Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_990/2025  
 
 
Sentenza del 9 gennaio 2026  
 
I Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Muschietti, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revisione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 novembre 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.160). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 7 settembre 2023, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e lo ha condannato alla pena detentiva di dieci mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
Contro tale sentenza, il Procuratore pubblico (PP) ha adito la Corte di appello e di revisione penale (CARP) con un appello. Dal canto suo, A.________ ha presentato un appello incidentale. Poiché il PP ha in seguito ritirato l'appello principale, l'appello incidentale è decaduto e la sentenza del 7 settembre 2023 è passata in giudicato. 
 
B.  
Il 27 giugno 2024A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di revisione, chiedendo l'annullamento della sentenza del 7 settembre 2023. Con sentenza del 12 novembre 2025, la Corte cantonale ha respinto l'istanza di revisione. 
 
C.  
A.________ impugna la sentenza del 12 novembre 2025 della CARP con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di accertare la nullità del giudizio di condanna del 7 settembre 2023. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 151 I 187 consid. 1).  
 
1.2. La decisione impugnata respinge l'istanza di revisione e pone di conseguenza fine al procedimento penale. Costituisce quindi una decisione finale, pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è di principio aperta la via del ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 i.r.c. l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF).  
 
2.  
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 150 III 408 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1).  
 
2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni esso violerebbe il diritto. Egli solleva una serie di contestazioni contro la sentenza del 7 settembre 2023 della Corte delle assise criminali, rimettendo genericamente in discussione il giudizio di condanna. Non si confronta tuttavia con la sentenza del 12 novembre 2025 della CARP, unico oggetto della presente impugnativa (art. 80 cpv. 1 LTF), e non espone i motivi per cui violerebbe il diritto, segnatamente l'art. 410 CPP che disciplina i motivi di revisione ammissibili. Il ricorrente non fa in particolare valere la violazione dell'art. 410 cpv. 1 lett. c CPP, applicato in concreto dalla Corte cantonale. Le censure ricorsuali non rispettano le esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF e non possono quindi essere vagliate nel merito.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente sostiene di non avere in realtà presentato alla CARP un'istanza di revisione, bensì un reclamo per un ingiustificato ritardo a statuire e per il fatto che i suoi difensori nel procedimento penale avrebbero violato la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61). Adduce ch'essi gli avrebbero fornito una consulenza errata e tardiva.  
 
3.2. Anche con questa argomentazione il ricorrente non fa valere la violazione di determinate disposizioni del CPP in modo conforme all'art. 42 cpv. 2 LTF, ma solleva contestazioni che esulano dall'oggetto del litigio. Disattende che contro la sentenza di primo grado del 7 settembre 2023 era dato il rimedio dell'appello (art. 398 segg. CPP) e che il ritiro dell'appello principale da parte del PP ha comportato la decadenza del suo appello incidentale (art. 401 cpv. 3 CPP). Omette di considerare che la CARP ha perciò stralciato dai ruoli la procedura di appello. In tali circostanze, poiché la Corte cantonale si è pronunciata sul procedimento di appello mediante la decisione di stralcio, un ritardo a statuire o un diniego di giustizia non entra in considerazione (DTF 105 III 107 consid. 5a; sentenza 5A_918/2012 del 18 febbraio 2013 consid. 5.1.1).  
Contro la sentenza di primo grado passata in giudicato era quindi dato soltanto il rimedio giuridico straordinario della revisione. Al riguardo, la CARP si è pronunciata sulle argomentazioni sollevate dal ricorrente nell'istanza del 27 giugno 2024, negando l'esistenza di un motivo di revisione. Ha quindi respinto, esponendone i motivi, la richiesta di annullare la sentenza del 7 settembre 2023 della Corte delle assise criminali (cfr. art. 413 CPP). Come visto, il ricorrente non sostanzia al riguardo una violazione degli art. 410 segg. CPP (cfr. consid. 2.2). 
 
3.3. Quanto alle asserite, generiche, violazioni delle regole professionali da parte dei suoi avvocati difensori e alla sua richiesta di infliggere loro delle sanzioni, le questioni concernono semmai un ipotizzato procedimento disciplinare (cfr. art. 12 segg. LLCA; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3aed. 2023, n. 7 all'art. 128 CPP). Esse esulano quindi dall'oggetto del presente litigio e non devono essere vagliate in questa sede.  
 
4.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e andrebbero quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF). Viste le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Un esemplare di questa sentenza si trova a disposizione del ricorrente presso il Tribunale federale. 
 
 
Losanna, 9 gennaio 2026 
 
In nome della I Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Muschietti 
 
Il Cancelliere: Gadoni