Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1456/2024  
 
 
Sentenza del 10 febbraio 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 29 novembre 2024 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.297). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 22 ottobre 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata il 6 ottobre 2024 da A.________ nei confronti della ex moglie e di ignoti, da identificare segnatamente nei membri dell'équipe educativa dell'Associazione B.________, non ritenendo sussistere gli estremi per l'apertura di un procedimento penale. 
 
B.  
Con decisione del 29 novembre 2024, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 22 ottobre 2024 e ha posto a suo carico la tassa di giustizia e le spese. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un "ricorso" al Tribunale penale federale del 23 dicembre 2024, chiedendo in buona sostanza che la stessa venga annullata e che venga aperto un procedimento penale. 
Il 30 dicembre 2024, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza. 
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). 
 
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1142/2024 del 19 novembre 2024 consid. 1.1).  
In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. 
 
1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
In concreto, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. 
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 febbraio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara