Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_646/2019  
 
 
Sentenza del 3 giugno 2019  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Tentato assassinio plurimo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 marzo 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (17.2018.120+139+146+147). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di incendio intenzionale e di contravvenzione alla legge federale sulle armi, di tentato assassinio plurimo, di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia; 
che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di una multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa essa sarà sostituita con una pena detentiva di cinque giorni; 
che la Corte cantonale ha inoltre ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP
ch'essa ha quindi disposto la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per permettere di eseguire il trattamento stazionario; 
che, contro questa sentenza, A.________ presenta un ricorso del 23 maggio 2019 al Tribunale federale; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
 
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto; 
ch'egli lamenta generiche manchevolezze e una pretesa iniquità del procedimento penale, ma non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, spiegando per quali ragioni violerebbero il diritto; 
ch'egli non si esprime in particolare sulle imputazioni oggetto di condanna e non contesta con una motivazione specifica la pena inflittagli e la misura ordinata nei suoi confronti; 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2019 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni