Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_659/2024
Sentenza del 2 febbraio 2026
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Presidente,
Wohlhauser, Glassey,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, prescrizione; arbitrio, ecc.,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 agosto 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2023.122+343).
Fatti:
A.
A.________, attualmente pensionato, è stato attivo quale fiduciario. Il 21 aprile 2008 A.________ ha depositato fr. 100'000.-- su un conto transitorio
ad hoc di un istituto bancario a valere quale integrale liberazione del capitale sociale della costituenda B.________ SA. Con atto pubblico del giorno seguente è stata costituita la società B.________ SA, il cui capitale azionario è stato sottoscritto da C.________ SA, rappresentata dal suo amministratore unico A.________. L'atto pubblico attestava l'integrale liberazione del capitale azionario e l'attribuzione a A.________ della carica di amministratore unico per la durata di tre anni. Il 23 aprile 2008 la società B.________ SA è stata iscritta al Registro di commercio del Cantone Ticino. Cinque giorni dopo, il 28 aprile 2008, A.________ ha prelevato in contanti l'intero importo del capitale sociale dall'istituto bancario, consegnandolo a D.________. Il medesimo giorno, si è tenuta un'assemblea generale straordinaria, nel corso della quale A.________ ha dimissionato dalla carica di amministratore unico della B.________ SA, carica subito assunta da D.________. Con contratto datato 29 aprile 2008, C.________ SA ha ceduto la totalità del pacchetto azionario della B.________ SA a D.________ per il prezzo di fr. 100'000.--. B.________ SA non è mai stata attiva, non ha mai avuto un conto bancario o postale e non vi sono mai stati movimenti di importi.
Emerse nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di D.________, queste circostanze hanno sollevato dubbi sulla correttezza della procedura di costituzione della B.________ SA. Con decreto d'accusa del 4 gennaio 2022 A.________ è stato imputato di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per avere fatto attestare al notaio, nel rogito di costituzione della società B.________ SA, che il capitale sociale era stato interamente liberato ed era a libera disposizione della società, mentre la somma era stata depositata sul conto della costituenda società solo per simulare la liberazione del capitale, e per avere richiesto e ottenuto l'iscrizione a Registro di commercio della società B.________ SA, indicando contrariamente al vero che il capitale sociale era stato integralmente liberato.
B.
In seguito all'opposizione al decreto d'accusa, con sentenza del 16 febbraio 2023 la Presidente della Pretura penale ha prosciolto A.________ dall'accusa di ripetuto conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
C.
Accogliendo parzialmente l'appello interposto dal Procuratore pubblico, con sentenza del 5 agosto 2024 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione in relazione al rogito di costituzione della B.________ SA e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, oltre al pagamento delle tasse e spese giudiziarie.
D.
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Protestate spese e ripetibili, postula in via principale l'abbandono del procedimento penale a suo carico, subordinatamente l'annullamento della sentenza della CARP.
Invitati a esprimersi sul ricorso, la CARP è rimasta silente, mentre a conclusione delle sue osservazioni il Ministero pubblico ha chiesto la reiezione del gravame e l'integrale conferma della sentenza impugnata. Il ricorrente ha replicato ribadendo le proprie motivazioni.
Diritto:
1.
Secondo il ricorrente, l'azione penale si sarebbe prescritta prima della sua condanna, sicché il procedimento penale a suo carico dovrebbe essere abbandonato.
1.1. L'azione penale per il perseguimento del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP si prescrive in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP). In virtù dell'art. 97 cpv. 3 CP, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Per sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP si intende non solo il verdetto di colpevolezza, ma anche il proscioglimento (DTF 147 IV 274 consid. 1.2; 143 IV 450 consid. 1.2; 139 IV 62 consid. 1.5). La prescrizione dell'azione penale si estingue già al momento della pronuncia della sentenza di prima istanza e non al momento della sua notifica (DTF 142 IV 276 consid. 5.1; 130 IV 101 consid. 2.3).
1.2. Gli atti imputati all'insorgente a titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione risalgono al 22-29 aprile 2008. Il termine di prescrizione dell'azione penale scadeva quindi il 29 aprile 2023, come peraltro indicato nel gravame. Sennonché, la sentenza di prima istanza è stata pronunciata il 16 febbraio 2023 e dunque prima della scadenza del termine di prescrizione. Poco importa che la sentenza motivata sia stata intimata posteriormente o che pronunciasse il proscioglimento del ricorrente. La semplice emanazione della sentenza di prima istanza ha estinto il termine di prescrizione dell'azione penale. Il richiamo ricorsuale alla sentenza 6B_242/2011 del 15 marzo 2012 non è d'ausilio alla tesi difensiva. Essa richiama infatti una giurisprudenza superata dalla successiva DTF 139 IV 62 che sancisce un cambiamento della giurisprudenza, stabilendo che anche un proscioglimento pronunciato in prima istanza estingue la prescrizione giusta l'art. 97 cpv. 3 CP. Non si giustifica pertanto di abbandonare il procedimento a carico dell'insorgente perché non è intervenuta la prescrizione dell'azione penale.
2.
La CARP ha ritenuto che tutte le operazioni poste in essere, alla luce della loro connessione temporale e dell'incoerenza intrinseca della versione dei fatti dell'insorgente, si configurano come degli atti simulati volti a una liberazione fraudolenta del capitale azionario in urto all'art. 680 cpv. 2 CO.
Il ricorrente lo contesta e lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, oltre alla violazione della presunzione di innocenza.
2.1. La nozione di arbitrio è oggetto di abbondante giurisprudenza, a cui per brevità si rinvia (DTF 150 I 50 consid. 3.1.1; 148 IV 356 consid. 2.1 e rispettivi rinvii). Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale la presunzione d'innocenza e il suo corollario del principio
in dubio pro reo non assumono una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2 e rinvii). Le censure di arbitrio soggiacciono alle accresciute esigenze di motivazione di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.1.1; 148 I 104 consid. 1.5). Non è dunque sufficiente criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura di appello, ma occorre dimostrare, con un'argomentazione chiara e dettagliata, che essa è manifestamente insostenibile. Critiche insufficientemente motivate o appellatorie sono inammissibili (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
2.2. La CARP ha creduto alla versione dei fatti di D.________, che ha riconosciuto di non aver pagato nulla all'insorgente per l'acquisizione delle azioni della B.________ SA. Egli ha in sostanza spiegato che tutta l'operazione è stata una costruzione contabile per dare una parvenza plausibile a quella che in realtà altro non era che una costituzione di una società anonima senza la necessaria liberazione di capitale. Rilevandone la costanza, l'autorità cantonale ha ritenuto che le sue dichiarazioni, oltre che supportate dalla documentazione agli atti, erano anche intrinsecamente credibili tenuto conto della connessione temporale delle varie operazioni. D.________ aveva chiesto all'insorgente di costituire una società ed è incontestato, in quanto riferito dagli interessati, che egli non disponeva del capitale necessario a tal fine. La CARP ha definito al limite del temerario la pretesa del ricorrente di aver deciso di sopperire a questa mancanza tramite la propria società. Dalla documentazione emerge che il capitale azionario è stato prelevato in contanti il 28 aprile 2008; il giorno successivo l'importo è stato consegnato a D.________ che l'ha a sua volta versato alla società dell'insorgente. La contestualità di queste operazioni ne tradisce la natura proforma e conferma le dichiarazioni in tal senso di D.________. Dagli atti, conclude la CARP, emerge con chiarezza che l'importo di fr. 100'000.-- è sempre stato nella disponibilità del ricorrente e mai della società B.________ SA, se non formalmente sulla carta.
2.3. Questa valutazione resiste alle censure di arbitrio. In particolare è in modo sostenibile che la CARP ha definito costanti le dichiarazioni di D.________. Nella sostanza, quanto da questi riferito nel 2022, nel 2013 e nel 2011 corrisponde. Non si scorge il preteso " contrasto manifesto " addotto nel gravame e neppure il ricorrente lo illustra. Invano poi l'insorgente rimprovera all'autorità cantonale di non aver considerato le ricevute agli atti. Quella del 28 aprile 2008, sottoscritta da D.________ a conferma dell'avvenuta consegna dell'importo di fr. 100'000.-- da parte del ricorrente in veste di amministratore unico uscente di B.________ SA, è infatti richiamata nella sentenza impugnata. Alla luce del versamento di pari importo alla società del ricorrente il medesimo giorno, la CARP ne ha però rilevato la natura puramente proforma e l'insorgente nulla eccepisce al riguardo. È vero invece che l'autorità cantonale non si è chinata sulla ricevuta relativa al pagamento dei servizi resi per la costituzione della società, ma il ricorrente non ne illustra la pertinenza nella fattispecie, in particolare non spiega per quali ragioni sarebbe suscettibile di modificare l'esito del procedimento (v. art. 97 cpv. 1 LTF) e non sostanza quindi arbitrio in relazione alla sua mancata presa in considerazione.
2.4. Richiamando il principio
in dubio pro reo, l'insorgente afferma che le sue dichiarazioni sarebbero state costanti e univoche, contrariamente a quelle di D.________, persona pregiudicata e faccendiere. Il casellario giudiziario non è un criterio discriminante per valutare le dichiarazioni degli interessati. Già si è visto comunque (v.
supra consid. 2.3) che la versione di D.________ è stata ritenuta in modo sostenibile costante e supportata dalla documentazione agli atti. La CARP ha per contro considerato le dichiarazioni del ricorrente smentite dalla singolarità delle operazioni poste in essere e dalla loro inverosimiglianza intrinseca. A questa valutazione l'impugnativa ne oppone semplicemente un'altra, senza dunque sostanziare arbitrio; in particolare non illustra le ragioni per cui sarebbe insostenibile considerare la versione del ricorrente intrinsecamente inverosimile e in parte smentita dalla singolare temporalità di tutte le operazioni.
2.5. Censurato è anche l'accertamento in base al quale B.________ SA non avrebbe mai avuto alcuna attività, ciò che per l'insorgente sarebbe arbitrario tenuto conto dei verbali agli atti e del fatto che il fallimento della società sarebbe stato pronunciato nel 2017, anni dopo la sua costituzione. Al riguardo il ricorrente pare ignorare che l'autorità cantonale si è limitata a riprendere un accertamento operato dal tribunale di primo grado, rimasto incontestato in appello. In questa sede non pretende di averlo in realtà censurato, né sostiene che la CARP avrebbe dovuto dipartirsene pur non essendo oggetto esplicito o implicito di impugnazione. In simili circostanze, appare contrario alla buona fede processuale censurare dinanzi al Tribunale federale un fatto che poteva essere contestato nelle sedi precedenti.
2.6. Secondo l'insorgente, sarebbe arbitrario ritenere che, una volta la società iscritta al Registro di commercio, il capitale azionario depositato non sia a libera disposizione della stessa e non debba essere contabilizzato "in cassa". Una simile tesi contrasterebbe con l'art. 633 CO e con "quanto avviene nella realtà di ogni giorno".
Su questo punto il ricorrente sembra travisare la sentenza impugnata. La CARP non ha in proposito argomentato in maniera generale, ma si è riferita al caso specifico. Semplicemente non ha creduto all'insorgente quando questi ha preteso che il capitale sociale ritirato in contanti sia stato messo a disposizione della società in cassa. La Corte cantonale ha rilevato che i bisogni di cassa di una società ancora inattiva non possono assumere cotanta levatura e che per la B.________ SA neppure all'orizzonte si prospettavano bisogni di cassa contingenti. La CARP non ha dunque misconosciuto la possibilità che il capitale sociale sia contabilizzato "in cassa", ma ha ritenuto che nella fattispecie non vi era nessuna necessità o giustificazione valida a tal fine. Non si scorge arbitrio in questa spiegazione e il ricorrente non obietta nulla di concreto, segnatamente non pretende che in realtà la nuova società avesse esigenze specifiche che imponessero di disporre dell'appena costituito capitale sociale "in cassa". Non possono inoltre essere trascurate le circostanze in cui si inserisce l'operazione di contabilizzazione "in cassa". Secondo quanto accertato, D.________ ha incaricato l'insorgente di costituire una società anonima, senza però disporre dei fondi per liberare il relativo capitale sociale, fondi forniti dal ricorrente mediante la sua società e depositati su un conto transitorio
ad hoc a valere quale integrale liberazione del capitale della costituenda B.________ SA. A meno di una settimana dalla sua iscrizione nel Registro di commercio, l'intero importo del capitale azionario è stato prelevato, consegnato a D.________ e "contabilizzato in cassa". Il giorno seguente la società dell'insorgente ha ceduto l'intero pacchetto azionario della nuova B.________ SA a D.________ per il prezzo di fr. 100'000.--, importo di cui solo pochi giorni prima non disponeva. Alla luce di ciò, appare senz'altro sostenibile la conclusione della CARP sulla simulazione dell'operazione e sul fatto che l'importo sia stato nella disponibilità della società solo sulla carta. L'insorgente ha versato il capitale necessario per la costituzione della società, lo ha prelevato dopo qualche giorno dal conto che la banca aveva bloccato sino all'iscrizione della società nel Registro di commercio e lo ha incassato senza metterlo alla disposizione esclusiva di B.________ SA.
2.7. In sintesi, non si scorge alcun arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti e conseguentemente alcuna violazione della presunzione d'innocenza.
3.
Il ricorrente si prevale della violazione dell'art. 253 CP. La sua censura tuttavia si fonda sul presupposto che non vi sia stata una liberazione fittizia del capitale sociale di B.________ SA né " una restituzione dello stesso a chi l'aveva messo a disposizione ", dipartendosi quindi dai fatti accertati senza arbitrio (v.
supra consid. 2) e vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'insorgente non contesta che i fatti così come accertati nella sentenza impugnata integrino gli elementi costitutivi del reato di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione giusta l'art. 253 CP. Non si giustifica pertanto di esaminare l'applicazione di questa norma nella fattispecie (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 151 III 405 consid. 2).
4.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto, in quanto infondato.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono pertanto poste a carico dell'insorgente.
Non si accordano ripetibili alle autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 2 febbraio 2026
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy