Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_923/2020  
 
 
Sentenza del 16 settembre 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
Istanza di rettifica/revisione irricevibile, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 luglio 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.82). 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 26 gennaio 2016, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentata violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, registrazione clandestina di conversazioni, contravvenzione alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione e impedimento di atti dell'autorità; 
che, con sentenza 6B_254/2016 del 12 settembre 2016, il Tribunale federale ha respinto nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale presentato dall'imputato contro il giudizio della Corte cantonale; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il 2 marzo 2020 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione e di rettifica del suddetto giudizio; 
che, con sentenza del 6 luglio 2020, la Corte cantonale ha rilevato che nessuna delle richieste presentate dall'istante poteva essere fatta valere con un'istanza di revisione o di rettifica e l'ha quindi dichiarata irricevibile; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 13 agosto 2020 al Tribunale federale, chiedendo di rettificare o riformare la sentenza di condanna, sia riguardo all'accertamento della  "verità materiale" sia per quanto concerne la  "quantificazione della pena";  
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto; 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che, nella fattispecie, queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che l'oggetto del litigio in esame è circoscritto alla questione dell'irricevibilità dell'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica; 
che sarebbe quindi spettato al ricorrente spiegare per quali motivi la CARP avrebbe violato l'art. 410 CPP (revisione) e l'art. 83 CPP (rettifica di decisioni), dichiarando irricevibile la sua istanza; 
che in questa sede egli non adduce le ragioni per cui il gravame da lui presentato dinanzi alla CARP adempiva i requisiti di ammissibilità di un'istanza di revisione, rispettivamente di rettifica, disciplinate dalle citate disposizioni del Codice di procedura penale; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono pertanto essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Corte di appello e di revisione penale e, per conoscenza, al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 settembre 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni