Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_839/2024  
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
von Felten, Guidon, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Marina Gottardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Commisurazione della pena; espulsione (infrazione aggravata alla LStup, ecc.), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 giugno 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (n. 17.2023.195+196+220 e 17.2024.137). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, cittadina kosovara, classe 1987, è nata in Kosovo ed è titolare di un permesso di domicilio (permesso C) dal 1999, sempre rinnovato. È giunta in Svizzera con i genitori una prima volta all'età di un anno e mezzo. La famiglia è in seguito rientrata in Kosovo, dove A.________ ha iniziato la scuola elementare, tornando di tanto in tanto in Svizzera per dei controlli medici. Nel 1999 la famiglia è giunta nuovamente in Svizzera. A.________ vi ha frequentato la scuola secondaria, al termine della quale ha iniziato a lavorare senza svolgere alcun apprendistato. A 15 anni ha abbandonato il domicilio familiare per andare a vivere da sola. Nel 2008 si è sposata con un connazionale, da cui ha avuto un figlio nel 2010. Ha lavorato nella ditta aperta dal marito, organizzando il lavoro e occupandosi della contabilità, ditta che ha rilevato dopo il divorzio pronunciato nel 2015 e che è stata cancellata nel 2018. Ha ripreso in seguito a lavorare come operaia fino al 2021. Da allora è al beneficio di indennità giornaliere dell'assicurazione malattia. Una procedura AI è attualmente pendente per problemi al ginocchio, all'orecchio e altri di "natura psicologica". Da marzo 2022 l'Ufficio esecuzioni di Soletta trattiene mensilmente fr. 2'500.-- dalle indennità malattia. A carico di A.________ risultano 77 attestati di carenza beni per un importo complessivo di oltre fr. 75'000.-- per imposte non pagate e premi dell'assicurazione malattia. 
Nell'estratto del casellario giudiziale svizzero, a carico di A.________ figurano 8 condanne, pronunciate con altrettanti decreti di accusa tra il 2014 e il 2019, per vari titoli di reato tra cui sottrazione di una cosa mobile, diverse infrazioni (anche gravi) alle norme della circolazione stradale, furto d'uso di un veicolo a motore e conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta, delitto e contravvenzione alla LAVS, furto, omissione della contabilità, inosservanza da parte del debitorie di norme della procedura di esecuzione e fallimento, nonché cattiva gestione. 
Il 5 marzo 2021 l'Ufficio della migrazione del Canton Soletta ha formalmente ammonito A.________, attirando la sua attenzione sul rischio di mancato rinnovo del suo permesso di domicilio. 
In Svizzera vivono i genitori, il fratello e le sorelle di A.________, con i quali intrattiene dei buoni rapporti. Il figlio, sul quale A.________ dispone dell'autorità parentale congiunta, è stato affidato al fratello dopo l'arresto della madre e una volta a settimana le rende visita in carcere. 
A.________ è stata arrestata il 15 aprile 2022 in territorio di X.________, dopo essere stata fermata alla guida di un veicolo in cui erano nascosti 15 panetti contenenti complessivamente 14'856,97 grammi netti di cocaina. Allo stesso tempo, in territorio di Y.________, è stato fermato anche B.________ alla guida di una vettura a noleggio. I veicoli della prima e del secondo viaggiavano in modalità staffetta. 
 
B.  
Con sentenza del 25 aprile 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autrice colpevole, in correità con B.________ e con dei cittadini albanesi non identificati, di infrazione aggravata alla LStup per avere nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2021 e il 15 aprile 2022, trasportato, detenuto e importato in Svizzera un non meglio precisato quantitativo di chili di cocaina con un grado di purezza di oltre l'85 % limitatamente a 14 chili e 856,97 grammi netti sequestrati dalla Polizia, di cui un imprecisato quantitativo alienato in Svizzera e la rimanenza esportata in Italia per essere consegnata a cittadini albanesi non identificati. Ha dichiarato A.________, singolarmente, autrice colpevole anche di riciclaggio di denaro per aver compiuto, tra il 4 dicembre 2021 e il 15 aprile 2022, atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di euro 10'000.-- che sapeva essere provento del traffico di stupefacenti. La Corte delle assise criminali ha inflitto a A.________ una pena detentiva di 10 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata. Non ha ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflittale con decreto d'accusa del 5 giugno 2019 dal Ministero pubblico del Canton Soletta, ma ha ammonito l'interessata. Ha infine rinunciato a ordinare l'espulsione di A.________ dal territorio svizzero. 
 
C.  
A.________ ha appellato il giudizio di prima istanza in punto alla pena inflittale. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha presentato un appello incidentale, postulando l'espulsione di A.________ dalla Svizzera e la segnalazione dell'espulsione nel SIS. Con sentenza del 20 giugno 2024, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP), ha accolto in misura parziale l'appello principale e integralmente l'appello incidentale. Constatato il passaggio in giudicato della pronuncia di colpevolezza per i titoli di infrazione aggravata alla LStup e di riciclaggio di denaro, ha condannato A.________ alla pena detentiva di 10 anni, da dedursi il carcere preventivo e l'anticipata espiazione della pena sofferti. Ha inoltre ordinato l'espulsione di A.________ dal territorio svizzero per la durata di 9 anni e la segnalazione dell'espulsione nel SIS. 
 
D.  
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula una riduzione della pena detentiva a 6 anni e 6 mesi, da dedursi in carcere preventivo e l'anticipata espiazione della pena sofferti, e la rinuncia alla misura dell'espulsione, subordinatamente una riduzione della sua durata a 5 anni. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
La ricorrente non contesta la sua condanna per i titoli di infrazione aggravata alla LStup e di riciclaggio di denaro. Lamenta tuttavia arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della commisurazione della pena e della misura dell'espulsione, in particolare con riferimento all'importanza del suo ruolo nel sodalizio criminale con il correo (v. infra consid. 2.3), al mancato riconoscimento delle pressioni subite in carcere (v. infra consid. 2.4), nonché alla ricostruzione della vita dell'imputata (v. infra consid. 2.5).  
 
2.1. In relazione alla valutazione delle prove e all'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
 
2.2. Le censure di arbitrio soggiacciono alle esigenze di motivazione accresciute di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). L'insorgente che lamenta una violazione dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 349 consid. 3), ma deve dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1 con rinvii). Il Tribunale federale non entra nel merito di censure insufficientemente motivate o appellatorie (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1).  
 
2.3. Contrariamente all'autorità di prime cure, che ha attribuito al correo il ruolo dominante, la CARP ha ritenuto che la ricorrente non era subordinata al correo e che il loro ruolo era invece paritario. La CARP non ha condiviso la valutazione delle dichiarazioni dell'insorgente effettuata dal tribunale di primo grado, sulla scorta della quale esso ha sostanzialmente fondato la sua conclusione. Per l'autorità precedente, infatti, un esame rigoroso delle stesse conduce a ritenere che la ricorrente non ha collaborato spontaneamente; che le sue dichiarazioni non sono costanti; che spesso nemmeno hanno una coerenza intrinseca e che sono sconfessate da elementi oggettivi esterni. Nulla agli atti, conclude la CARP, consente di accertare che il correo avesse un ruolo preminente nel traffico messo in atto.  
 
2.3.1. Con riferimento alla collaborazione, l'insorgente rimprovera alla CARP di essere incorsa nell'arbitrio, valutando solo parte degli elementi dell'incarto ed estrapolandoli dal contesto globale del quadro probatorio. Fatti salvi i primi verbali, la ricorrente avrebbe cercato di fornire un aiuto concreto agli inquirenti al fine di ricostruire i fatti sui quali poi sarebbero state formulate le accuse a suo carico, con "dichiarazioni fiume" e scritti aggiuntivi inviati direttamente al pubblico ministero senza passare per il suo difensore. Avrebbe spontaneamente indicato i codici di accesso al proprio telefono e sempre spontaneamente avrebbe riconosciuto di aver ricevuto un compenso per il primo viaggio effettuato, nonché di disporre di un appartamento in Kosovo, circostanze che nulla agli atti avrebbe permesso di accertare.  
La censura è infruttuosa. Infatti la CARP non ha negato che la ricorrente abbia collaborato all'inchiesta. Ha tuttavia ritenuto che la sua collaborazione non fosse né spontanea, in quanto consequenziale alle dichiarazioni del correo, né completa, l'insorgente non avendo riferito di tutti i viaggi poi accertati, ammettendoli unicamente una volta confrontata con i riscontri oggettivi dell'inchiesta, difficilmente confutabili. 
 
2.3.2. Sulla ritenuta assenza di costanza delle sue dichiarazioni, la ricorrente osserva che la CARP si sarebbe richiamata a dichiarazioni estrapolate dal loro contesto e selezionate "ad hoc" al fine di giustificare tale conclusione. Le discrepanze da essa menzionate sarebbero di "poco conto", riguarderebbero fatti "non rilevanti" e sarebbero riconducibili alle pressioni "cui è di solito sottoposto chi è sotto inchiesta". In relazione agli elementi essenziali dei fatti in giudizio, l'insorgente ribadisce di aver riconosciuto tutte le sue responsabilità, senza ridimensionarle, facendosi carico delle sue azioni e ammettendo "tutte le risultanze oggettive che sono [e]merse", contrariamente al correo. L'autorità cantonale ometterebbe peraltro di tener conto delle contraddizioni in cui sarebbe incorso il correo, evidenziate dal tribunale di primo grado.  
Certo, alcune delle incostanze rilevate dalla CARP concernono elementi della vita dell'insorgente, non determinanti per stabilire il suo ruolo nel traffico di stupefacenti. L'autorità cantonale ha tuttavia evidenziato anche una serie di variazioni in merito ai fatti in giudizio, in relazione segnatamente al compenso per i trasporti, all'acquisizione del veicolo a questi destinato, alla creazione e alla capienza del ricettacolo, alle modalità dei trasporti, o ancora ai motivi della sua implicazione nel traffico di stupefacenti. La ricorrente non contesta di essere stata incoerente su questi aspetti, rilevanti sia per determinare il suo ruolo nel traffico di stupefacenti, sia per commisurare la sua pena. Ribadisce unicamente di aver ammesso tutti i fatti contestatile, senza ridimensionare le proprie responsabilità. Sennonché talune delle incoerenze sono, come rettamente osservato dalla CARP, sintomatiche di un comportamento processuale volto a ridurre la portata delle sue responsabilità; così, ad esempio, le ragioni che l'hanno indotta a partecipare ai trasporti di stupefacente oppure all'acquisto del veicolo e alla creazione del ricettacolo. Invano l'insorgente rimprovera alla CARP di aver ignorato le contraddizioni in cui sarebbe incorso il suo correo. La Corte cantonale infatti non si è richiamata alle dichiarazioni di quest'ultimo per definire il ruolo della ricorrente nei fatti in giudizio. 
 
2.3.3. Senza soffermarsi sull'inverosimiglianza evidenziata dalla CARP in talune sue dichiarazioni, e neppure sulle dichiarazioni ritenute contrarie alle risultanze agli atti, la ricorrente sostiene che, quand'anche dovesse essere considerata non credibile, il suo ruolo nel traffico di stupefacenti non potrebbe essere parificato a quello del suo correo. Questi sarebbe un pluripregiudicato specifico, avrebbe introdotto l'insorgente nel traffico in giudizio, le avrebbe fornito il telefono criptato e indicato il veicolo da acquistare. Alla ricorrente sarebbe stato attribuito il "lavoro sporco", ovvero il trasporto e la detenzione degli stupefacenti, e sarebbe dunque stata la "pedina sacrificabile", mentre il correo si sarebbe occupato della bonifica dei valichi di frontiera e a lui sarebbe stato proposto di espandere il traffico di stupefacenti a Z.________. La ricorrente avrebbe pertanto svolto un ruolo subordinato rispetto a quello del correo, dal quale avrebbe ricevuto istruzioni.  
L'insorgente argomenta come se si trovasse ancora dinanzi a un'autorità d'appello, ciò che il Tribunale federale non è (art. 1 cpv. 1 LTF; DTF 148 IV 409 consid. 2.2). Si limita infatti a elencare una serie di elementi a sostegno della sua tesi difensiva, senza confrontarsi con quelli avanzati dalla CARP per ritenere che i ruoli della ricorrente e del correo fossero paritari, e a fortiori senza dimostrarne l'insostenibilità e quindi l'arbitrio. Su questo punto il gravame è inammissibile. Si osserva nondimeno che l'autorità cantonale non ha negletto la familiarità del correo con il mondo della droga, preesistenze al suo rapporto con l'insorgente, né i suoi pesanti connessi precedenti, e nemmeno ne ha relativizzato l'implicazione nei fatti in giudizio. Ha tuttavia evidenziato che nulla agli atti consentisse di considerare il suo ruolo preminente e ha illustrato le circostanze che la conducevano a definire l'apporto fornito dalla ricorrente alla pari rispetto al correo, in particolare: l'insorgente disponeva dello stesso telefono di cui era dotato il correo, lei sola si recava in Belgio, a lei sola l'organizzazione affidava di volta in volta importanti quantitativi di cocaina e lei sola aveva la piena disponibilità della droga al suo rientro dal Belgio. Questi elementi, non contestati, possono senz'altro giustificare in modo sostenibile la conclusione della CARP.  
 
2.4. Durante la sua carcerazione la ricorrente ha lamentato di aver subito delle pressioni a opera del correo, pressioni a cui la CARP non ha però creduto. Il pubblico ministero ha infatti indagato in proposito, ma nulla ha imputato al correo. L'autorità cantonale ha osservato che l'insorgente ha riferito di tali pressioni quando ha chiesto invano di essere trasferita in un altro carcere. Le ha quindi ritenute inveritiere e di natura strumentale.  
 
Secondo la ricorrente, tale conclusione sarebbe arbitraria, in quanto in assoluto contrasto con gli atti di causa, in particolare con le tempistiche rispettivamente della segnalazione delle pressioni subite e della sua richiesta di trasferimento in un altro carcere, nonché con le testimonianze delle sue codetenute. 
Benché non priva di una certa pertinenza, la censura risulta nondimeno inammissibile. L'art. 97 cpv. 1 LTF consente alla parte ricorrente di censurare l'accertamento dei fatti, purché l'eliminazione del vizio sia determinante per l'esito del procedimento, ciò che deve motivare in modo circostanziato (DTF 149 II 337 consid. 2.3). Orbene il gravame non illustra quale incidenza sulla commisurazione della pena o sull'espulsione possa avere tale preteso arbitrario accertamento. Dinanzi alla CARP l'insorgente ha invocato le lamentate pressioni nell'ottica della postulata applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento. In questa sede, tuttavia, non si prevale più di tale attenuante. Enumera le pressioni, che adduce aver subito posteriormente ai fatti, tra le circostanze personali, di cui l'autorità cantonale avrebbe dovuto tener conto in senso attenuante, ma non ne spiega le ragioni. Non si giustifica pertanto di attardarsi sul lamentato accertamento arbitrario in punto alle avanzate pressioni. 
 
2.5. L'insorgente si duole di arbitrio anche in relazione alla ricostruzione e descrizione della sua vita da parte della CARP, a cui rimprovera di aver accertato i fatti in aperto contrasto con gli atti di causa, "in particolare con le dichiarazioni rese dalla ricorrente". La Corte cantonale si richiamerebbe solo a degli stralci delle stesse, isolandoli, per concludere che non sarebbe credibile.  
L'autorità precedente ha ricostruito la cronistoria della vita dell'insorgente essenzialmente sulla base delle sue stesse dichiarazioni, oltre che sulla scorta dell'incarto dell'Ufficio della migrazione del Canton Soletta e sul casellario giudiziale. In simili circostanze, non è possibile sostenere che essa si sia posta in aperto contrasto con gli atti di causa. La CARP ha tuttavia riscontrato alcune variazioni nelle dichiarazioni della ricorrente rese rispettivamente in corso di inchiesta, al dibattimento di primo grado e a quello di appello, e rilevato una capacità di adattare le versioni alle contestazioni dell'interrogante. Benché lo neghi, l'insorgente non riesce a sostanziare arbitrio a questo riguardo, limitandosi a formulare precisazioni e critiche di chiara natura appellatoria e quindi inammissibili. Ad esempio, la ricorrente sostiene di aver riferito dei problemi economici connessi al gioco d'azzardo del padre, che l'avrebbero spinta a cominciare a lavorare in giovane età, già in sede d'inchiesta e non solo al dibattimento. Sennonché l'obiezione è priva di qualsiasi rimando all'incarto cantonale e non spetta certo a questo Tribunale ricercare negli atti di causa i riferimenti a sostegno di una censura (DTF 141 IV 273 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 6.2). L'insorgente sostiene ancora, per esempio, che la sua situazione finanziaria nel periodo determinante non sarebbe stata rosea, le spese mensili essendo superiori alle entrate effettive, senza peraltro avvedersi che le cifre che lei stessa adduce (entrate di fr. 3'400.--, già dedotta la trattenuta dell'Ufficio esecuzioni, a fronte di uscite di fr. 3'300.--) contraddicono il suo dire. Non v'è ragione di attardarsi oltre, non senza prima precisare che non sono le variazioni riscontrate nell'esposizione della sua situazione personale ed economica che hanno spinto la CARP a ritenere la ricorrente non credibile, bensì le contraddizioni nel riferire in merito ai fatti in giudizio. 
 
3.  
Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii). 
 
3.1. La CARP ha inflitto alla ricorrente, riconosciuta colpevole di infrazione aggravata alla LStup e di riciclaggio di denaro, una pena detentiva di 10 anni. Con riferimento alle circostanze oggettive del primo reato, ha qualificato la colpa dell'insorgente di gravissima a causa sia del numero considerevole di viaggi nell'arco di pochi mesi sia dell'ingente quantitativo di stupefacente trasportato. Ha considerato il rapido susseguirsi dei viaggi in un lasso di tempo piuttosto breve sintomatico di una grande energia criminale, di una salda e radicata volontà di delinquere e di una sconcertante spregiudicatezza. Tenuto conto del modo di esecuzione lucido, calcolato e organizzato, pianificato con una precisa ripartizione dei compiti, la ricorrente e il correo avevano fatto del trasporto di droga una professione, che hanno concepito come un'attività regolare, ciò che incide negativamente sulla colpa. In senso aggravante, l'autorità cantonale ha ritenuto pure la dimensione internazionale del traffico e l'agire come membri di un'organizzazione criminale dedita per l'appunto al traffico internazionale di stupefacenti di grosso calibro. Gli ingenti quantitativi affidati alla ricorrente e al correo dimostrano la fiducia di cui godevano in quest'ambito. La CARP ha poi rilevato che la loro attività è cessata solo in seguito all'arresto. A mitigare la colpa, essa ha considerato che la cocaina sequestrata in occasione dell'ultimo viaggio non è finita sul mercato, ma non certo per merito loro, ciò che ne relativizza la portata. Dal profilo soggettivo, la Corte cantonale ha osservato che l'insorgente, che non è una tossicomane, ha agito per scopo di lucro. Disponeva di entrate più che dignitose, con cui avrebbe potuto pian piano appianare i suoi debiti, di modo che era libera di decidere diversamente da quanto invece fatto. Quale ulteriore elemento di aggravamento della colpa, la CARP ha ritenuto che la ricorrente e il correo si sono adoperati per aprire un nuovo canale di fornitura di cocaina direttamente in Svizzera. Valutate le circostanze oggettive e soggettive dell'infrazione aggravata alla LStup, l'autorità cantonale ha ritenuto la colpa particolarmente grave e ha considerato adeguata un'ipotetica pena detentiva di base non inferiore a 10 anni. Quanto al reato di riciclaggio di denaro, la CARP ha situato la colpa della ricorrente a livello medio, avuto riguardo all'importo riciclato tutto sommato contenuto e allo stretto nesso con l'infrazione aggravata alla LStup. La pena pecuniaria non avendo avuto nel passato alcun effetto deterrente sull'insorgente, la Corte cantonale ha considerato adeguata alla colpa un'ipotetica pena detentiva attorno ai 3 mesi. Chinandosi in seguito sulle circostanze personali, la CARP non ha ravvisato nella vita della ricorrente elementi attenuanti di rilievo, rimarcando invece la preoccupante facilità con la quale si è dedicata all'illecita attività, reiterata per diversi mesi, mettendosi senza scrupoli al soldo di un'organizzazione criminale. Consapevole dei rischi concreti che correva, ha delinquito ripetutamente, senza necessità e, ciò che aggrava ulteriormente la sua colpa, in età adulta con la responsabilità di madre. Per la CARP, seppur non specifici, i diversi precedenti attestano di una sconcertante facilità a trasgredire le norme e di una certa irriducibilità, non essendo bastati a farle invertire la rotta. Quanto al comportamento processuale della ricorrente, la cui collaborazione non è stata spontanea né immediata e nemmeno completa, l'autorità cantonale ha considerato in senso attenuante le sue parziali ammissioni. Ritenendo che l'effetto attenuante di questa circostanza compensasse interamente l'elemento aggravante dei precedenti e l'effetto del concorso con il reato di riciclaggio, la CARP ha condannato l'insorgente alla pena di 10 anni.  
 
 
3.2. Secondo la ricorrente, la pena irrogatale procederebbe da un abuso e un eccesso del potere di apprezzamento della CARP e violerebbe pertanto il diritto. Contesta l'ipotetica pena di base di 10 anni di detenzione per l'infrazione aggravata alla LStup, questa non potendo superare gli 8 anni, tenuto conto della sua colpa, della "giurisprudenza in casi simili" e della sua posizione subordinata rispetto al correo. Contesta pure l'ipotetica pena di 3 mesi destinata a sanzionare il riciclaggio di denaro, che il tribunale di primo grado avrebbe considerato assorbito dalla pena di base, in quanto strettamente correlato con il reato principale, tenuto conto inoltre del modico importo riciclato. Tale reato non potrebbe pertanto giustificare un aggravio della pena. Con riferimento alle circostanze personali, l'insorgente si duole del mancato riconoscimento del valore attenuante del suo comportamento processuale, segnatamente della sua collaborazione, che da sola giustificherebbe una riduzione della pena di un anno. Le circostanze attenuanti generiche del lungo tempo già trascorso in carcere e della "generale sensibilizzazione che la lunga pena detentiva avrà sulla sua vita e sui suoi affetti familiari" imporrebbero un'ulteriore riduzione di 6 mesi. I suoi precedenti penali, invece, non specifici e datati nel tempo, sarebbero irrilevanti ai fini della commisurazione della pena. In sintesi, la ricorrente considera adeguata alla sua colpa una pena massima di 6 anni e 6 mesi.  
 
3.3. La pena irrogata all'insorgente è severa, ma non eccessiva al punto da configurare una violazione del diritto. Si situa nell'ampia cornice edittale (tra uno e venti anni di pena detentiva; art. 19 cpv. 2 LStup; art. 40 cpv. 2, art. 49 cpv. 2 e art. 305bis CP) ed è stata commisurata secondo i dettami giurisprudenziali, ponderati tutti gli elementi pertinenti giusta l'art. 47 CP con l'indicazione del loro peso aggravante o attenuante.  
Con riguardo all'infrazione aggravata alla LStup, la colpa della ricorrente è stata ritenuta gravissima. L'importanza di tale colpa non è criticata nel gravame se non in relazione al ruolo della ricorrente rispetto al suo correo. Poiché l'accertamento sul peso del suo ruolo nel sodalizio con il correo ha retto alle critiche di arbitrio (v. supra consid. 2.3), invano l'insorgente si prevale di una posizione subordinata per contestare l'entità della pena. Né le giova richiamarsi a una non meglio precisata "vigente giurisprudenza in casi simili", senza un benché minimo riferimento che permetta di effettuare un confronto con il caso di specie. Peraltro il paragone con pene pronunciate in altri casi è sovente un esercizio sterile e problematico, visti i numerosi parametri che entrano in considerazione. Una certa disparità di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non è di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).  
Erra poi la ricorrente laddove pretende che il riciclaggio di denaro, tenuto conto della modicità dell'importo riciclato e dello stretto legame con il crimine a monte, non giustifichi alcun aggravio in applicazione dell'art. 49 cpv. 1 CP, ma debba essere considerato "assorbito dalla pena principale" che sanziona l'infrazione aggravata alla LStup. Seguire questa tesi difensiva comporterebbe sistematicamente l'impunità dell'autoriciclaggio, rispettivamente l'esenzione da pena dell'autoriciclatore, in contrasto con la costante giurisprudenza di questo Tribunale (v. DTF 145 IV 335 consid. 3.1 e rinvii). Non è del resto contestata in concreto la sussistenza di un concorso reale tra l'infrazione aggravata alla LStup e il riciclaggio di denaro. Rettamente quindi la CARP ha commisurato un'ipotetica pena destinata a sanzionare la violazione dell'art. 305bis CP e applicato l'art. 49 cpv. 1 CP, di cui del resto nell'impugnativa non è invocata la violazione nemmeno implicitamente. La relativa marginalità del disvalore penale del riciclaggio di denaro nella fattispecie si riflette comunque nella contenuta pena ipotetica di 3 mesi stabilita dalla CARP. 
Neanche la valutazione delle circostanze personali presta il fianco a critiche. Benché non specifici, i precedenti penali della ricorrente non sono irrilevanti (v. sentenza 6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2). Come pertinentemente osservato dalla CARP, le otto condanne subite in poco meno di cinque anni attestano la sua facilità a violare le leggi. Questi precedenti non hanno comunque comportato in concreto un aggravio significativo della pena. Quanto alla collaborazione, pur non scorgendovi un sincero pentimento e rifiutando quindi di assurgerla ad attenuante specifica, in quanto non spontanea, né immediata, né piena (v. supra consid. 2.3), l'autorità cantonale ha tenuto conto in senso attenuante delle parziali ammissioni dell'insorgente. È quindi a torto che quest'ultima si duole della mancata valutazione in senso attenuante. Precisato che non si prevale, neppure implicitamente, di una violazione dell'art. 48 CP, il fatto che l'effetto attenuante attribuito dalla CARP non sia dell'entità auspicata dalla ricorrente non configura alcun abuso del potere di apprezzamento. Vano è infine il richiamo a una particolare sensibilità alla lunga pena detentiva, in quanto madre di un adolescente impossibilitata a "stargli accanto in questa fase importantissima della sua vita". L'insorgente si prevale di una conseguenza insita in qualsiasi pena detentiva di una certa durata di un genitore. La sensibilità alla pena permetterebbe di procedere unicamente a correttivi marginali dell'entità della sanzione, che nella fattispecie non inciderebbero in modo significativo sulla situazione familiare dell'insorgente (v. sentenza 6B_776/2020 del 5 maggio 2021 consid. 4.2, non pubblicato in DTF 147 IV 249, con rinvii). Peraltro, in proposito la CARP ha osservato che la ricorrente è stata trasferita in un carcere della Svizzera interna e vi incontra settimanalmente il figlio e i familiari.  
Nella fattispecie quindi la pena della ricorrente è stata commisurata sulla base di elementi pertinenti e non procede da un abuso o un eccesso di apprezzamento della CARP. Essa merita pertanto tutela in quanto conforme al diritto. 
 
4.  
Censurata è infine l'espulsione. La ricorrente si duole della violazione dell'art. 66a cpv. 2 CP, non avendo la CARP ritenuto sussistere in concreto i presupposti per prescindere dalla pronuncia della misura. Subordinatamente l'insorgente ne contesta la durata, che considera sproporzionata. 
 
4.1. È pacifico che la condanna dell'insorgente, cittadina kosovara, per titolo di infrazione aggravata alla LStup comporta, in forza dell'art. 66a cpv. 1 lett. o CP, l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo da cinque a quindici anni, a prescindere dell'entità della pena inflitta. Occorre unicamente esaminare se siano in concreto adempiute le condizioni per rinunciare eccezionalmente alla misura.  
Giusta l'art. 66a cpv. 2 prima frase CP, il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l'espulsione se questa costituirebbe per lo straniero un grave caso di rigore personale (prima condizione) e l'interesse pubblico all'espulsione non prevale sull'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera (seconda condizione). Il Tribunale federale ha illustrato a più riprese i criteri da prendere in considerazione nell'ambito dell'esame del caso di rigore e della ponderazione degli interessi (DTF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). Nella valutazione dell'espulsione, si è parimenti già pronunciato più di una volta sul diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost. e 8 CEDU) e sulla giurisprudenza della CorteEDU in materia (DTF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). 
 
4.2. Ripercorrendo la vita dell'insorgente, la CARP ha rilevato che, nonostante i numerosi anni trascorsi in Svizzera, la sua integrazione non risulta particolarmente riuscita, avendo dimostrato di non avere assimilato i valori portanti dell'ordinamento sociale elvetico, tenuto conto in particolare dell'assenza di una formazione, di un lavoro stabile e sicuro e del disinteresse verso i numerosi debiti. Donna adulta, indipendente dalla famiglia di origine da quando era ancora minorenne, il suo legame familiare più stretto è quello con il figlio minorenne, sul quale dispone dell'autorità parentale congiunta e che continua a vedere regolarmente in occasione delle visite settimanali in carcere. L'autorità cantonale ha tuttavia osservato che, una volta scontata la pena, il figlio sarà ormai maggiorenne. Ciò posto, la CARP ha ritenuto di non dover determinare se, in simili circostanze, l'espulsione costituisce per l'insorgente un'ingerenza di una certa portata nel suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, perché l'interesse pubblico alla misura prevale, comunque sia, sull'interesse della ricorrente a rimanere in Svizzera.  
 
4.2.1. Non è necessario addentrarsi nelle censure ricorsuali volte a dimostrare la sussistenza di un grave caso di rigore personale e quindi l'adempimento della prima condizione posta dall'art. 66a cpv. 2 CP. Infatti la seconda condizione cumulativa posta da questa norma per rinunciare alla misura non è in concreto realizzata, perché l'interesse pubblico all'espulsione prevale su quello privato dell'insorgente a rimanere in Svizzera.  
 
4.2.2. Per invalsa giurisprudenza, l'interesse pubblico ad allontanare persone che si sono macchiate di gravi reati alla LStup, contribuendo a diffondere il flagello della droga, è molto importante. Il Tribunale federale si mostra particolarmente rigoroso in caso di infrazioni alla LStup (v. DTF 139 II 121 consid. 5.3). L'applicazione di parametri severi in presenza di reati di una certa gravità in materia di stupefacenti è accettata anche dalla CorteEDU che, nella sua prassi, accorda di regola un peso preponderante all'interesse pubblico a porre fine al soggiorno dello straniero condannato per tali reati (DTF 139 I 145 consid. 2.5 con rinvii alla giurisprudenza della CorteEDU; v. pure sentenza 6B_1234/2023 dell'11 luglio 2024 consid. 3.8.6).  
La ricorrente si è resa colpevole, in età adulta, di infrazione aggravata alla LStup, in quanto idonea a mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone. In occasione del suo arresto, mentre effettuava l'ultimo trasporto, sono stati rinvenuti oltre 14 chili di cocaina. E i trasporti imputati sono ben sette nell'arco di pochi mesi. Non consuma stupefacenti, ha agito senza scrupoli nel quadro di un traffico internazionale di stupefacenti e per fine di lucro, malgrado disponesse di mezzi finanziari che le permettevano di vivere più che dignitosamente. Si osserva inoltre che il primo viaggio del dicembre 2021 è antecedente all'inizio delle trattenute mensili dell'Ufficio esecuzioni, effettuate a partire da marzo 2022. Per di più l'insorgente ha delinquito a distanza di pochi mesi dal formale ammonimento dell'Ufficio della migrazione, con cui le veniva prospettata la revoca del suo permesso di soggiorno e l'allontanamento dalla Svizzera in caso segnatamente di nuovi reati. Sicché né il rischio di una pena detentiva né quello di essere espulsa dal territorio elvetico l'hanno fatta desistere dall'attivarsi in un traffico internazionale di stupefacenti, commettendo un reato ancor più grave di quelli all'origine del suo ammonimento, in un preoccupante crescendo criminale. Del resto la CARP ha ritenuto poco tranquillizzante la sua condotta futura. La sua colpa è stata definita gravissima ed è stata condannata a una pena detentiva di 10 anni. L'interesse pubblico alla sua espulsione è dunque considerevole. 
In base alla cosiddetta "regola dei due anni" ( Zweijahresregel), formulata nel contesto del diritto migratorio, in caso di condanna a una pena detentiva pari o superiore ai due anni, solo in presenza di circostanze eccezionali l'interesse privato dello straniero a rimanere in Svizzera prevale sull'interesse pubblico alla sua espulsione (sentenze 6B_333/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 6.1.3; 6B_351/2024 del 27 ottobre 2025 consid. 2.5.1; 6B_465/2025 del 21 ottobre 2025 consid. 1.2.8 e rispettivi rinvii). Nella fattispecie difettano tali circostanze eccezionali. La ricorrente, classe 1987, vive in Svizzera da oltre 20 anni, e qui risiedono i suoi parenti più prossimi, i genitori, il fratello, le sorelle, con i quali intrattiene delle buone relazioni, ma non sussiste alcun rapporto di dipendenza, e il figlio minorenne. Nel gravame quest'ultimo è designato quale cittadino svizzero, in urto con gli atti di causa, in cui figura copia del suo permesso di soggiorno, documento notoriamente non rilasciato ai cittadini svizzeri (incarto cantonale, allegato n. 33; art. 105 cpv. 2 LTF). Una volta scontata la pena, suo figlio sarà già maggiorenne e la sua sorte non sarà più dipendente da quella della madre, potendo decidere liberamente se seguirla in patria o restare in Svizzera. L'insorgente ha vissuto in Kosovo, seppur per non molti anni, e ha ammesso farvi spesso rientro con il figlio, tanto da avervi acquistato un appartamento. Ne conosce la lingua, gli usi e i costumi. La CARP ha inoltre rilevato che in patria vivono anche lo zio e un cugino e che ha già avuto dei contatti con un avvocato per una causa civile, persone che potranno esserle di aiuto e sostegno per inserirsi. Certo, la ricorrente adduce che lo zio è deceduto posteriormente all'emanazione della sentenza impugnata. Oltre a invocare un fatto nuovo, senza illustrare l'adempimento delle condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF, non produce alcuna prova a sostengo di tale allegazione. Sia come sia, non contesta che il cugino sia ancora vivo. Nulla indica poi che le difficoltà a inserirsi professionalmente in Kosovo sarebbero superiori a quelle che l'attendono alla sua uscita dal carcere in Svizzera. Già in Svizzera si è costruita una vita all'infuori della famiglia di origine. Non risulta poi né è preteso che i problemi di salute dell'insorgente non potrebbero essere adeguatamente trattati in patria. Seppur all'inizio non semplice, il suo rientro in Kosovo, di cui conosce la lingua, la cultura e le dinamiche sociali e dove ha già un appartamento di proprietà, è senz'altro esigibile. Il suo interesse a rimanere in Svizzera non prevale pertanto sul considerevole interesse pubblico alla sua espulsione.  
Alla luce di quanto precede, l'espulsione della ricorrente non viola il diritto e merita conferma. 
 
4.3. Ritenendo la durata dell'espulsione sproporzionata, la ricorrente chiede che sia ridotta a cinque anni, trattandosi della prima volta che commette reati di questa gravità e considerata la lunga carcerazione che ancora deve scontare. La durata della misura sarebbe oltremodo gravosa anche tenuto conto della sua iscrizione nel SIS, con la conseguente impossibilità per l'insorgente durante nove anni di stabilirsi in altri Paesi dello spazio Schengen per avvicinarsi alla famiglia o per svolgere un'attività lavorativa al di fuori del Kosovo.  
 
4.3.1. Il giudice dispone di un ampio potere discrezionale nel determinare la durata dell'espulsione. Secondo la giurisprudenza, egli deve stabilire la durata della misura all'interno della cornice edittale, tra i cinque e i quindici anni, avendo riguardo al principio della proporzionalità. Il criterio di valutazione è la necessità di tutelare la società per un certo periodo, in funzione della pericolosità dell'autore, dei rischi di recidiva e della gravità dei reati che è suscettibile di commettere in futuro, escludendo considerazioni relative alla gravità della colpa. La durata dell'espulsione non dev'essere necessariamente simmetrica alla durata della pena inflitta (sentenza 6B_333/2025 del 31 ottobre 2025 consid. 6.8.1 e rinvii).  
 
4.3.2. In concreto la ricorrente si è resa colpevole di un grave reato, suscettibile di mettere in pericolo la salute di molte persone. Ha agito senza scrupoli al soldo e quale membro di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti. La CARP ha inoltre osservato che la sua condotta futura resta poco tranquillizzante, paventando quindi un concreto rischio di recidiva, senza che al riguardo siano sollevate censure di sorta. In simili circostanze, l'insorgente costituisce un pericolo da cui occorre tutelare la società. L'espulsione per la durata di 9 anni non procede in concreto da un abuso del vasto potere discrezionale della CARP e si situa peraltro nella fascia mediana dello spettro stabilito dall'art. 66a cpv. 1 CP. Tale durata appare dunque proporzionata. Del resto, la ricorrente sembra associare la pretesa violazione del principio della proporzionalità non tanto alla durata della misura, quanto piuttosto alla sua segnalazione nel SIS, segnalazione che però non contesta e che pertanto non si giustifica di esaminare in questa sede.  
 
5.  
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso è infondato e dev'essere respinto. 
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Se è pur vero che, come avanzato nel gravame, in punto all'espulsione la CARP ha ribaltato la sentenza di primo grado, la ricorrente disattende che la motivazione di quest'ultima è alquanto apodittica, al contrario di quella della CARP in cui le ragioni alla base della pronuncia della misura sono compiutamente articolate. Vano appare inoltre il richiamo all'art. 130 CPP. L'istituto della difesa obbligatoria è estraneo alla LTF e non trova quindi applicazione nell'ambito della procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale (DTF 146 IV 364 consid. 1.2). 
Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria della ricorrente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
Non si accordano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alla patrocinatrice della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 dicembre 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy