Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_69/2025  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Sagl, 
patrocinata dall'avv. Nicola Corti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Michele Barchi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Tentato ascolto e registrazione di conversazioni estranee, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.98, 17.2024.208). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 23 novembre 2022, il Giudice della Pretura penale ha dichiarato B.________ autore colpevole di tentato ascolto e registrazione di conversazioni estranee, per avere, in un periodo tra il 19 settembre 2016 e il 1° marzo 2017, presso un esercizio pubblico di X.________, mediante un telefono cellulare in suo uso, tentato di ascoltare conversazioni private del titolare della A.________ Sagl e di eventuali altri interlocutori senza il consenso degli interessati. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 750.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 100.--. Il Giudice della Pretura penale ha rinviato l'accusatrice privata A.________ Sagl al competente foro civile per fare valere le sue pretese di natura civile. 
 
B.  
Con sentenza del 5 dicembre 2024, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha accolto un appello presentato dall'imputato contro il giudizio di primo grado, annullandolo. Ha prosciolto l'imputato dall'accusa di tentato ascolto e registrazione di conversazioni estranee ed ha posto le spese procedurali e l'indennità per le spese della difesa a carico dell'accusatrice privata. 
 
C.  
La A.________ Sagl impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso di respingere l'appello dell'imputato, di confermare integralmente il giudizio di primo grado e di porre le spese procedurali e le ripetibili a carico dell'imputato. In via subordinata, chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti alla precedente istanza per l'emanazione di una nuova decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La decisione impugnata pone fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF). Essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia penale, non vi è spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). Il procedimento penale non serve quale mezzo per l'esecuzione di eventuali pretese civili nell'ambito di una causa civile successiva (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenza 6B_1181/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 2.1 e rinvii). La giurisprudenza relativa all'art. 81 cpv. 1 lett. b. n. 5 LTF esige che la decisione impugnata possa influire sul giudizio delle pretese civili fatte valere, o ancora da fare valere, in via adesiva nell'ambito del procedimento penale. Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).  
Quando, come in concreto, la causa è stata oggetto di un procedimento di merito, l'accusatore privato deve avere esplicitamente fatto valere delle pretese civili (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1; sentenze 6B_1342/2023 del 10 gennaio 2024 consid. 1.2.1; 6B_52/2022 del 16 marzo 2023 consid. 2.1 e rinvii). Dandosene il caso, qualora non fosse giuridicamente e ragionevolmente possibile presentare le pretese civili nell'ambito del procedimento penale, il ricorrente è tenuto a spiegare quali pretese intende fare valere, in che misura la decisione impugnata influisce sul loro giudizio e per quali motivi non gli sarebbe stato possibile agire nel procedimento penale. La giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 127 IV 185 consid. 1a; sentenze 6B_287/2019 del 19 maggio 2020 consid. 2.1; 6B_1001/2019 del 19 febbraio 2020 consid. 6.1). 
 
 
2.2. Nella fattispecie, il proscioglimento dell'imputato è stato pronunciato dal giudice di merito, sicché la legittimazione ricorsuale in questa sede presuppone che l'accusatrice privata abbia fatto valere nel procedimento penale, per quanto ragionevolmente possibile, le pretese civili derivanti dal prospettato reato di tentato ascolto e registrazione di conversazioni estranee (DTF 137 IV 246 consid. 1.3.1). Tali pretese potevano essere addotte al più tardi in sede di arringa dinanzi al tribunale di primo grado (art. 123 cpv. 2 CPP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023; sentenze 6B_287/2019, citata, consid. 2.2; 6B_928/2016 del 28 marzo 2017 consid. 1.1 e rinvio).  
La ricorrente richiama l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, adducendo di avere un interesse legittimo a ricorrere nella misura in cui la sentenza della Corte cantonale proscioglie l'imputato dall'accusa in questione, ordina la restituzione allo stesso degli apparecchi sequestrati quali mezzi di prova e pone a suo carico le spese procedurali e le indennità del procedimento cantonale. Essa non adduce tuttavia di avere fatto valere delle pretese civili nel procedimento penale, né spiega puntualmente, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali pretese intende fare valere e per quali motivi sarebbe stato impossibile presentarle nel procedimento penale. Risulta peraltro che dinanzi al giudice di primo grado, la ricorrente si è essenzialmente limitata a chiedere la conferma del decreto di accusa, in cui il pubblico ministero aveva però rinviato le pretese civili al foro civile (cfr. 353 cpv. 2 CPP nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2023). D'altra parte, dinanzi alla Corte cantonale la ricorrente ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, che pure l'aveva rinviata al foro civile per fare valere le sue pretese di tale natura. In tali circostanze, la ricorrente ha sostanzialmente aderito al rinvio delle sue eventuali pretese civili al foro civile. Non le ha quindi esplicitamente fatte valere e quantificate nell'ambito del procedimento penale. 
La ricorrente accenna al fatto che le spese procedurali e le indennità per le spese di patrocinio sostenute dall'opponente nel procedimento di primo grado e in quello di appello siano state poste a suo carico dalla Corte cantonale. La legittimazione a ricorrere nel merito secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF non è tuttavia deducibile dalla ripartizione delle spese procedurali e delle ripetibili dinanzi alla precedente istanza (cfr. sentenza 6B_684/2023 del 17 agosto 2023 consid. 5.2). È tutt'al più riservata la facoltà di impugnare la decisione sulla condanna al pagamento delle spese procedurali e delle spese di patrocinio dell'imputato (cfr. sentenze 6B_48/2018 del 7 giugno 2018 consid. 3.2; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.3). In questa sede, la ricorrente non si aggrava tuttavia esplicitamente contro tale decisione con una motivazione specifica, conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
Nelle esposte circostanze, non avendo sostanziato pretese civili derivanti dal reato di ascolto e registrazione di conversazioni estranee nell'ambito del procedimento penale, la ricorrente non è legittimata giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF a ricorrere in questa sede. 
 
3.  
La ricorrente non censura infine, quale parte nella procedura, la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce in tale veste e la cui disattenzione equivale a un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2). Non fa valere contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Le critiche ricorsuali concernono essenzialmente l'accertamento dei fatti e sono quindi strettamente legate al merito della vertenza, che tuttavia non è legittimata a censurare in questa sede. 
 
4.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente privato, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso. 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari 
 
Il Cancelliere: Gadoni