Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_546/2025
Sentenza del 31 luglio 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
opponenti.
Oggetto
Sottrazione di minorenne,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 maggio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (n. 17.2023.338+17.2025.74).
Fatti:
A.
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________, nato nel 2010 in California. Dopo la loro separazione nell'agosto del 2014, essi hanno concluso un accordo nel quale hanno in particolare stabilito che il figlio sarebbe vissuto con il padre e che la madre avrebbe potuto partecipare alla sua educazione ed avrebbe avuto diritti e obblighi di visita. Alla fine del mese di aprile del 2015, A.________ si è assentato all'estero per lavoro, lasciando il figlio in custodia alla madre. Al rientro egli ha appreso che lei, senza il suo consenso, aveva deciso di portare il figlio definitivamente con sé in Belgio, dove ella risiedeva.
B.
Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decreto di accusa del 12 luglio 2022, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha addebitato a B.________ il reato di sottrazione di minorenne (art. 220 CP), per avere sottratto, l'11 maggio 2015, a Lugano, il figlio minorenne, portandolo a vivere con sé in Belgio, senza darne comunicazione al padre ed impedendogli quindi di esercitare l'autorità parentale. Il PP ha proposto la condanna dell'imputata alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 100.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento di una multa di fr. 500.--.
C.
Statuendo sull'opposizione dell'imputata al decreto di accusa, con sentenza del 19 settembre 2023 il Giudice della Pretura penale l'ha prosciolta dall'imputazione di sottrazione di minorenne e le ha assegnato un'indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese sostenute per la sua difesa.
D.
Con sentenza del 12 maggio 2025 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto un appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha confermato il proscioglimento dell'imputata dall'accusa di sottrazione di minorenne.
E.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscere una violazione del diritto californiano e del diritto internazionale in relazione con la custodia e la sottrazione del minorenne. Chiede inoltre di rinviare la causa all'autorità cantonale per una nuova decisione nel rispetto del diritto federale ed internazionale nonché di annullare l'accollamento delle spese procedurali della sede cantonale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 IV 98 consid. 1 e rinvii).
1.1. La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Il procedimento penale non serve quale mezzo per l'esecuzione di eventuali pretese civili nell'ambito di una causa civile successiva (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenza 6B_1181/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 2.1 e rinvii). La giurisprudenza relativa all'art. 81 cpv. 1 lett. b. n. 5 LTF esige che la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili fatte valere, o ancora da fare valere, in via adesiva nell'ambito del procedimento penale. Secondo la giurisprudenza, spetta di principio al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
Quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere delle pretese civili (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenze 6B_1342/2023 del 10 gennaio 2024 consid. 1.2.1; 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 2.1 e rinvii). Dandosene il caso, qualora non fosse giuridicamente e ragionevolmente possibile presentare le pretese civili nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è tenuto a spiegare quali pretese intende fare valere, in che misura la decisione impugnata influisce sul loro giudizio e per quali motivi non gli sarebbe stato possibile agire nel procedimento penale. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 127 IV 185 consid. 1a; sentenze 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.1; 6B_1001/2019 del 19 febbraio 2020 consid. 6.1).
1.2.2. Nella fattispecie, il proscioglimento dell'imputata è stato pronunciato dal giudice di merito, sicché la legittimazione ricorsuale in questa sede presuppone che l'accusatore privato abbia fatto valere nel procedimento penale, per quanto ragionevolmente possibile, le pretese civili derivanti dal prospettato reato di sottrazione di minorenne (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tali pretese potevano essere addotte al più tardi in sede di arringa dinanzi al tribunale di primo grado (art. 123 cpv. 2 CPP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023; sentenze 6B_287/2019, citata, consid. 2.2; 6B_928/2016 del 28 marzo 2017 consid. 1.1 e rinvio).
Il ricorrente non si esprime minimamente sulla sua legittimazione a ricorrere secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Egli non adduce in particolare di avere fatto valere delle pretese civili nel procedimento penale, né spiega puntualmente, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese intende fare valere e per quali motivi sarebbe stato impossibile presentarle nel procedimento penale. Risulta peraltro che, nel decreto di accusa, il PP aveva rinviato le pretese civili al foro civile (cfr. 353 cpv. 2 CPP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023) e che il ricorrente non ha sollevato esplicite contestazioni al riguardo. In tali circostanze, egli ha quindi sostanzialmente aderito al rinvio delle sue eventuali pretese civili al foro civile. Non le ha esplicitamente fatte valere e quantificate nell'ambito del procedimento penale. L'indennizzo per le spese da lui sostenute nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP, addotto in sede cantonale, non rientra nella nozione di "pretese civili" ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, non derivando direttamente dal reato in discussione (sentenza 6B_1342/2023, citata, consid. 1.2.2 e rinvio).
1.2.3. La Corte cantonale ha posto a carico del ricorrente le spese procedurali e le indennità per le spese di patrocinio sostenute dall'opponente nel procedimento di appello. Da questa circostanza non è tuttavia deducibile la legittimazione a ricorrere nel merito secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (cfr. sentenza 6B_684/2023 del 17 agosto 2023 consid. 5.2). È tutt'al più riservata la facoltà di impugnare la decisione sulla condanna al pagamento delle spese procedurali e delle spese di patrocinio dell'imputata (cfr. sentenze 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 3.2; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.3). In questa sede, il ricorrente non si aggrava tuttavia esplicitamente contro tale decisione con una motivazione specifica, conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF.
1.3. Nelle esposte circostanze, non avendo sostanziato pretese civili derivanti dal reato incriminato nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente non è legittimato giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF a ricorrere in questa sede.
1.4. Il ricorrente non censura infine, quale parte nella procedura, la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Non fa valere contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Le critiche ricorsuali concernono essenzialmente l'applicazione del diritto californiano in materia di responsabilità genitoriale e sono quindi strettamente legate al merito della vertenza, che tuttavia egli non è legittimato a censurare in questa sede.
2.
A titolo abbondanziale, può essere rilevato che la Corte cantonale ha esposto in modo articolato i motivi per cui ha ritenuto che, nella fattispecie, non erano adempiuti né i presupposti oggettivi né quelli soggettivi del reato di sottrazione di minorenne. In particolare, la CARP ha negato che l'imputata avesse agito con la consapevolezza di impedire al ricorrente l'esercizio dell'autorità parentale sul figlio e il diritto di determinarne il luogo di dimora. Sarebbe quindi spettato al ricorrente confrontarsi in modo specifico con i considerandi della CARP, spiegando puntualmente le ragioni per cui essi sarebbero lesivi del diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1).
In concreto, il ricorrente si limita a criticare genericamente il proscioglimento dell'opponente, ma non si confronta con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e non sostanzia quindi una violazione del diritto con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF. Il gravame è perciò inammissibile anche sotto questo profilo e non potrebbe in ogni caso essere vagliato nel merito.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 31 luglio 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni