Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_538/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 7 giugno 2017  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2017 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che il 14 novembre 2016 A.________ ha querelato B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e violazione del segreto professionale; 
che, con decisione del 14 dicembre 2016, il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere riguardo a tutti i reati prospettati dal querelante; 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, A.________ ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 31 marzo 2017, la CRP ha respinto il reclamo; 
che, avverso questa sentenza, A.________ ha presentato il 2 maggio 2017 un ricorso, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 V 551 consid. 1; 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta all'interessato sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionato ad avanzare (cfr. sentenza 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che in concreto il ricorrente ribadisce come, a suo modo di vedere, il contenuto di un messaggio di posta elettronica redatto dall'opponente sarebbe lesivo del suo onore; 
ch'egli non si esprime però sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, spiegando quali pretese civili intenda fare valere e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 giugno 2017 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni