Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_113/2025
Sentenza del 13 febbraio 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata l'11 dicembre 2024 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.296).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione dell'11 dicembre 2024, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico del 13 settembre 2024. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale.
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
3.
Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa (art. 100 cpv. 1 LTF). I termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF), fatta eccezione per una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF (DTF 119 II 86 consid. 2a). Secondo l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF, i termini ricorsuali sono sospesi dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Giusta l'art. 44 cpv. 1 LTF, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione decorrono a partire dal giorno successivo.
4.
In concreto, la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente il 18 dicembre 2024, motivo per cui il termine ricorsuale ha iniziato a decorrere dal 3 gennaio 2025 ed è scaduto il 3 febbraio 2025 (art. 45 cpv. 1 LTF). Il ricorso, inoltrato soltanto il 7 febbraio 2025, come risulta dal timbro postale (cfr. art. 48 cpv. 1 LTF), è di conseguenza manifestamente tardivo.
5.
Il ricorrente presenta una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF.
La domanda di restituzione del termine deve adempiere le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, segnatamente per quanto concerne l'indicazione dell'inizio e della fine dell'impedimento, e deve essere accompagnata dai mezzi di prova idonei ad attestare l'impedimento invocato (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2b; sentenza 6B_1224/2020 del 1° febbraio 2021; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3a ed. 2020, n. 20 ad art. 50 LTF).
6.
Nel suo ricorso, il ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di restituzione del termine ricorsuale che si starebbe riprendendo da una "bruttissima influenza" e che pure il suo avvocato sarebbe "degente" fino al 20 febbraio 2025.
La malattia può essere considerata come un impedimento non colpevole ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF e quindi consentire la restituzione di un termine se rende oggettivamente o soggettivamente impossibile al ricorrente o al suo rappresentante legale di agire per conto proprio o di incaricare un terzo di agire per conto suo entro il termine (DTF 119 II 86 consid. 2a; sentenza 7B_348/2024 del 3 giugno 2024 consid. 2.1). Per comprovare un tale impedimento, l'invio di certificati medici che attestano un'incapacità lavorativa completa non è sufficiente (cfr. sentenze 6B_210/2024 del 2 luglio 2024 consid. 2.4 e 6B_305/2024 del 25 aprile 2024 consid. 3.2 con i rispettivi rinvii).
Il ricorrente allega al suo ricorso un certificato medico del 10 gennaio 2025, il quale si limita ad attestare una sua incapacità lavorativa fino a quella data, senza tuttavia indicare l'inizio dei suoi (non meglio specificati) "problemi di salute", e non produce alcuna prova a sostegno dell'asserita (e non meglio specificata) "degenza" del suo rappresentante legale. La richiesta di restituzione del termine ricorsuale va pertanto respinta.
7.
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile poiché tardivo e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
La domanda di restituzione del termine è respinta.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 febbraio 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara