giunta a tale conclusione dopo aver esaminato le dichiarazioni delle persone coinvolte, compreso l'insorgente, e valutato una serie di circostanze e di indizi, tra cui la disastrosa situazione economica-finanziaria in cui all'epoca versava la società del ricorrente, la contestualità tra il verificarsi dell'incendio e l'entrata in vigore di una nuova polizza assicurativa con un valore di magazzino assicurato di molto superiore a quello effettivo. Non ci fosse stata la richiesta del ricorrente, né F.________ né G.________ si sarebbero adoperati per appiccare l'incendio alla boutique e nemmeno il figlio, richiesto di mettersi a loro disposizione, avrebbe anche solo ipotizzato di fare quel che ha fatto. Sulla scorta delle dichiarazioni rese dall'insorgente, la CARP ha stabilito tra l'altro che egli ha discusso con G.________ delle questioni rilevanti per far sparire la merce. Richiamando poi il racconto di H.________, la Corte cantonale ha rilevato che l'incendio rientrava sin dall'inizio nei piani del ricorrente. Non solo. Chinandosi sulle dichiarazioni di F.________, l'autorità precedente vi ha scorto l'ammissione che l'insorgente gli aveva chiesto di bruciare il negozio. La CARP ha infine rilevato una serie di elementi indicativi del fatto che il furto della merce non sia mai stato un'opzione, segnatamente la fornitura di uno zaino a G.________ per effettuare il " servizio richiesto ", chiaramente insufficiente per eventualmente trafugare la merce, e l'assenza di un sistema antifurto efficiente che rendeva illusorio il pagamento di un risarcimento milionario.
Secondo l'insorgente, non sussisterebbe alcuna prova oggettiva in relazione alla ritenuta istigazione e nemmeno una chiamata in correità degli autori materiali dell'incendio. Pertanto egli dovrebbe essere prosciolto in virtù del principio
in dubio pro reo. Egli omette tuttavia di confrontarsi con la valutazione degli elementi probatori e le articolate ragioni che hanno condotto l'autorità cantonale ad accertare che gli autori dell'incendio siano stati istigati proprio dal ricorrente. Ricordato che, nell'ambito della valutazione delle prove e dell'accertamento dei fatti, il principio
in dubio pro reo, corollario della presunzione d'innocenza sancita dagli art. 10 CPP, 32 cpv. 1 Cost. e 6 n. 2 CEDU, non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; sulla nozione di arbitrio v. DTF 150 I 50 consid. 3.3.1), spettava al ricorrente sostanziare e dimostrare l'arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti con una motivazione conforme alle accresciute esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF. Il gravame è però silente sia sulla valutazione delle dichiarazioni agli atti, sia sugli altri elementi e indizi evidenziati nella sentenza impugnata. L'unico sul quale l'insorgente si sofferma è il sistema antifurto. Sennonché questo è stato menzionato dalla CARP unicamente per avvalorare la conclusione a cui è giunta dopo aver valutato gli altri mezzi di prova. In assenza di censure sull'argomentazione principale, non occorre esaminare le critiche formulate contro quella che risulta essere sostanzialmente abbondanziale.
Non essendo stato dimostrato alcun arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti rilevanti, la condanna del ricorrente per titolo di istigazione all'incendio intenzionale non può essere ritenuta contraria al principio
in dubio pro reo.
4.
L'insorgente contesta anche la sua condanna per il titolo di tentata truffa, difettando in concreto l'elemento costitutivo dell'inganno astuto. La conclusione contraria della CARP procederebbe da un accertamento dei fatti e da un'interpretazione degli atti del procedimento arbitrari.
4.1. Giusta l'art 146 cpv. 1 CP, si rende colpevole di truffa chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Gli elementi costitutivi di questo reato sono oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (v. tra tante DTF 150 IV 169 consid. 5 e rinvii). Basti qui ricordare che, per consolidata giurisprudenza, vi è astuzia non solo quando l'autore si avvale di un edificio di menzogne, di maneggi fraudolenti o di una messinscena, ma anche laddove si limiti semplicemente a fornire delle false informazioni, la cui verifica non è possibile, è difficile o non è ragionevolmente esigibile, oppure se egli dissuade la vittima dall'effettuare una verifica o prevede, date le circostanze, che essa rinuncerà a farla in virtù di un particolare rapporto di fiducia (DTF 150 IV 169 consid. 5.1 e rinvii). L'elemento costitutivo dell'astuzia pone in rilievo la corresponsabilità della vittima dell'inganno, che deve dimostrare un minimo di prudenza. Chi avrebbe potuto tutelarsi con un minimo di attenzione, rispettivamente evitare l'errore con un minimo di ragionevole precauzione, non è protetto dall'art. 146 CP (DTF 150 IV 169 consid. 5.1.2 e rinvii).
4.2. Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non lo compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con una pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP).
Un tentativo punibile di truffa si configura solo se l'autore agisce con l'intenzione di ingannare con astuzia, e dunque con un comportamento intenzionale oggettivamente astuto. Il fallimento di un inganno non significa necessariamente che l'inganno non fosse astuto. Occorre piuttosto valutare se l'inganno previsto potesse essere facilmente scoperto o meno, tenuto conto delle possibilità di protezione a disposizione della vittima note all'autore (DTF 135 IV 76 consid. 5.2). Occorre in altre parole effettuare un esame ipotetico e determinare se il piano elaborato dall'autore era oggettivamente astuto o meno. Se lo era e se l'inganno non va a buon fine perché la vittima si dimostra più accorta o avveduta di quanto immaginato dall'autore oppure per effetto del caso o a causa di un'altra circostanza imprevedibile, si deve ritenere dato un tentativo punibile di truffa (DTF 128 IV 18 consid. 3b; ripresa da ultimo dalla sentenza 6B_1290/2022 del 7 luglio 2023 consid. 2.1.1).
4.3. La CARP ha rilevato come globalmente l'operazione posta in atto dagli interessati fosse complessa e strutturata. Il piano prevedeva di inscenare uno scasso con conseguente incendio doloso. Dopo aver reperito un esecutore materiale proveniente dall'estero, averlo fatto entrare in Svizzera, aggirando anche le restrizioni alle frontiere imposte dalla pandemia di COVID-19, è stato organizzato un sopralluogo e sono state scattate delle fotografie per pianificare come entrare nel negozio, disattivare l'allarme, simulare lo scasso e dove appiccare il fuoco. Sono state individuate le telecamere della videosorveglianza poste nel tragitto verso il luogo del reato, è stato acquistato il necessario per appiccare il fuoco e reperita una mazza per infrangere il vetro della porta d'ingresso. Gli interessati hanno predisposto le modalità di consegna e di recupero delle chiavi e organizzato il rientro in patria dell'esecutore materiale per il giorno seguente il colpo. Sennonché, G.________ si è allontanato dal negozio senza sfondare il vetro, come invece pianificato, perché spaventato dalla violenza e subitaneità delle fiamme che lo hanno raggiunto provocandogli delle ustioni di secondo grado alle caviglie. A causa di questo evento imprevisto, continua la Corte cantonale, egli ha tralasciato l'ultima parte del piano. La simulazione dello scasso, parte essenziale del piano, costituiva un elemento di astuzia atto a trarre in inganno l'assicurazione, che avrebbe pensato a un'effrazione commessa da terzi per provocare un incendio doloso. Il mancato scasso è dipeso dunque da una circostanza non prevedibile per il ricorrente, e non ha comunque comportato l'interruzione del piano criminale, sicché, conclude la CARP, l'elemento oggettivo dell'inganno astuto dev'essere ritenuto adempiuto e il reato di truffa realizzato allo stadio del tentativo.
4.4. Malgrado il ricorrente lamenti arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, non motiva la sua censura. In realtà si limita a contestare che quanto accertato dalla CARP possa essere considerato un inganno astuto, a causa sia del ritenuto piano sia dell'identità della vittima del presunto inganno,
in casu un'assicurazione e quindi non una vittima sprovveduta.
Non è in concreto contestato che il piano elaborato prevedeva di ottenere indebitamente delle prestazioni assicurative in seguito ai danni causati da un atto criminale di un terzo. Neppure è contestato che, prima di ciò, il ricorrente ha aumentato la somma assicurata e, in seguito all'incendio, ha inoltrato un avviso di sinistro per un valore superiore a quello della merce andata in fumo. Il piano prevedeva una messinscena oggettivamente idonea a trarre in inganno l'assicurazione, attraverso il reclutamento di un esecutore materiale senza alcun legame con l'insorgente, la simulazione di uno scasso e l'incendio doloso dei beni assicurati. Il mancato scasso, su cui si focalizza l'insorgente, non priva l'inganno del suo carattere astuto, essendo accertato, senza che al riguardo siano sollevate censure di sorta, che esso è proprio la circostanza imprevedibile che ha impedito il piano di andare a buon fine. È quindi invano che il ricorrente afferma che all'assicurazione non sarebbe sfuggito che la porta d'ingresso del negozio sarebbe stata in concreto sfondata dai pompieri e non da un eventuale sconosciuto malintenzionato. Sicché la condanna dell'insorgente per tentata truffa non viola il diritto.
5.
Da ultimo il ricorrente postula una riduzione della pena compatibile con una sospensione condizionale totale. Sennonché non pretende e a fortiori non dimostra che la pena detentiva di 36 mesi inflittagli dalla CARP violerebbe il diritto, in quanto eventualmente frutto di un eccesso o di un abuso dell'ampio potere di apprezzamento di cui dispone in materia il giudice di merito (v. DTF 149 IV 217 consid. 1.1). Insufficientemente motivato, non si giustifica di vagliare oltre il ricorso su questo punto.
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti, non si giustifica di accordare ripetibili agli opponenti (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 19 gennaio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy