Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_966/2024  
 
 
Sentenza del 25 agosto 2025  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente, 
von Felten, Wohlhauser, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giuditta Aiolfi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti; violazione del diritto di essere sentito, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 23 ottobre 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.283+292). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 12 maggio 2023, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato A.________ autore colpevole di falsità in documenti per avere, nel febbraio 2018, a W.________, X.________, Y.________, Z.________ ed in altre imprecisate località, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare ad altri un indebito profitto, fatto figurare sul contratto di base di un conto postale, da lui firmato all'apertura, di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati, quando in realtà l'effettivo avente diritto economico era B.________. 
L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di complicità in ripetuta truffa processuale, in parte tentata, per avere, nel corso del 2018, a Z.________, per procacciare ad altri un indebito profitto, quale complice di B.________, aiutato quest'ultimo ad ingannare e tentare di ingannare con astuzia il Pretore aggiunto della Pretura del distretto di Z.________, producendo in una causa per l'adozione di provvedimenti di protezione dell'unione coniugale avviata dalla moglie di B.________, documenti attestanti circostanze inveritiere, al fine di mostrare al giudice una situazione finanziaria peggiore rispetto a quella effettiva e di ottenere così una decisione più vantaggiosa per B.________ in relazione all'obbligo di pagare dei contributi alimentari a favore dei figli. Con riferimento all'imputazione di truffa processuale, all'imputato è altresì stato addebitato di avere aiutato B.________ a produrre, in una causa da questi avviata a seguito di un'istanza di modifica delle misure a protezione dell'unione coniugale, documenti attestanti circostanze inveritiere, al fine di fare credere al giudice civile che la situazione finanziaria di B.________ non gli permetteva di fare fronte al pagamento dei contributi alimentari già stabiliti a favore dei figli. All'imputato è sostanzialmente stato rimproverato di avere aiutato B.________ a produrre dinanzi al giudice civile un contratto di noleggio, rispettivamente una dichiarazione di comodato, concernenti delle autovetture, allestiti per dissimulare il fatto che le stesse erano in realtà di proprietà di B.________. 
A.________ è stato condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 8'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. La Corte delle assise correzionali gli ha inoltre negato un'indennità ai sensi dell'art. 429 CPP
 
 
B.  
Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) che, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha parzialmente accolto l'appello. La Corte cantonale ha confermato il giudizio di colpevolezza per il reato di falsità in documenti, abbandonando per contro il procedimento penale nei suoi confronti per il reato di complicità in ripetuta truffa processuale, in parte tentata. Ha al riguardo rilevato l'assenza del presupposto processuale di una valida querela. L'imputato è stato condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 2'700.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e al pagamento parziale delle spese procedurali di entrambe le istanze cantonali. La CARP gli ha inoltre riconosciuto un'indennità di fr. 7'077.-- ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per le spese legali di primo e di secondo grado. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dal reato di falsità in documenti. Il ricorrente fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti e la violazione di disposizioni del CP, del CPP, della Costituzione e della CEDU. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione della fattispecie, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. Il ricorso è segnatamente inammissibile laddove il ricorrente contesta l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale, senza tuttavia sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF. Quanto al principio "in dubio pro reo", richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii). Fondata su una critica appellatoria dei fatti accertati dalla Corte cantonale, la censura di violazione del principio della presunzione di innocenza è pertanto inammissibile.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente lamenta una violazione del principio accusatorio, adducendo di essere stato condannato per un comportamento diverso da quello descritto nel decreto di accusa. Sostiene che, nel decreto di accusa, l'imputazione di falsità in documenti concerne il contratto di base per l'apertura del conto presso PostFinance SA, in cui egli è indicato a torto quale avente diritto economico, mentre il giudizio di condanna della CARP ravviserebbe il reato nel formulario di richiesta della carta credito, in cui l'indicazione dell'avente diritto economico è parimenti errata.  
 
3.2. Secondo l'art. 9 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio accusatorio, un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso l'accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente. Il principio accusatorio è pure espressione del diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e può inoltre essere dedotto dagli art. 32 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3 CEDU, i quali non hanno portata distinta. Esso è concretizzato dall'atto d'accusa e assolve una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro salvaguarda i diritti dell'imputato, consentendogli un'adeguata difesa. Il principio accusatorio implica che il prevenuto sappia con la necessaria precisione quali fatti gli sono rimproverati e a quali pene e misure rischia di essere condannato, affinché possa adeguatamente far valere le sue ragioni e preparare efficacemente la sua difesa (DTF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). Nella misura in cui è chiaro per l'imputato quali sono i fatti rimproveratigli, una formulazione imprecisa o erronea dell'atto di accusa non può di per sé condurre all'esclusione di un giudizio di colpevolezza. Non possono essere poste esigenze troppo severe alla motivazione di ogni singolo aspetto dell'accusa, spettando al tribunale eseguire gli accertamenti di fatto vincolanti per il giudizio (DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2; 143 IV 63 consid. 2.2). In caso di opposizione al decreto di accusa, esso assume la funzione di atto di accusa (art. 356 cpv. 1 CPP; DTF 140 IV 188 consid. 1.4).  
 
3.3. Nella fattispecie, il decreto di accusa ritiene il ricorrente autore colpevole di falsità in documenti, per avere, nel febbraio 2018, al momento dell'apertura del conto presso PostFinance SA, istigato da B.________, allo scopo di impedire alla moglie di quest'ultimo, nell'ambito di una causa civile di separazione, di venire a conoscenza di valori patrimoniali riconducibili al marito, fatto figurare sul contratto di base del conto postale, firmato dal ricorrente all'apertura, ch'egli era l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati, quando in realtà l'avente diritto economico era B.________.  
Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha riconosciuto il ricorrente colpevole di questo reato per avere, nel febbraio 2018, allo scopo di nuocere al patrimonio altrui e di procacciare ad altri un indebito profitto, fatto figurare sul contratto di base del conto aperto presso PostFinance SA di essere l'avente diritto economico dei valori patrimoniali depositati, quando in realtà l'effettivo avente diritto economico era B.________. 
Risulta quindi che il giudizio di condanna non si scosta dal contenuto del decreto di accusa, il ricorrente essendo stato condannato per i fatti ivi descritti. Il fatto che la Corte cantonale, nei considerandi della sua sentenza, abbia, in modo sostenibile, valutato a sostegno della sua colpevolezza il fatto ch'egli aveva apposto la stessa indicazione fallace relativa all'avente diritto economico anche sul formulario della richiesta della carta di credito concerne l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove. Ricordato che spettava alla Corte cantonale eseguire gli accertamenti vincolanti per il giudizio, nelle esposte circostanze essa non ha oltrepassato la fattispecie incriminata e non ha quindi violato il principio accusatorio (cfr. DTF 145 IV 407 consid. 3.3.2). 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente fa valere la violazione dell'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP, adducendo che in sede d'inchiesta gli sarebbero stati prospettati unicamente reati riferiti a truffe assicurative, legate all'incasso di risarcimenti per sinistri fittizi. Sostiene che la fattispecie in oggetto, riferita all'apertura del conto a suo nome allo scopo di permettere a B.________, in pendenza della procedura di divorzio, di nascondere alla moglie l'esistenza di valori patrimoniali, sarebbe emersa soltanto con il decreto di accusa.  
 
4.2. Secondo l'art. 158 cpv. 1 lett. a CPP, all'inizio del primo interrogatorio la polizia o il pubblico ministero informano l'imputato in una lingua a lui comprensibile che è stata avviata una procedura preliminare nei suoi confronti e su quali reati. L'imputato deve essere informato in modo generale, in funzione dello stato della procedura al momento determinante, sul reato che gli è rimproverato. Non si tratta tanto, a questo stadio, di esporre nozioni giuridiche e disposizioni penali, quanto piuttosto di descrivere concretamente il comportamento riprensibile come si è manifestato esteriormente, in modo per quanto possibile preciso, indicando altresì il reato prospettato, ma non la sua esatta qualifica giuridica (DTF 141 IV 20 consid. 1.3.3; sentenza 6B_862/2023 del 22 gennaio 2024 consid. 3.1 rinvii).  
 
4.3. Nel primo verbale d'interrogatorio, del 2 aprile 2019, richiamato nella sentenza impugnata, il ricorrente è stato informato del procedimento penale avviato nei suoi confronti per i reati di truffa, falsità in documenti e riciclaggio di denaro, segnatamente in relazione all'incasso di risarcimenti assicurativi per sinistri annunciati da terzi, in particolare da B.________. In tale contesto, il ricorrente è stato informato del rinvenimento della documentazione concernente il conto aperto a suo nome presso PostFinance SA e dei sospetti che la stessa sollevava. È quindi stato sentito al riguardo, segnatamente per quanto concerne l'effettivo avente diritto economico e lo scopo di tale conto. Contrariamente alla tesi del ricorrente, pur se in modo generale, trattandosi della fase iniziale dell'inchiesta, egli è stato informato delle circostanze sospette legate all'esistenza del conto postale a lui intestato, ma il cui beneficiario era B.________. Ha quindi potuto comprendere le ragioni per cui l'autorità inquirente sospettava possibili reati anche con riferimento alle modalità di apertura del conto postale ed ha avuto la possibilità di difendersi dall'accusa prospettata.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente lamenta la mancata congiunzione del procedimento penale nei suoi confronti con quello contro B.________. Adduce che entrambi i procedimenti penali concernerebbero delle querele presentate dalla moglie di B.________. Ritiene violato il suo diritto al contraddittorio, siccome non avrebbe potuto partecipare ad interrogatori di imprecisate persone che l'avrebbero chiamato in causa e consultare la documentazione prodotta nel procedimento penale contro B.________. Il ricorrente sostiene inoltre che non avrebbe potuto confrontarsi con le dichiarazioni rilasciate da B.________. Rileva altresì che quest'ultimo sarebbe stato condannato per il reato di falsità in documenti in relazione con un contratto di noleggio di un'autovettura e per delle truffe processuali, sicché si sarebbe in presenza di sentenze contrastanti.  
 
5.2. Secondo il principio della buona fede e del divieto dell'abuso di diritto (art. 5 cpv. 3 Cost.) non è ammissibile che delle censure formali, che avrebbero potuto essere fatte valere ad uno stadio precedente del procedimento, siano presentate più tardi a seguito dell'esito sfavorevole della causa (DTF 143 IV 397 consid. 3.4.2 pag. 406; 143 V 66 consid. 4.3; sentenza 6B_711/2023 del 1° luglio 2024 consid. 3.2 e rinvii). Le parti devono fare valere appena possibile, ossia alla prima occasione utile, delle manchevolezze di natura formale (vere o presunte) e non possono riservarsi di presentarle nell'ambito della procedura di ricorso, nel caso in cui l'esito del procedimento dovesse rivelarsi per loro negativo. La giurisprudenza del Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell'uomo esige di principio che l'imputato o il suo avvocato si attivino tempestivamente e nel modo adeguato per tutelare i diritti della difesa. Se un intervento ragionevole in tal senso è stato omesso dalle parti, esse non possono in buona fede fare affidamento su un'azione da parte delle autorità penali. Il principio della buona fede comprende anche il comportamento contraddittorio ("venire contra factum proprium"). È ravvisabile una violazione del principio della buona fede quando l'agire dell'interessato si pone in contraddizione con il suo precedente comportamento suscettibile di fondare un affidamento degno di protezione (sentenza 6B_711/2023, citata, consid. 3.2 rinvii).  
 
5.3. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, lamenta genericamente in questa sede una violazione del principio dell'unità del procedimento, da cui sarebbe scaturita una violazione del diritto al contraddittorio. Egli non ha tuttavia presentato istanze probatorie dinanzi alla Corte cantonale. In particolare, non ha chiesto di potere interrogare B.________, siccome sarebbe stato disatteso il diritto al contraddittorio. Il ricorrente non si avvede inoltre che le dichiarazioni di B.________ erano già state esposte nella sentenza di primo grado e che i relativi atti d'inchiesta si trovano nell'incarto relativo al suo stesso procedimento penale, al quale egli ha avuto accesso. Omette pure di considerare che dinanzi al magistrato inquirente è pure stato svolto un verbale di confronto tra entrambi gli imputati. Censurando ora un mancato interrogatorio in contraddittorio di B.________, dopo avere rinunciato a chiedere, o a ripetere, l'assunzione della prova, il ricorrente viola il principio della buona fede.  
Quanto alla querela della moglie di B.________, la Corte cantonale l'ha espressamente richiamata nella procedura d'appello ed ha concesso al ricorrente la possibilità di esprimersi al riguardo. Il ricorrente ha addotto la tardività della querela e, nella sentenza impugnata, i giudici cantonali hanno condiviso questa argomentazione, decidendo l'abbandono del procedimento penale nei suoi confronti per il reato di complicità in ripetuta truffa processuale (in parte tentata). Nella misura in cui sostiene che detto giudizio sarebbe in contrasto con quello pronunciato contro B.________ per quanto concerne la falsificazione del contratto di noleggio di un'automobile e la condanna per truffa processuale, il ricorrente disattende ch'egli non ha subito alcuna condanna per questi capi d'imputazione. L'oggetto della presente contestazione è infatti limitato alla condanna per falsità in documenti in merito all'indicazione menzognera dell'avente diritto economico sul contratto per l'apertura del conto postale. La questione della condanna di B.________ per dei capi d'imputazione di cui il ricorrente non è stato ritenuto colpevole non ha portata pratica e non deve quindi essere vagliata in questa sede, il Tribunale federale non essendo tenuto ad esprimersi su questioni teoriche (cfr. DTF 135 III 513 consid. 7.2 pag. 525). Nelle esposte circostanze, la mancata congiunzione dei procedimenti penali (art. 29 seg. CPP) non ha comportato un pregiudizio per la difesa del ricorrente. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente ritiene arbitrario l'accertamento secondo cui egli ha indicato di essere l'avente diritto economico del conto presso PostFinance SA allo scopo di aiutare l'effettivo beneficiario dei valori patrimoniali (B.________) a nascondere alla moglie l'esistenza di tali valori. Adduce ch'egli non avrebbe dovuto necessariamente dichiarare il falso per celare l'identità di B.________, giacché la situazione non sarebbe mutata nei confronti della moglie di quest'ultimo se avesse indicato B.________ quale avente diritto economico mantenendo comunque la titolarità del conto postale.  
 
6.2. Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).  
 
6.3. La Corte cantonale ha accertato, sulla base delle dichiarazioni del ricorrente, ch'egli aveva aperto la relazione bancaria a suo nome su richiesta di B.________, accettando di fargli un favore, siccome questi non voleva che la moglie (C.________) potesse venire a conoscenza dei valori patrimoniali depositati ed avanzare pretese nell'ambito della procedura di divorzio. La CARP ha rilevato che le dichiarazioni del ricorrente concordavano con quelle di B.________. Ha inoltre constatato che il ricorrente aveva consegnato a B.________ le carte bancarie relative al conto e che, dopo tre settimane, ha modificato l'indirizzo per la corrispondenza bancaria, indicando quello della madre di B.________, presso la quale quest'ultimo abitava in quel periodo. La Corte cantonale ha accertato che nemmeno in quella circostanza, e neppure successivamente, il ricorrente aveva modificato il nominativo dell'avente diritto economico. Ha inoltre ritenuto che la tesi del ricorrente, secondo cui egli non conosceva il significato di "avente diritto economico", nonché le sue ritrattazioni in merito alla conoscenza di una procedura di divorzio tra i coniugi B.________ e C.________ non erano credibili.  
Il ricorrente non si confronta puntualmente con gli esposti accertamenti e valutazioni e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Evocando in modo generico la tesi secondo cui, per tutelare gli interessi economici di B.________, non sarebbe stato necessario indicare falsamente sé medesimo quale avente diritto economico del conto, egli si fonda sull'ipotesi, non accertata, che PostFinance SA avrebbe aperto un conto intestato a una persona diversa dall'avente diritto economico senza eseguire ulteriori verifiche. Si tratta al riguardo di una semplice asserzione del ricorrente con cui egli non sostanzia arbitrio alcuno. Laddove richiama il verbale di confronto con B.________, del 10 maggio 2019, egli non rende ravvisabili contraddizioni ed incongruenze manifeste nelle loro dichiarazioni, tali da fare ritenere manifestamente insostenibili gli accertamenti della CARP. In particolare, dal contenuto del verbale di confronto risulta unicamente una contestazione del ricorrente riguardo alla sua consapevolezza del fatto che, sul conto, non venivano versati soltanto importi provenienti dall'attività di compravendita di autovetture da parte di B.________, bensì anche rimborsi assicurativi. Non emergono per contro esplicite contestazioni del ricorrente per quanto concerne la sua conoscenza dello scopo per cui il conto era stato aperto a suo nome e con la corrispondente falsa indicazione dell'avente diritto economico, ossia per nascondere alla moglie di B.________ i valori patrimoniali riconducibili al marito. La censura è di natura appellatoria e non rende ravvisabile arbitrio alcuno. Non deve quindi essere vagliata ulteriormente. 
 
7.  
 
7.1. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale avrebbe accertato in modo arbitrario che, in quanto venditore di autovetture con una lunga esperienza, egli era abituato ad utilizzare formulari bancari e moduli concernenti contratti di leasing delle automobili, che pure contengono clausole sulla determinazione dell'avente diritto economico, sicché questa nozione gli era senz'altro nota. Il ricorrente sostiene che la gestione dei moduli relativi al leasing nel settore automobilistico non implicherebbe una conoscenza approfondita di nozioni bancarie e legali complesse in merito all'identificazione dell'avente diritto economico. Ritiene inoltre che non sarebbe stato dimostrato che i moduli utilizzati nell'ambito del leasing auto includerebbero spiegazioni esaustive analoghe a quelle bancarie. Nega di avere una conoscenza approfondita, tanto più che, in concreto, PostFinance SA non gli avrebbe fornito delucidazioni adeguate sulla nozione di "avente diritto economico", di cui egli non avrebbe quindi compreso il significato. Il ricorrente ribadisce di avere aperto il conto a suo nome, senza conoscerne esattamente le finalità, semplicemente per aiutare un amico in difficoltà.  
 
7.2. Con le citate argomentazioni, il ricorrente si limita nuovamente ad esporre argomentazioni appellatorie volte ad illustrare una sua versione dei fatti ed a sminuire la sua responsabilità. Riporta inoltre stralci di verbali, fornendo una sua interpretazione degli stessi. Non sostanzia però d'arbitrio, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale, la quale, sulla base di un esame approfondito dell'insieme degli elementi disponibili, ha concluso che il concetto di "avente diritto economico" gli era chiaro e ch'egli aveva agito indicandolo in modo fallace sul formulario allo scopo di proteggere gli interessi patrimoniali di B.________.  
Contestando la sua conoscenza della nozione di "avente diritto economico", il ricorrente omette di considerare lo scopo dell'operazione, destinata, come visto, a nascondere alla moglie di B.________ gli importi depositati sul conto aperto presso PostFinance SA. Questo accertamento, non censurato d'arbitrio, è vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), e implica necessariamente il fatto che, all'apertura del conto, B.________ non potesse essere indicato quale reale avente diritto economico sul relativo formulario. Il ricorrente sminuisce in modo generico le sue conoscenze in materia di leasing nell'ambito della sua attività di venditore di automobili con una lunga esperienza. Non si confronta tuttavia con il contenuto dei formulari concretamente richiamati dalla CARP nella sentenza impugnata, riguardanti la determinazione dell'avente diritto economico dei valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate di leasing. Da tali formulari risulta che la nozione è del tutto analoga a quella vigente nell'ambito bancario. In simili circostanze, alla luce del contenuto dei formulari e dello scopo perseguito con l'apertura del conto postale incriminato, la conclusione della Corte cantonale, secondo cui il ricorrente era consapevole del significato della nozione, non è manifestamente insostenibile. Parimenti, anche la censura di violazione del principio "in dubio pro reo" deve essere respinta in quanto ammissibile. Come si è detto, il principio non assume nell'ambito della valutazione delle prove una portata che oltrepassa quella del divieto dell'arbitrio. 
 
8.  
 
8.1. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto federale, adducendo che non sarebbero adempiuti gli elementi oggettivi del reato di falsità in documenti. Contesta in particolare che il contratto base concluso con PostFinance SA costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP. Sostiene che la "compilazione informatizzata" del formulario da parte del dipendente di PostFinance SA aumenterebbe il rischio per il cliente di firmare senza comprendere il contenuto del documento, segnatamente in mancanza di spiegazioni dettagliate. Secondo il ricorrente, il contratto base sottoscritto con PostFinance SA costituirebbe un semplice contratto dal contenuto inveritiero che non fruirebbe di una credibilità accresciuta. Esso differirebbe, riguardo alla determinazione dell'avente diritto economico, dal formulario A utilizzato dalle banche, che richiamerebbe esplicitamente l'art. 251 CP. Il ricorrente ritiene inoltre che, nell'ipotesi in cui il contratto base di PostFinance SA fosse equiparabile al formulario A di una banca, esso non avrebbe avuto lo scopo di proteggere gli interessi patrimoniali della moglie di B.________, bensì quello di identificare l'avente diritto economico al fine di prevenire abusi quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Adduce che si tratterebbe di un obbligo di vigilanza che spetterebbe esclusivamente all'intermediario finanziario, non al cliente della banca, per il quale il formulario non avrebbe una portata pratica.  
 
8.2. Giusta l'art. 251 n. 1 CP, si rende colpevole di falsità in documenti chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento.  
Sono documenti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo (art. 110 cpv. 4 CP). 
L'art. 251 n. 1 CP concerne sia la formazione di un documento falso (falsità materiale) sia quella di un documento menzognero (falsità ideologica). In quest'ultimo caso, il contenuto del documento non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente (DTF 146 IV 258 consid. 1.1). La falsità ideologica in documenti presuppone una menzogna scritta qualificata, che è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità e il suo destinatario vi può ragionevolmente prestar fede. Ciò è segnatamente il caso se determinate assicurazioni oggettive garantiscono a terzi la veridicità della dichiarazione (DTF 146 IV 258 consid. 1.1). La natura di documento di uno scritto è relativa. Lo scritto può essere definito un documento per taluni suoi aspetti e non per altri. La destinazione e l'idoneità di un documento a provare un fatto preciso possono risultare dalla legge, dalla prassi commerciale o dal senso e la natura del documento stesso (DTF 146 IV 258 consid.1.1). 
Il Tribunale federale ha ripetutamente avuto modo di rilevare che il formulario A, mediante il quale gli intermediari finanziari accertano l'avente economicamente diritto secondo l'art. 4 cpv. 1 della legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, del 10 ottobre 1997 (LRD; RS 955.0), fruisce di un'accresciuta credibilità ed ha pertanto la qualità di documento (DTF 139 II 404 consid. 9.9.2 pag. 443; sentenza 6B_731/2021 del 24 novembre 2022 consid. 6.3.3 e rinvii). È quindi generalmente ammesso che un formulario A, il cui cui contenuto è inveritiero riguardo alla persona dell'avente diritto economico, costituisce un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 CP (sentenze 6B_731/2021, citata, consid. 6.3.3; 6B_1270/2021 del 2 giugno 2022 consid. 4.1.3 e rinvii). 
 
8.3.  
 
8.3.1. Alla luce di questa giurisprudenza, anche il formulario del contratto base per l'apertura del conto presso PostFinance SA, nella misura in cui contempla l'esigenza di indicare l'avente diritto economico, fruisce di un'accresciuta credibilità ed ha pertanto la qualità di documento. Quale intermediario finanziario, PostFinance SA è soggetta alla LRD (sentenza 2C_488/2018 del 12 marzo 2020 consid. 3.2.1; MY CHAU BACHELARD/MARTIN HESS, in: Basler Kommentar, Geldwäschereigesetz, 2021, n. 2 all'art. 2 cpv. 3 lett. b LRD; RALPH WYSS, in: GwG Kommentar, 2aed. 2009, pag. 41; CHRISTIAN BOVET/JEREMY BACHARACH, in: Loi sur le blanchiment d'argent, Commentaire romand, 2022, n. 54 all'art. 2 LRD). È pertanto tenuta ad accertare l'avente diritto economico secondo l'art. 4 LRD. La portata del formulario sottoscritto dal ricorrente riguardo all'indicazione dell'avente economicamente diritto è perciò analoga a quella del formulario A vigente nel ramo bancario. Il fatto che il modulo sia stato compilato elettronicamente dal dipendente di PostFinance SA non ne inficia la qualità di documento. Premesso che, come visto, la registrazione elettronica è equiparata alla forma scritta (art. 110 cpv. 4 CP), il ricorrente stesso ha fornito i dati contenuti nel modulo e lo ha firmato una volta stampato.  
Il ricorrente sostiene che, diversamente dal formulario A delle banche, il modulo di PostFinance SA non farebbe riferimento all'art. 251 CP. La persona interessata deve però fare tutto il possibile per conoscere la legge e non è protetta dall'ignoranza della stessa, riservati casi eccezionali qui non realizzati (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; sentenza 6B_77/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.1). In concreto, risulta comunque che il riferimento all'art. 251 CP è indicato sul formulario di richiesta della carta di credito, sottoscritto dal ricorrente contestualmente al contratto di base per l'apertura del conto postale, al quale la carta di credito è collegata. A ragione il ricorrente non fa peraltro valere un errore sull'illiceità (art. 21 CP). 
In tali circostanze, la Corte cantonale ha rettamente ritenuto che il contenuto inveritiero riguardo alla persona dell'avente diritto economico sul formulario di apertura del conto postale costituisce un falso ideologico ai sensi dell'art. 251 CP
 
8.3.2. Il ricorrente prospetta una modifica della giurisprudenza, adducendo che il formulario concernente l'indicazione dell'avente diritto economico non rivestirebbe per lui una credibilità accresciuta, trattandosi di un obbligo di accertamento che spetta all'intermediario finanziario, non al cliente.  
Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi su questa questione e, pur tenendo conto delle critiche dottrinali, ha ritenuto che non si giustificava di modificare l'esposta giurisprudenza (sentenza 6B_731/2021, citata, consid. 6.3 e 6.4). Ha in particolare rilevato che il collaboratore dell'intermediario finanziario, che riceve la dichiarazione della controparte nel formulario relativo all'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, deve di principio fare affidamento sulla sua veridicità. L'intermediario finanziario non è di regola obbligato a verificare la correttezza della dichiarazione, a meno che esistano seri dubbi, tali da imporre ulteriori chiarimenti sull'identità dell'avente diritto economico. Anche se, in determinate circostanze, possono essere necessarie verifiche supplementari, l'intermediario finanziario non può sostituirsi alla controparte e determinare direttamente l'identità del avente diritto economico. È la controparte contrattuale che è responsabile della corretta compilazione del formulario, l'intermediario finanziario dovendo di principio fare affidamento sul fatto che le indicazioni concernenti l'avente economicamente diritto corrispondano effettivamente alla verità (sentenza 6B_731/2021, citata, consid. 6.4.4). Alla luce ciò, non si giustifica di rivenire sulla giurisprudenza del Tribunale federale e la censura deve essere respinta. 
 
8.4.  
 
8.4.1. Il ricorrente contesta l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato di falsità in documenti, ribadendo che nella fattispecie la sua in-tenzione sarebbe stata soltanto quella di aiutare un amico in difficoltà, non di nuocere agli interessi di terzi o di procacciare un indebito profitto.  
 
8.4.2. Il reato di cui all'art. 251 n. 1 CP è intenzionale e il dolo eventuale è sufficiente. L'autore deve inoltre agire al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (DTF 141 IV 369 consid. 7.4; sentenza 6B_838/2018 del 13 gennaio 2022 consid. 4.1).  
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza dell'intenzione sia giustificata e correttamente applicata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
8.4.3. Contestando l'adempimento dell'elemento soggettivo, il ricorrente si scosta dagli accertamenti della Corte cantonale, senza tuttavia censurarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Egli omette in particolare di considerare gli accertamenti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui era consapevole della falsità dell'indicazione dell'avente diritto economico ed ha agito per proteggere gli interessi economici di B.________, nascondendone valori patrimoniali alla moglie, di cui ha potenzialmente pregiudicato i diritti. Non fondata sui fatti accertati, la censura di violazione dell'art. 251 CP è inammissibile e non deve quindi essere vagliata oltre.  
 
9.  
Il ricorrente contesta infine i punti del dispositivo della sentenza impugnata concernenti la commisurazione della pena, la parziale messa a suo carico degli oneri processuali di primo grado e di appello, nonché il riconoscimento soltanto parziale di un'indennità per le spese della difesa della sede cantonale. 
Egli non presenta tuttavia censure motivate su questi aspetti, ma solleva le contestazioni soltanto quale corollario alla richiesta di proscioglimento. Visto l'esito della causa, tale richiesta è infondata, sicché il gravame non deve essere esaminato oltre. 
 
10.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 25 agosto 2025 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni