Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_969/2023
Sentenza del 3 aprile 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Jasmine Altin,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, ripetuto riciclaggio di denaro in parte tentato, infrazione alla LArm; arbitrio,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 maggio 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (17.2022.348, 17.2023.2+114).
Fatti:
A.
Con atto d'accusa del 10 maggio 2022 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha rinviato a giudizio A.________ per i titoli di infrazione aggravata alla LStup, afferente nove capi d'imputazione per un quantitativo complessivo di 7'212.9 grammi di eroina e di 532.49 grammi di cocaina, di riciclaggio di denaro aggravato, subordinatamente semplice, in parte tentato, riferito a un importo totale di fr. 56'368.07, nonché di infrazione alla LArm.
B.
Con sentenza del 16 settembre 2022, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di sette dei nove capi d'imputazione per infrazione aggravata alla LStup per un quantitativo complessivo di 6'460.90 grammi di eroina e di 522.49 grammi di cocaina, nonché di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, per complessivi fr. 56'368.07. Lo ha invece prosciolto da due capi d'imputazione per titolo di infrazione aggravata alla LStup come anche dall'accusa di infrazione alla LArm. A.________ è quindi stato condannato alla pena detentiva di sette anni, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e di sicurezza sofferto nonché la pena anticipatamente espiata, e nei suoi confronti è stata ordinata l'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di dodici anni e la segnalazione dell'espulsione nel Sistema di informazione Schengen (SIS).
C.
Adita con appello del condannato e appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 10 maggio 2023 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto parzialmente il secondo. Ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per otto dei relativi capi d'accusa per un quantitativo complessivo di 6'760.90 grammi di eroina e 522.49 grammi di cocaina, di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, per complessivi fr. 56'368.07 e di infrazione alla LArm, ma ha confermato il suo proscioglimento da un capo d'imputazione di infrazione aggravata alla LStup. Ha inflitto a A.________ la pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere estradizionale, preventivo e di sicurezza sofferto nonché la pena anticipatamente espiata, e ha confermato la durata della sua espulsione ordinata in prima istanza, precisato che la sua segnalazione nel SIS non è stata oggetto di impugnazione.
D.
Avverso questo giudizio A.________ si aggrava al Tribunale federale con un atto da lui personalmente redatto e integrato con un ricorso in materia penale inoltrato dalla sua patrocinatrice. Postula in via principale la riforma della sentenza impugnata, nel senso che sia condannato per titolo di infrazione aggravata alla LStup limitatamente a tre dei relativi capi d'imputazione per un quantitativo complessivo di 230.9 grammi di eroina, sia prosciolto da tutte le altre accuse e conseguentemente condannato alla pena detentiva di 18 mesi, dedotta la carcerazione estradizionale, preventiva e di sicurezza sofferta, e che la durata dell'espulsione nei suoi confronti sia ridotta a cinque anni. Subordinatamente postula l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto:
1.
La sentenza contestata è una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) e può essere impugnata con un ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. LTF. In quanto imputato, l'insorgente è legittimato a proporre questo rimedio giuridico (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Sia l'allegato ricorsuale da lui personalmente redatto sia quello integrativo inoltrato dalla sua patrocinatrice sono tempestivi (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF).
2.
Secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso al Tribunale federale dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza d'appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 146 IV 297 consid. 1.2). Quando il ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). Se il ricorso contiene diverse conclusioni, ma è motivato in modo sufficiente solo in relazione ad alcune di esse, le altre non sono prese in considerazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).
Questo dovere di motivazione è nella fattispecie solo in parte rispettato. Alcune delle censure sollevate, segnatamente con riferimento al preteso mancato " rispetto della dignità umana e correttezza ", alla buona fede, all'abuso di diritto, alla parità ed equità di trattamento, alle asserite " lacune traduttive ", non sono supportate da alcuna motivazione, ciò che preclude il loro esame di merito. Inoltre, nonostante postuli una riduzione della durata dell'espulsione ordinata nei suoi confronti, l'insorgente omette di fornire una qualsiasi motivazione a sostegno di tale conclusione, che risulta quindi inammissibile.
3.
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). La parte ricorrente che intende scostarsene deve dimostrare che il loro accertamento è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF, spiegando inoltre in che misura l'eliminazione dell'invocato vizio è determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). In caso contrario, esso non tiene conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (DTF 149 II 337 consid. 2.3).
Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2).
3.1. Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 147 I 241 consid. 6.2.1). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
3.2. Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1 Cost., art. 10 CPP) e il principio
in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio
in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 148 IV 409 consid. 2.2).
4.
A mente del ricorrente, la CARP avrebbe accertato i fatti in modo arbitrario e in violazione del principio
in dubio pro reo. I suoi accertamenti di fatto si fonderebbero esclusivamente sulla chiamata in correità di B.________, malgrado le sue dichiarazioni siano confuse e prive di riscontri esterni. La sentenza impugnata si baserebbe quindi sul nulla e ignorerebbe completamente le dichiarazioni dell'insorgente.
4.1. Sulla scorta della chiamata in correità di B.________, ritenuta lineare, costante, univoca, dettagliata, disinteressata, nonché vestita da numerosi elementi esterni, la CARP ha accertato che l'insorgente, nel periodo giugno 2020-12 febbraio 2021, ha alienato o procurato in altro modo a B.________ un quantitativo complessivo di 6'180 grammi di eroina e 527.49 grammi di cocaina destinato alla vendita, e le ha alienato, nel periodo marzo 2020-inizio 2021, 2 grammi di cocaina. B.________ ha spiegato in maniera spontanea e lineare come e quando ha conosciuto il ricorrente A.________ riferendo di averlo in un primo momento ospitato in casa sua a fine estate 2019 in cambio di eroina destinata al proprio consumo e successivamente di aver tenuto in deposito l'eroina nella sua abitazione dove A.________ veniva a recuperarla due volte al mese per poi consegnarla alle persone incaricate della vendita al dettaglio. Spontaneamente ha poi precisato che, dopo la partenza dalla Svizzera di A.________ nel giugno 2020, ha mantenuto i contatti con lui tramite telefono o messaggi WhatsApp e ha iniziato a svolgere la sua attività, ottenendo quale compenso 5/10 grammi di eroina a settimana. B.________ ha indicato in modo lineare che, anche se non più presente in Ticino, A.________ organizzava l'arrivo della sostanza a casa sua e il suo recupero da parte di terze persone. Ha dettagliato in modo puntuale la frequenza e i quantitativi delle forniture giuntele, che poi ella, sempre su indicazioni di A.________, confezionava in sacchetti e consegnava in base alle sue istruzioni a terzi venuti a recuperarli, ma pure ai di lei clienti. Da questi recuperava il denaro poi consegnato alle persone da cui riceveva le successive forniture, rispettivamente inviato in Albania, sempre in base alle disposizioni di A.________. La CARP ha evidenziato come le dichiarazioni di B.________, lineari e coerenti, abbiano trovato conferma in diversi elementi esterni, segnatamente le conversazioni chat agli atti, le tracce papillari su una confezione dello stupefacente del corriere da lei riconosciuto, la condivisione delle foto delle carte di identità di alcuni destinatari dell'invio di denaro all'estero, nonché le ricevute della società di servizi finanziari C.________, oltre che le dichiarazioni di D.________, E.________, F.________ e G.________. Tenuto conto che, mediante il suo racconto, B.________ ha accusato in primo luogo sé stessa, riconoscendo tutta la sua responsabilità, e che per tali fatti è stata processata e condannata, la Corte cantonale ha ritenuto che la sua chiamata in correità fosse disinteressata e assolutamente credibile. Al contrario delle dichiarazioni del ricorrente, da essa considerate inverosimili, utilitaristiche e improntate alla negazione delle proprie responsabilità, in particolare del suo coinvolgimento nel traffico descritto da B.________. La CARP ha rilevato come il racconto dell'insorgente non fosse contraddetto unicamente dalle dichiarazioni di quest'ultima, ma da ulteriori elementi, tra cui le dichiarazioni di D.________, la circostanza che questi e B.________ disponevano, entrambi e in modo indipendente l'uno dall'altra, delle stesse utenze telefoniche per i contatti con A.________, il numero e il contenuto delle conversazioni chat con B.________, o ancora la foto, inviata dal ricorrente a B.________, del corriere incaricato di consegnarle le forniture. Per l'autorità cantonale l'insorgente non è affatto credibile e, contrariamente a quanto da lui preteso, era lui, dall'Albania, a gestire il traffico di stupefacenti con le forniture di eroina e cocaina.
Sempre sulla scorta delle dichiarazioni di B.________, la CARP ha altresì accertato che nel periodo estate 2019-giugno 2020 il ricorrente ha posseduto senza diritto una pistola.
4.2. Il ricorrente contesta innanzitutto che le dichiarazioni di B.________ siano lineari e coerenti. Presenta argomenti essenzialmente appellatori, e in quanto tali inammissibili, per minare la ritenuta solidità della chiamata in correità. Così è per esempio laddove rimprovera alla CARP di aver trascurato come B.________ abbia saputo indicare con fare esperto le variazioni nei quantitativi di stupefacenti consegnatile, come se gestisse tale attività in prima persona e da parecchio tempo, oppure laddove la biasima per averne dato l'immagine di vittima da lui soggiogata. Peraltro, dove egli scorga tale immagine neppure è dato di capire. Benché sostenga che il racconto di B.________ non possa costituire valido fondamento per l'accertamento dei fatti a causa delle pretese molteplici contraddizioni in cui sarebbe incorsa, l'insorgente ne adduce solo una. Sostiene che le dichiarazioni di B.________, in base alle quali sarebbe stato il ricorrente a occuparsi della vendita dello stupefacente fintanto che si trovava in Ticino, sarebbero smentite da F.________ che avrebbe indicato di esserselo procurato in quel periodo in parte dall'insorgente e in parte proprio da B.________. Tale asserita smentita procede in realtà da una lettura parziale del verbale di interrogatorio dell'interessata richiamato nel gravame. F.________ ha infatti spiegato che lei contattava "l'albanese" che le dava appuntamento con B.________ e ha precisato che, quando è partito, si è interfacciata direttamente con B.________ (verbale di interrogatorio di F.________ del 29 marzo 2021 pag. 6, allegato n. 7 all'atto n. 1 dell'incarto cantonale). Poiché F.________ afferma di aver contattato "l'albanese" e solo dopo la sua partenza di essersi rivolta direttamente a B.________, le sue dichiarazioni non contraddicono affatto quelle di quest'ultima.
4.3. Contrariamente a quanto sostenuto dalla CARP, per l'insorgente la chiamata in correità di B.________ non sarebbe disinteressata, avendo agito nel tentativo di alleggerire la propria posizione processuale, di ottenere una pena contenuta malgrado gli ingenti quantitativi di stupefacente trovati in suo possesso e riuscendo a evitare " con ogni probabilità " che gli inquirenti indagassero maggiormente sulla sua attività e scovassero " verità ben più scottanti sul suo conto ". La censura è di chiaro stampo appellatorio e speculativo. Come rettamente evidenziato dalla Corte cantonale, quella di B.________ non è una chiamata a "scarico", avendo ella prima di tutto riconosciuto la propria responsabilità nell'alienazione di oltre 6 chili di eroina, un quantitativo ben superiore a quello trovato in suo possesso. Non risulta certo aver alleggerito la propria posizione processuale o mitigato le sue responsabilità. Del resto, è stata condannata per i titoli di infrazione aggravata alla LStup, ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, nonché infrazione e contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di cinque anni e alla multa di fr. 200.--. Dalla sentenza di condanna, richiamata dalla CARP, emerge che la sua colpa è stata ritenuta estremamente grave e che è in ragione delle attenuanti generali e specifiche che la sua pena detentiva è stata contenuta in cinque anni. È quindi senza incorrere nell'arbitrio che i giudici precedenti hanno considerato disinteressata la chiamata in correità.
4.4. Secondo il ricorrente, ritenendo che la chiamata in correità fosse supportata da elementi esterni, la CARP sarebbe incorsa in " sviste manifeste e in pacchiani errori di valutazione ". Le conversazioni chat da essa richiamate non confermerebbero alcunché, dal momento che non sarebbe comprovato che le utenze telefoniche fossero effettivamente riconducibili all'insorgente, ciò che egli avrebbe sempre contestato. Sostiene inoltre che le citate chat neppure comproverebbero il numero di forniture né il genere di stupefacente e neanche i relativi quantitativi oggetto delle imputazioni. Pertanto i richiamati elementi esterni, se valutati con spirito attento e critico, concorrerebbero in realtà a minare la credibilità di B.________.
L'insorgente sembra non avvedersi che tra gli elementi esterni considerati dalla CARP non figurano unicamente le conversazioni chat, ma anche le dichiarazioni di D.________, E.________, F.________ e G.________, nonché gli invii di denaro in Albania. Su questi elementi probatori e sulla loro valutazione, in particolare a conferma delle dichiarazioni rese da B.________ e della loro credibilità, egli è silente e non si confronta pertanto compiutamente con l'articolata valutazione della forza probatoria della chiamata in correità operata dall'autorità cantonale, né
a fortiori ne dimostra l'arbitrarietà. Già solo per questa ragione fallisce il suo tentativo di sovvertire il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni di B.________, in particolare con riferimento alle conferme riscontrate negli elementi esterni. Ci si limita comunque ad alcune osservazioni in merito alle conversazioni chat. È in concreto incontestato che sia B.________ sia D.________ disponevano entrambi e in modo indipendente l'una dall'altro delle stesse utenze telefoniche (tre in totale) mediante le quali avvenivano le comunicazioni relative agli acquisti e alle forniture di stupefacente. Entrambi hanno riferito che intrattenevano i contatti sempre e solo con A.________, da loro identificato nella persona dell'insorgente. Aggiungasi che, in uno dei messaggi di tali chat, B.________, con cui il ricorrente riconosce aver intrattenuto una breve relazione, si rivolge al destinatario con l'espressione "A.________ del mio cuore ". Sicché, malgrado le carte SIM connesse alle utenze telefoniche non siano state trovate in possesso dell'insorgente, come preteso, e nonostante egli abbia negato che tali utenze fossero a lui riconducibili, non si scorge alcun errore di valutazione nel ritenere che le conversazioni chat confermino l'implicazione del ricorrente nel traffico di stupefacenti, così come riferita da B.________, oltre che da D.________. Invano poi il ricorrente sostiene che le conversazioni chat non comproverebbero nulla in merito al traffico. Infatti la CARP ha evidenziato come il numero di forniture si evinca dal numero di conversazioni chat in cui l'insorgente informa B.________ dell'arrivo del corriere con lo stupefacente; il genere di sostanza dalle parole in codice utilizzate, ossia caffè per eroina e neve per cocaina; e il quantitativo, tenuto conto del contenuto e del succedersi cronologico delle conversazioni, dalle indicazioni numeriche " 500 ", rispettivamente " 500+50 ". Questi volumi d'altronde corrispondono ai quantitativi di stupefacente (per la precisione 499.05 grammi di eroina e 99.49 grammi di cocaina) trovati, al momento del suo arresto, in possesso di B.________, a cui erano appena stati consegnati.
4.5. È quindi senza arbitrio che la CARP ha ritenuto credibile la chiamata in correità di B.________, in quanto lineare, univoca, circostanziata, disinteressata e vestita da numerosi elementi esterni.
4.6. Per l'insorgente, anche volendo considerare conforme al diritto la valutazione della chiamata in correità, non sarebbe in ogni caso possibile attribuirle una maggiore valenza probatoria rispetto alle dichiarazioni di segno opposto da lui rese. A fronte di due versioni divergenti, non si potrebbe senza alcun valido motivo preferire quella di B.________. Il ricorrente sostiene di aver mantenuto intatta la propria credibilità durante tutto il procedimento, senza cambiare versione. Le considerazioni contrarie dell'autorità cantonale sarebbero delle " forzature al limite della buona fede ". Ritiene che le presunte incongruenze sarebbero ascrivibili alla traduzione che non sarebbe stata lineare e coerente in quanto assicurata di volta in volta da persone diverse.
La censura è manifestamente infondata. La CARP non ha optato senza motivi per una delle versioni a essa presentate. Procedendo a un'esauriente e articolata valutazione delle prove agli atti e delle dichiarazioni del ricorrente, ha ben evidenziato le ragioni per cui non ha ritenuto credibile il racconto di quest'ultimo e ha attribuito invece credito alla chiamata in correità (v.
supra consid. 4.1 che le riassume solo per sommi capi). In particolare la Corte cantonale ha illustrato come le dichiarazioni rese dall'insorgente siano state altalenanti, incostanti, mutevoli in funzione dell'evolversi delle risultanze istruttorie, nonché disattese dagli atti. Il gravame omette di confrontarsi con l'analisi effettuata nella sentenza impugnata. Le contraddizioni rilevate non concernono solo aspetti marginali e irrilevanti ai fini del giudizio, quali la sua situazione familiare o le sue esperienze professionali, come preteso nell'impugnativa, ma anche e soprattutto i fatti oggetto di giudizio. Il ricorrente tenta invano di attribuirle alla traduzione, segnalando di essere alloglotta. Sennonché non spiega minimamente quali contraddizioni sarebbero in realtà a essa riconducibili, ciò che è significativo della speciosità dell'argomento, atteso che l'incoerenza e l'altalenanza della sua versione riguardano aspetti sostanziali e non sfumature o dettagli. Rilevasi peraltro che alcune delle contraddizioni evidenziate dalla CARP concernono dichiarazioni rese nell'ambito di un solo interrogatorio e l'insorgente non pretende che in quell'occasione la traduzione sia stata assicurata da persone diverse.
4.7. Infine, anche nell'ipotesi in cui la chiamata in correità di B.________ dovesse essere considerata maggiormente credibile, per il ricorrente sarebbe comunque arbitrario ritenere sempre e solo la versione a lui più sfavorevole, valutandola in modo unilaterale e parziale. Sostiene che il racconto di B.________ avrebbe dovuto essere soppesato tenendo conto anche del suo quadro psicologico, intaccato dall'abuso di sostanze stupefacenti.
Con riferimento all'addotto quadro clinico di B.________, l'insorgente si limita a semplicemente riproporre in questa sede le argomentazioni sollevate in occasione dell'appello, senza confrontarsi con quanto rilevato al riguardo dalla CARP e
a fortiori senza sostanziare alcuna violazione del diritto. Basti allora ricordare che l'autorità cantonale ha ritenuto che non vi fosse alcun valido motivo per dubitare del racconto dell'interessata, tenuto conto dei numerosi riscontri a conferma della sua chiamata in correità. Quanto poi al rimprovero rivolto alla CARP di aver optato per la versione più sfavorevole al ricorrente, segnatamente in punto al suo contestato possesso di una pistola, esso è infondato. L'insorgente riporta gli stralci delle relative dichiarazioni di B.________ ed evidenzia come con il passare del tempo il suo racconto sarebbe stato sempre meno lineare e improntato a una progressiva intensificazione delle accuse a lui mosse, evoluzione che ne minerebbe la credibilità. Sennonché egli argomenta come se postulasse ancora dinanzi al tribunale d'appello, fornendo la propria personale valutazione delle prove e omettendo nuovamente di confrontarsi con quella della CARP e di spiegare perché sarebbe eventualmente arbitraria. Non v'è quindi ragione di attardarsi oltre, essendo sufficiente rilevare che l'autorità cantonale non ha scorto contraddizioni nel racconto di B.________ sul possesso dell'arma da parte del ricorrente.
5.
La CARP ha riconosciuto il ricorrente colpevole di infrazione aggravata alla LStup anche per aver procurato, nel corso del mese di maggio 2016, a H.________ e a I.________ il quantitativo di 300 grammi di eroina, una serie di elementi concorrendo in modo univoco e convergente a fondare il suo coinvolgimento. Ha ricordato che, nell'ambito di un'inchiesta per traffico di eroina, il 26 maggio 2016 la polizia bernese ha arrestato in flagranza di reato H.________ e I.________, che avevano poco prima effettuato due consegne di eroina per complessivi 50 grammi. H.________ è stato inoltre trovato in possesso di 300 grammi di eroina. Su tre distinti sacchetti in cui era imballata la sostanza sono emerse le impronte del dito indice e di quello medio dell'insorgente, nonché il suo DNA. Chinandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, definite del tutto incostanti e contraddittorie, l'autorità cantonale ha ritenuto non credibile la tesi del contatto casuale dei tre involucri di eroina, oltre che palesemente contraddetta dalla natura e dal numero di tracce biologiche trovate non su una, ma su ben tre distinte confezioni di eroina. Quale ulteriore elemento indiziante il suo coinvolgimento, la CARP ha ricordato che egli in Ticino ha trafficato eroina e gestito le relative forniture per quantitativi analoghi, per singola consegna, a quello sequestrato a X.________ (Canton Berna) e che lo stupefacente che faceva arrivare in Ticino giungeva con corrieri della Svizzera interna.
5.1. Ribadendo la propria estraneità ai fatti, il ricorrente afferma di non essersi mai recato nel Canton Berna e di non conoscere i due individui ivi arrestati, che peraltro non lo avrebbero in alcun modo chiamato in causa. Non vi sarebbero prove che l'insorgente abbia mai avuto contatti con loro o con l'organizzazione a cui apparterrebbero. Non si potrebbe escludere che le tracce biologiche siano state lasciate in modo fortuito come da lui riferito. Le incongruenze del suo racconto rilevate dalla CARP riguarderebbero elementi irrilevanti in questo contesto. In ogni caso, ammesso e non concesso che egli abbia toccato gli involucri di eroina, non sarebbe possibile ritenere senza incorrere nell'arbitrio un suo coinvolgimento nel traffico dello stupefacente. Gli elementi avanzati nella sentenza impugnata sarebbero infatti ben lungi dal poter giustificare un giudizio di colpevolezza.
5.2. Con la sua argomentazione l'insorgente non sostanzia arbitrio alcuno nella valutazione delle prove e degli indizi agli atti e nel conseguente accertamento della sua implicazione nei fatti in giudizio. Si rammenta che secondo la giurisprudenza se, in merito ai fatti l'autorità precedente ha forgiato la sua convinzione sulla base di un insieme di elementi o d'indizi convergenti, non basta che l'uno o l'altro di questi o addirittura ciascuno di essi, preso isolatamente, risulti insufficiente. La valutazione delle prove dev'essere esaminata nel suo insieme. Non sussiste arbitrio se i fatti accertati possono essere dedotti in modo sostenibile dal collegamento dei diversi elementi o indizi. Analogamente non vi è arbitrio per il solo fatto che uno o più argomenti corroborativi appaiono fragili, nella misura in cui la soluzione ritenuta può essere giustificata in modo sostenibile con altri argomenti atti a portare a un convincimento (sentenza 6B_565/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 142 IV 49). Orbene, il ricorrente ridiscute liberamente la valutazione delle proprie dichiarazioni e accenna vagamente ai diversi elementi considerati per ritenere la sua implicazione, di cui peraltro non nega il valore indiziante. Egli tuttavia li affronta a compartimenti stagni, isolandoli uno dall'altro. Omette così di illustrare le ragioni per cui il suo coinvolgimento non potrebbe essere sostenibilmente dedotto dal collegamento dei diversi indizi, come ritenuto dalla CARP. Non si giustifica quindi di attardarsi oltre.
6.
Il ricorrente è stato ritenuto autore colpevole anche di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, per avere, nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2020 e il 1° marzo 2022, ripetutamente fatto inviare e in un'occasione tentato di far inviare, in Albania per il tramite di terzi, denaro per complessivi fr. 56'368.07, provento della vendita di stupefacenti.
Contestando questa condanna, il ricorrente ribadisce che il denaro inviato in Albania sarebbe da ricondurre a dei prestiti destinati a far fronte a ingenti spese mediche sue e dei suoi congiunti. Rileva, comunque sia, che l'importo di oltre fr. 50'000.-- considerato provento del traffico sarebbe assai inferiore al prezzo di mercato dei quantitativi di stupefacente imputatigli, sicché la somma che egli avrebbe riciclato non comproverebbe in alcun modo i quantitativi addebitatigli. L'accertamento dei fatti si rivelerebbe pertanto arbitrario ed egli dovrebbe essere prosciolto dalla relativa accusa.
Il ricorrente si limita a riproporre dinanzi al Tribunale federale gli argomenti difensivi già avanzati in appello e confutati dalla CARP. Questa ha considerato la tesi del prestito non credibile, inverosimile e chiaramente contraddetta dalle risultanze agli atti, tra cui le attendibili dichiarazioni di B.________ e di G.________, nonché le conversazioni chat. Ha inoltre accertato che il denaro inviato in Albania costituiva solo una parte del provento delle vendite di stupefacente, gli atti comprovando che in parte era anche consegnato ai corrieri a pagamento delle successive forniture, rispettivamente a persone che venivano appositamente a ritirarlo. L'autorità cantonale ha inoltre precisato che il quantitativo di stupefacente imputato all'insorgente non è in ogni caso stato stabilito in funzione degli invii di denaro in Albania. Orbene, il ricorrente non si confronta minimamente con la sentenza impugnata e
a fortiori non spiega perché violerebbe il diritto, disattendendo l'obbligo di motivazione di cui agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). In assenza di una topica motivazione, il gravame sfugge su questo punto a un esame di merito.
7.
Censurata è infine anche la pena irrogata. L'insorgente rimprovera all'autorità cantonale di non aver tenuto conto della sua incensuratezza e del suo dichiarato intento di rientrare a vivere e lavorare onestamente in patria, nonché di rimanere accanto alla sua famiglia. Nonostante la CARP non abbia ritenuto la fattispecie aggravata del riciclaggio di denaro e lo abbia prosciolto da un'imputazione di infrazione aggravata alla LStup, la pena inflittagli corrisponderebbe a quella inizialmente richiesta dalla pubblica accusa. Il ricorrente si duole pure di una disparità di trattamento rispetto a B.________, sanzionata con una pena di soli cinque anni di detenzione nonostante gli ingenti quantitativi di stupefacente che avrebbe ammesso di trafficare e gestire, senza che sia dato di sapere di quali elementi attenuanti abbia beneficiato.
7.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii).
Considerati i numerosi parametri di commisurazione della pena, il confronto con sanzioni inflitte in altri casi è problematico. Una certa differenza di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non è di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).
7.2. La commisurazione della pena inflitta al ricorrente non presta il fianco a critiche. Per invalsa giurisprudenza, l'incensuratezza ha un effetto neutro sulla pena e non deve pertanto essere presa in considerazione in senso attenuante (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Quanto all'invocata volontà di rientrare in patria e vivere onestamente una volta espiata la pena, non si scorge né è spiegato nell'impugnativa perché dovrebbe essere considerata quale fattore di mitigazione. Si rileva peraltro che il giudice di merito, di prima come pure di seconda istanza, non è vincolato dalle richieste di pena formulate dal pubblico ministero (v. art. 344 e 391 lett. b CPP ; sentenza 6B_98/2017 del 1° settembre 2017 consid. 3.3.3 e rinvii), sicché è invano che l'insorgente lamenta che la pena inflittagli corrisponderebbe a quella richiesta dalla pubblica accusa malgrado il suo proscioglimento da un'imputazione di infrazione aggravata alla LStup e dall'aggravante della banda in relazione al riciclaggio di denaro. Per il resto, il ricorrente non adduce alcun elemento, idoneo a modificare la pena, che sarebbe stato a torto ignorato o al contrario preso in considerazione.
Riguardo alla pretesa disparità di trattamento, l'insorgente paragona l'entità della sua pena a quella di B.________ richiamandosi unicamente ai quantitativi di stupefacente, senza tuttavia pretendere e dimostrare che sussista una corrispondenza anche degli ulteriori elementi rilevanti ai fini della commisurazione della pena, in particolare delle circostanze personali legate all'autore. Peraltro, la sentenza di condanna di B.________, accennata nella sentenza impugnata, figura nell'incarto del Tribunale penale cantonale (TPC all. 24a), di modo che il ricorrente non poteva ignorare che la pena dell'interessata è stata attenuata in ragione segnatamente del sincero pentimento, di una scemata imputabilità di grado lieve e delle condizioni di carcerazione derivanti dalla pandemia. Ed egli non pretende di poter avvalersi degli stessi fattori di attenuazione.
8.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto perché infondato.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo le conclusioni ricorsuali d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 3 aprile 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy