Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1357/2024  
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Kölz, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ AG, 
patrocinata dall'avv. Flavio Amadò, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 novembre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.234). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 28 novembre 2016, l'Ufficio di esecuzione di Locarno ha segnalato al Ministero pubblico del Cantone Ticino B.________, cittadino germanico nato nel 1940, evidenziando che a suo carico sussistevano debiti per oltre fr. 35 mio, che il suo legale aveva dichiarato, nel corso del verbale interno delle operazioni di pignoramento di data 8 settembre 2016, che il predetto non possedeva beni pignorabili e non disponeva di alcuna entrata, che tutte le spese del debitore sarebbero state pagate dalla C.________ AG, tramite una carta di credito (con limite mensile di fr. 45'000.--) di cui il debitore era titolare, che B.________ risultava membro del consiglio di amministrazione, rispettivamente socio gerente (ma non azionista) della C.________ AG, della D.________ SA e della E.________ GmbH e che per tali attività il citato non avrebbe ricevuto indennità alcuna.  
L'allora procuratore pubblico ha registrato la denuncia (inc. MP 2016.10298) per i reati di bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e di inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento. 
 
A.b. Con esposto del 22 dicembre 2016, F.________ ha denunciato B.________ per i suddetti reati, costituendosi accusatrice privata. Ha indicato che avrebbe avuto nei suoi confronti pretese accertate giudizialmente per l'importo di fr. 2 mio, oltre interessi, spese giudiziarie e ripetibili, in relazione ad una compravendita di un immobile non realizzatasi. Nel corso del mese di settembre 2013, B.________ avrebbe subito la realizzazione dei propri beni. I fondi sarebbero stati acquistati da G.________ AG. I beni mobili (tra cui autovetture e le quote sociali della E.________ GmbH) sarebbero tutti stati acquistati dal patrocinatore di B.________. La denunciante avrebbe avviato una prima procedura esecutiva sfociata in un attestato di carenza beni perché il debitore non sarebbe stato in possesso di beni pignorabili. Una seconda esecuzione sarebbe sfociata in un altro attestato di carenza beni. Il debitore, che tra l'altro sarebbe stato amministratore e gerente di diverse società e titolare di una carta di credito con limite mensile di fr. 45'000.-- (in ragione delle sue entrate annuali di fr. 650'000.--), avrebbe occultato beni.  
 
A.c. Il 21 aprile 2017, il procuratore pubblico ha decretato l'apertura dell'istruzione nei confronti di B.________ per bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento e per inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione e fallimento in merito ai fatti oggetto della segnalazione del 28 novembre 2016 dell'Ufficio di esecuzione e della denuncia del 22 dicembre 2016 di F.________.  
 
A.d. Nell'ambito di questa procedura, il procuratore pubblico ha ordinato, in data 29 novembre 2018, la perquisizione della A.________ AG, di cui B.________ era l'unico membro del consiglio di amministrazione, ed il sequestro di tutto quanto di importanza per il procedimento penale.  
 
A.e. Con giudizio del 25 giugno 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (in seguito: la Corte dei reclami penali o la Corte cantonale), in accoglimento del reclamo presentato l'11 dicembre 2019 da F.________ - che nel corso del procedimento aveva ripetutamente chiesto il sequestro dei conti bancari riferibili all'imputato per garantire le sue pretese risarcitorie -, ha riconosciuto la denegata giustizia del magistrato inquirente e ha dato ordine a quest'ultimo di procedere senza indugio nei suoi incombenti, ovvero di chiarire celermente l'esistenza di indizi dei reati ipotizzati, per poi semmai procedere all'adozione di sequestri.  
 
A.f. Con decreto del 1° luglio 2020, il procuratore pubblico ha disposto - all'indirizzo di G.________ AG e/o di G.________ (Svizzera) SA e/o di G.________ AG - l'identificazione delle relazioni riconducibili alla A.________ AG, citando in particolare il conto bancario yyy, ed il sequestro della documentazione e di ogni avere in essere.  
L'8 luglio 2020, la banca ha trasmesso al magistrato inquirente gli atti richiesti inerenti ai conti della A.________ AG. 
 
A.g. Con giudizio del 26 novembre 2020, la Corte dei reclami penali ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato da B.________ e dalla A.________ AG contro il decreto del 1° luglio 2020 e ha rinviato gli atti dell'incarto al magistrato inquirente per procedere ai suoi incombenti. Ha ritenuto in sostanza che la motivazione a giustificazione dell'ordine del 1° luglio 2020 non fosse sufficiente. Gli indizi legittimanti la misura cautelare del sequestro dovevano infatti dettagliarsi, non restare allo stadio della generica ipotesi, come se si fosse ancora stati nelle primissime fasi del procedimento. Il fatto che, come veniva indicato nell'ordine, non fosse stata apportata la necessaria chiarezza sulla reale proprietà della A.________ AG, in apparenza detenuta dalla società di diritto inglese A.________ Ltd (i cui proprietari sarebbero stati formalmente due cittadini inglesi), non fondava, di per sé, indizi di colpevolezza. Il magistrato inquirente avrebbe dovuto procedere ad approfondire i rapporti tra l'imputato e la società medesima. La A.________ AG era peraltro, formalmente, terza, di modo che per disporre il sequestro dei suoi averi occorreva tenere conto dell'art. 70 cpv. 2 CP, rispettivamente del principio della trasparenza. Il pubblico ministero nulla aveva detto in merito e non si era espresso neppure sulla proporzionalità del provvedimento.  
 
A.h. Con decreto del 10 gennaio 2021, il procuratore pubblico ha esteso l'istruzione a carico di B.________ al reato di amministrazione infedele.  
 
A.i. Il medesimo giorno, il magistrato inquirente ha aperto l'istruzione nei confronti di H.________, moglie di B.________, per bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento in relazione ai medesimi fatti.  
 
A.j. Il 10 febbraio 2021, il pubblico ministero ha disposto il sequestro di ogni avere in essere sul conto yyy (comprese le cassette di sicurezza) intestato alla A.________ AG.  
 
A.k. Con giudizio del 10 giugno 2021, la Corte dei reclami penali ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato da B.________ e dalla A.________ AG contro il decreto del 10 febbraio 2021.  
 
B.  
Con istanza del 21 giugno 2024, la A.________ AG ha domandato il dissequestro degli averi oggetto della misura cautelare. Il procuratore pubblico ha respinto l'istanza con decreto del 9 agosto 2024. 
Con sentenza del 4 novembre 2024, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo presentato dalla A.________ AG contro il decreto del 9 agosto 2024. 
 
C.  
La A.________ AG (in seguito: la ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che sia dato ordine al Ministero pubblico del Cantone Ticino di procedere con il dissequestro, a suo favore, dell'importo depositato sul conto del Ministero pubblico presso la banca I.________, zzz (l'equivalente di fr. 848'652.--). In via subordinata, la ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi. 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).  
 
1.2. Il sequestro penale costituisce una decisione incidentale, motivo per cui il ricorso è ammissibile soltanto qualora si sia in presenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 143 IV 175 consid. 2.3; 141 IV 289 consid. 1.2). Da una misura cautelare quale il sequestro o, come in concreto, il rifiuto di revocarlo, scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre liberamente dei suoi valori patrimoniali per la durata del provvedimento (DTF 128 I 129 consid. 1 e riferimenti; sentenza 1B_123/2022 del 9 agosto 2022 consid. 1; per quanto riguarda invece il sequestro di oggetti destinati a essere utilizzati come mezzi di prova, cfr. sentenza 7B_148/2023 del 13 luglio 2023 consid. 4.2.2). Nella fattispecie, la ricorrente, quale titolare della relazione bancaria posta sotto sequestro e avendo partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore (art. 81 cpv. 1 lett. a LTF), ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF) ed è legittimata a ricorrere (cfr. DTF 133 IV 278 consid. 1.3; sentenza 1B_623/2022 del 1° giugno 2023 consid. 2).  
 
1.3. Rivolto contro una sentenza emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è ammissibile.  
 
1.4. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, motivo per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili: ciò vale anche per gli ordini di sequestro d'oggetti o di valori patrimoniali (DTF 140 IV 57 consid. 2.2 e rinvii). Qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente siano manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 143 IV 316 consid. 3.3 e rinvii).  
 
2.  
La ricorrente presenta, dalle pagine 6 a 9 del suo ricorso, "una breve esposizione della procedura innanzi alla CRP" (Corte dei reclami penali), volta ad evidenziare "un aspetto contraddittorio fondamentale che concorre (...) a rendere lesivo del diritto il mantenimento del sequestro (...) ", senza però far valere un accertamento inesatto dei fatti (art. 97 LTF). Visto che per la sussunzione giuridica la Corte cantonale si è fondata sul riassunto dei fatti, non contestato dalla ricorrente, e del quale quest'ultima non dimostra l'arbitrarietà, il Tribunale federale si fonda su questi fatti (art. 105 cpv. 1 LTF). Per il resto, dal momento che la ricorrente solleva nuovamente la presupposta contraddizione nell'ambito della violazione del diritto di cui si prevale in seguito, tale argomentazione verrà esaminata insieme alle sue censure (cfr. consid. 3.4.3 infra).  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente invoca la violazione del principio della celerità, la quale condurrebbe alla levata del sequestro penale.  
 
3.2. L'art. 5 CPP concretizza il principio della celerità della procedura penale, disponendo che le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati (cfr. art. 5 cpv. 1 CPP). Questo principio (cfr. anche art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU) vale sia per le autorità di perseguimento penale (art. 12 e 15 segg. CPP) sia per le autorità giudicanti (art. 13 e 18 segg. CPP).  
Una violazione del principio della celerità può condurre a una riduzione della pena, talvolta a un'esenzione dalla pena e solo in ultima ratio, nei casi estremi, a un abbandono del procedimento (DTF 143 IV 49 consid. 1.8.2, 373 consid. 1.4.1) o a una sua sospensione (DTF 133 IV 158 consid. 8). La lesione dell'imperativo della celerità può anche comportare il risarcimento del danno o la riparazione del torto morale (cfr. al riguardo SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4a ed. 2023, n. 3 ad art. 5 CPP). Il Tribunale federale interviene nella valutazione della sanzione per la violazione del principio della celerità soltanto se l'autorità ha ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, violando quindi il diritto federale (DTF 143 IV 373 consid. 1.4.1).  
 
3.3. Nella fattispecie, la Corte dei reclami penali ha ravvisato una violazione del principio della celerità, ritenendo che dalla sua sentenza del 10 giugno 2021 (cfr. lett. A.k supra) in poi non erano stati esperiti atti istruttori di rilievo. Di una tale lesione si doveva tener conto nel giudizio di merito nell'ambito della fissazione della pena. Non spettava alla Corte cantonale disporre dissequestri in ragione, unicamente, della violazione di detto principio. Per il resto, competeva al magistrato inquirente determinare il danno della/e parte/i lesa/e ed i ricavi delle malversazioni rimproverate agli imputati (B.________ e H.________) (cfr. sentenza impugnata, pp. 26-27).  
 
3.4.  
 
3.4.1. La ricorrente sostiene che la violazione del principio della celerità dovrebbe condurre alla sospensione della procedura penale, ossia in concreto alla revoca del sequestro, ordinato per la prima volta nel 2020. Va tuttavia ricordato che in caso di violazione del principio della celerità, i procedimenti possono essere sospesi solo in casi estremi in cui il ritardo della procedura ha causato un pregiudizio di eccezionale gravità (DTF 133 IV 158 consid. 8). Ora, la ricorrente non sostanzia che queste condizioni sarebbero adempiute. Tale non è il caso nella fattispecie in esame, giacché la ricorrente adduce che "il mantenimento del sequestro comporterebbe un inammissibile ritardo della definizione del destino degli importi sequestrati". Questo non costituisce un pregiudizio di eccezionale gravità ai sensi della giurisprudenza. Per di più, non si intravede - e non è neppure allegato - alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità inferiore nel ritenere che spetta al giudice di merito, se del caso, tener conto della lesione del principio della celerità nella fissazione della pena. L'eventuale constatazione, nel giudizio di merito, della violazione del principio della celerità potrà anche avere un'incidenza sulla ripartizione dei costi e delle spese in vista di un risarcimento morale (DTF 129 V 411 consid. 1.3 e rinvii). In determinate circostanze, se sono soddisfatte le condizioni per la responsabilità civile della Confederazione o dei Cantoni per un atto illecito, può essere preso in considerazione il risarcimento dei danni per il ritardo nella decisione.  
 
3.4.2. La ricorrente, sempre sotto il profilo della violazione del principio della celerità, citando in maniera generica la giurisprudenza secondo la quale in caso di sequestro col tempo l'istruttoria deve rafforzarne i presupposti (DTF 122 IV 91 consid. 4; sentenza 7B_366/2023 del 14 febbraio 2024 consid. 3.2.1 e rinvii), fa valere che nella prima sentenza della Corte dei reclami penali del 26 novembre 2020, a lei favorevole, si faceva riferimento non solo all'obbligo di motivare l'ordine di sequestro, ma anche a quello di confrontarsi con le argomentazioni della difesa degli imputati, confronto che dal 2020 ad oggi non sarebbe ancora avvenuto, motivo per cui, in concreto, non si giustificherebbe più il mantenimento del sequestro.  
Ora, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, nella sentenza del 10 giugno 2021 (cfr. lett. A.k supra) - con la quale la Corte cantonale ha respinto, per quanto ricevibile, il gravame presentato dalla stessa contro il decreto di sequestro del 10 febbraio 2021 -, i magistrati hanno tenuto conto delle spiegazioni di B.________ rese nel corso del procedimento penale in merito alla non rilevanza penale - come da lui sostenuto - della costruzione societaria descritta dal Ministero pubblico. Hanno ritenuto che dagli atti dell'incarto risultavano circostanze che fondavano indizi sufficienti dei reati ipotizzati nei confronti di B.________ (cfr. sentenza impugnata, pp. 10 segg.). La ricorrente non allega - né tanto meno dimostra - che la Corte cantonale, riferendosi nella sentenza impugnata a quanto deciso precedentemente, abbia accertato i fatti in modo arbitrario o violato il diritto (cfr. art. 97 cpv. 1 LTF). Il fatto che dalla sentenza del 10 giugno 2021 in poi non siano stati esperiti "atti istruttori di rilievo" non giustifica di per sé il dissequestro, come già detto (cfr. consid. 3.4.1 supra).  
 
3.4.3. La ricorrente sostiene che siccome dalla prima sentenza della Corte dei reclami penali (del 26 novembre 2020) - in cui era stato ritenuto che i motivi a fondamento del sequestro non fossero sufficienti per giustificare una tale misura coercitiva (cfr. lett. A.g supra) - fino ad oggi, non sono stati esperiti atti istruttori di rilevanza, ed essendo state le prove offerte dall'imputato principale (B.________) rimaste inconsiderate e senza le verifiche fattuali chieste nel 2020 proprio dalla Corte cantonale, si sarebbe in presenza di una accresciuta contraddizione da parte della stessa Corte, la quale prima avrebbe negato il sequestro (nel 2020) e poi lo avrebbe confermato sulla base degli stessi elementi sia nella sentenza del 10 giugno 2021 che in quella impugnata.  
Con una simile argomentazione, la ricorrente si confronta di nuovo, sostanzialmente, con quanto deciso nella sentenza - definitiva - del 10 giugno 2021. La sua argomentazione è pertanto irricevibile. In tutti i casi, contrariamente a quanto da lei asserito, la Corte cantonale non si è basata sugli stessi elementi di quelli della sentenza del 2020, ma ha tenuto conto delle indicazioni risultanti dall'incarto, in particolare delle spiegazioni dell'imputato B.________, come già detto. Su questa base, non si rileva neppure una contraddizione da parte della Corte nel fatto di aver ritenuto, nella sentenza impugnata, che le conclusioni di cui al giudizio del 10 giugno 2021 erano "ad oggi ancora del tutto valide". In particolare, la ricorrente non sostiene che i giudici cantonali non abbiano tenuto conto di presunte nuove prove a discarico contenute nell'incarto, ma si limita a sostituire la propria valutazione a quella della Corte, il che non è sufficiente per dimostrare l'arbitrarietà dei fatti accertati nella sentenza impugnata. 
 
4.  
 
4.1. La ricorrente censura la violazione del principio della proporzionalità.  
 
4.2. Un provvedimento di sequestro può apparire sproporzionato se il procedimento in cui è coinvolto si trascina senza una motivazione sufficiente (ATF 132 I 229 consid. 11.6). Questo aspetto viene esaminato in particolare in relazione alla fase dell'indagine, alla complessità del caso, al numero di parti, agli elementi estranei e agli atti di indagine in corso (sentenza 7B_366/2023 citata consid. 3.2.2 e rinvii). Se del caso, può essere fissato un periodo di tempo ragionevole per l'adozione delle misure necessarie e per il completamento dell'indagine; tuttavia, questa opzione non è sempre disponibile, in particolare quando il ritardo è dovuto ai risultati delle rogatorie all'estero (sentenza 1B_401/2013 del 13 febbraio 2014 consid. 2.1 in fine).  
La proporzionalità del sequestro è valutata anche alla luce della gravità del provvedimento in questione e della misura in cui i diritti fondamentali dell'interessato saranno violati; è necessario trovare un equilibrio tra gli interessi privati di quest'ultimo e gli interessi pubblici associati all'azione penale (sentenza 7B_366/2023 citata consid. 3.2.2 e rinvii). 
Inoltre, la misura deve rimanere in rapporto adeguato con i proventi del reato (ATF 130 II 329 consid. 6; sentenza 7B_366/2023 citata consid. 3.2.2 e rinvii). 
 
4.3. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha ribadito quanto deciso nella sua precedente sentenza (del 10 giugno 2021). In essa, aveva ritenuto che era manifesto che la costruzione societaria in questione era finalizzata a celare il fatto che B.________ fosse il proprietario delle varie società, ed in particolare della ricorrente, a lui riconducibili, ovvero a farlo risultare privo di reddito, e questo per pregiudicare i suoi creditori. Le varie operazioni di compravendita indicate, rispettivamente il Dienstleistungsvertrag (contratto che prevedeva "management fees" mensilmente fatturate dalla C.________ AG alla ricorrente in ragione di fr. 20'000.-- al mese) erano infatti chiaramente state uno stratagemma utilizzato per dissimulare l'effettiva proprietà della ricorrente, unica società operativa del gruppo. Così facendo, B.________ aveva potuto attuare un sistema di remunerazioni a suo favore che, per come erano state concepite e concretizzate, sfuggivano alla possibilità di un pignoramento. Le spiegazioni rese dall'imputato in merito alla correttezza, ovvero alla non rilevanza penale, della costruzione societaria non erano sufficienti, a quello stadio del procedimento penale, per smentire detta conclusione. Oggettivamente tale costruzione societaria, con il coinvolgimento di uomini di paglia, aveva in effetti permesso a B.________, con oltre fr. 35 mio di debiti ed attestati di carenza beni, di risultare privo di patrimonio pignorabile. Ciò che bastava per ritenere giustificato il provvedimento cautelare anche dal profilo della proporzionalità, in ragione segnatamente dei danni provocati ai suoi creditori (tra cui anche la denunciante F.________, creditrice di oltre fr. 2 mio), rispettivamente in considerazione delle remunerazioni occulte ricevute dallo stesso. In dette circostanze, in difetto di altro patrimonio sequestrabile dell'imputato, a ragione il magistrato inquirente, in applicazione dell'art. 71 cpv. 3 vCP (nella sua versione anteriore al 1° gennaio 2024 [disposizione sostituita dall'art. 263 cpv. 1 lett. e CPP]), richiamato il principio della trasparenza, aveva disposto il sequestro del conto bancario della ricorrente, ordine che era stato dettagliatamente motivato (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.1).  
La Corte cantonale ha indicato che le conclusioni a cui era giunta in questa sentenza erano ancora del tutto valide (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.3). 
 
4.4.  
 
4.4.1. Sulla base di quanto precede, la ricorrente pretende invano che i giudici cantonali non si sarebbero espressi sulla lesione del principio della proporzionalità da lei invocata e che avrebbero perciò violato il suo diritto di essere sentita (la cui nozione verrà spiegata in seguito [cfr. consid. 5.2 infra]). Risulta infatti dalla sentenza impugnata che l'autorità inferiore si è espressa in merito al principio della proporzionalità in riferimento a quanto aveva deciso precedentemente e precisando che le conclusioni alle quali era giunta rimanevano valide. Una tale motivazione permette di cogliere la portata della decisione al riguardo ed è pertanto sufficiente.  
 
4.4.2. La misura del sequestro si giustifica, in casu, dal profilo della proporzionalità (cfr. art. 197 cpv. 1 lett. c e d CPP), tenuto conto dell'interesse pubblico e delle circostanze, in particolare dei danni provocati da B.________ alle società da lui gestite quale amministratore, così come ai suoi creditori, attraverso la dissimulazione, a partire dal 2014, delle remunerazioni a lui pervenute a titolo di "management fees" - fatturate dalla C.________ AG alla ricorrente - in ragione di almeno fr. 20'000.-- al mese. D'altro canto, la ricorrente indica non avere più alcuna attività operativa od altrimenti alcuna ulteriore ragione d'essere (cfr. ricorso cantonale, p. 5, cifra 20), per cui, anche dal punto di vista di una eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, il sequestro penale risulta proporzionato.  
Per quanto riguarda la durata del sequestro, se è vero che dalla sentenza del 10 giugno 2021 in poi non sono stati esperiti atti istruttori di rilievo, va tuttavia rilevato che non solo la ricorrente non allega essersi lamentata, in questo lasso di tempo, della lentezza delle indagini (lo ha fatto solo nell'ambito della procedura aperta a seguito della sua istanza di dissequestro del 21 giugno 2024), ma essa stessa ha inoltre indicato che l'istruttoria sarebbe ancora lontana dall'essere conclusa e che sarebbe lecito supporre che gli imputati potrebbero portare ulteriori elementi a supporto delle loro tesi, proporre istanze probatorie etc. (cfr. ricorso cantonale, p. 4, cifra 14). A questo si aggiunge il fatto che, seppure siano passati più di 7 anni dall'apertura del procedimento nei confronti di B.________ (rispettivamente più di quattro anni dal sequestro ordinato sul conto bancario yyy della ricorrente), il sequestro penale si giustifica anche per un lungo periodo se sussiste, come in concreto, una probabilità di confisca, rispettivamente di risarcimento equivalente (cfr. sentenza 1B_281/2020 del 13 agosto 2020 consid. 2.1 e rinvii), ricordando che una tale misura provvisoria non pregiudica la confisca, le cui condizioni saranno esaminate dal giudice di merito (cfr. art. 70 CP). 
Infine, va sottolineato che se una misura provvisoria, quale il sequestro penale, appare indebitamente prolungata, si può comunque fissare un periodo di tempo ragionevole per prendere le misure necessarie e concludere l'indagine. In casu, la Corte cantonale ha invitato il procuratore pubblico a "voler concludere più che celermente il procedimento" (cfr. sentenza impugnata, consid. 4.4); una tale incombenza appare sufficiente nella fattispecie e anche fattibile (contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza 1B_179/2019 di cui si prevale la ricorrente e nella quale il Tribunale federale ha indicato che il ritardo era dovuto ai risultati di una rogatoria all'estero e che ciò rendeva impossibile la chiusura dell'istruzione in un tempo ragionevole [consid. 3.2]). Il magistrato inquirente è comunque nuovamente invitato, in questa sede, a procedere senza indugio a tal fine.  
La censura di violazione del principio della proporzionalità deve perciò essere respinta. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente lamenta ancora una violazione del suo diritto di essere sentita, siccome i giudici cantonali non si sarebbero minimamente espressi sulla sua domanda di dissequestro (parziale) per ciò che atteneva ai costi di sussistenza a cui essa doveva far fronte annualmente (per un totale di fr. 30'492.50 dal 2021 ad oggi).  
 
5.2. Il diritto di essere sentito (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) esige che l'autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione (DTF 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 IV 245 consid. 4.3). Questa garanzia impone all'autorità di motivare il suo giudizio. La motivazione è sufficiente quando gli interessati possono cogliere la portata della decisione e, se del caso, impugnarla con cognizione di causa, permettendo altresì all'istanza di ricorso di esaminarne la fondatezza. L'autorità deve quindi almeno succintamente esporre le argomentazioni su cui si è fondata; non occorre che esamini espressamente ogni allegazione in fatto e in diritto sollevata, potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 144 IV 386 consid. 2.2.3; 142 II 154 consid. 4.2).  
 
5.3. La Corte cantonale ha spiegato che F.________, costituitasi accusatrice privata nel procedimento penale contro B.________, aveva indicato, nell'esposto di denuncia del 22 dicembre 2016, che avrebbe avuto nei confronti dell'imputato pretese accertate giudizialmente per l'importo di fr. 2 mio, importo ben superiore alla somma di fr. 850'000.-- sequestrata alla ricorrente, di modo che non si giustificava neppure un dissequestro parziale (cfr. sentenza impugnata, p. 27). Da questa motivazione risulta con sufficiente chiarezza la ragione per cui l'autorità precedente ha respinto la domanda di levata parziale del sequestro formulata a titolo subordinato nel ricorso cantonale (conclusione 1.b). Poco importa che non sia stato specificamente fatto riferimento alle spese di gestione di cui la ricorrente chiedeva il dissequestro. Ricordato che la Corte cantonale non era tenuta a pronunciarsi esplicitamente su ogni singola obiezione difensiva sollevata, essa si è quindi espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo alla ricorrente di impugnarlo in questa sede con cognizione di causa. La Corte cantonale non ha pertanto violato il suo diritto di essere sentita.  
 
6.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono le soccombenze e vanno perciò poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino