Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_168/2025
Sentenza del 13 marzo 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Kölz,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 gennaio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.223).
Fatti:
A.
Il 27 giugno 2024, A.________, municipale del Comune di X.________, ha sporto denuncia/querela penale nei confronti dell'avv. B.________ per i reati di diffamazione e calunnia, dopo essere venuto a conoscenza del contenuto degli atti di causa (redatti dal querelato) inerenti alla vertenza civile intentata dal Comune di X.________ in data 18 maggio 2018 nei confronti della C.________ SA.
B.
Con decisione del 23 luglio 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, ritenuta prescritta l'azione penale, ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, che con sentenza del 13 gennaio 2025 ha respinto il reclamo.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Egli postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Ministero pubblico del Cantone Ticino al fine di avviare un'inchiesta penale a carico dell'avv. B.________ per i reati ipotizzati.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).
1.2. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.
1.3.
1.3.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).
1.3.2. Nel suo ricorso, il ricorrente solleva contestazioni di natura formale il cui esame può essere distinto dalla valutazione di merito, concernenti la presunta nullità del procedimento e della decisione emanata dal Procuratore pubblico così come della procedura svolta dinanzi alla Corte cantonale. Lamenta inoltre un diniego di giustizia formale e del diritto di essere sentito, adducendo che la Corte cantonale nella sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con le censure sollevate.
Ritenuto che la nullità di una decisione deve essere rilevata d'ufficio da ogni istanza (DTF 144 IV 362 consid. 1.4.3) e quindi anche dal Tribunale federale, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito (sentenza 6B_290/2017 e 6B_1187/2017 del 27 novembre 2017 consid. 3 con rinvii), tale censura risulta ammissibile. Lo stesso vale per la censura concernente il diniego di giustizia formale (cfr. consid. 1.3.1
supra). Inammissibile risulta invece il ricorso nella misura in cui il ricorrente, con le sue censure, intende rimettere in discussione il giudizio di merito. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.2
supra), gli è infatti preclusa.
1.4. La sentenza impugnata conferma il decreto di non luogo a procedere. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), contro la quale è di massima ammissibile il ricorso in materia penale. Il ricorso inoltrato è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è stato presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Il ricorrente censura la nullità del decreto di non luogo a procedere e ne deduce la conseguente nullità della sentenza impugnata con la quale tale decreto è stato confermato. Quale motivo di nullità, egli adduce che il Procuratore pubblico avrebbe violato il "segreto investigativo", notificando al denunciato sia la denuncia sia il decreto di non luogo a procedere.
2.2.
2.2.1. La censura non merita tutela. Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. b CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a procedere non appena accerta, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, che vi sono impedimenti a procedere. Quale impedimento a procedere ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 lett. b CPP vale segnatamente la prescrizione dell'azione penale (cfr. DTF 146 IV 68 consid. 2.1). Nel caso di emanazione di un decreto di non luogo a procedere, non vi è l'apertura di un'istruzione da parte del pubblico ministero (art. 308 seg. CPP). In mancanza di un'istruzione aperta, mal si comprende quindi come vi potrebbe essere una violazione del "segreto investigativo".
2.2.2. Il fatto che il magistrato inquirente, come critica il ricorrente, abbia notificato la denuncia e il decreto di non luogo a procedere al denunciato non raffigura in ogni caso un motivo di nullità.
Per giurisprudenza costante, infatti, una decisione è nulla solo quando il vizio è particolarmente grave ed è riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come l'incompetenza dell'autorità che ha statuito; errori relativi al merito di una decisione comportano la sua nullità unicamente in casi eccezionali (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 IV 197 consid. 1.3.2; sentenza 6B_381/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.6).
Il decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP) deve essere notificato alle parti (cfr. art. 310 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 321 cpv. 1 lett. a CPP; ANDRÉ VOGELSANG, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, n. 22 ad art. 310 CPP). Quale "parte" alla quale un decreto di non luogo a procedere deve essere notificato vale l'imputato (art. 104 cpv. 1 lett. a CPP), ossia colui che viene incolpato o accusato di un reato in una denuncia o in una querela (art. 111 cpv. 1 CPP). Il fatto che, nel caso di specie, la denuncia e il decreto di non luogo a procedere siano stati notificati all'avv. B.________, accusato di reati contro l'onore nella denuncia presentata dal ricorrente, non rappresenta pertanto un grave errore di procedura che comporterebbe la nullità di tale decreto. La censura si rivela manifestamente infondata.
3.
3.1. Il ricorrente censura un diniego di giustizia formale e una violazione del suo diritto di essere sentito. Adduce che la Corte cantonale, nella sentenza impugnata, non si sarebbe confrontata con l'eccezione di nullità da lui sollevata e con la sua domanda di estromissione delle scritture del denunciato dall'incarto.
3.2. Per quanto concerne la censura relativa alla nullità, la stessa risulta manifestamente infondata (cfr. consid. 2.2.2
supra). Pertanto, non è ravvisabile alcun diniego di giustizia formale nel fatto che la Corte cantonale, nella sentenza impugnata, non l'abbia trattata in maniera esplicita. Nemmeno è riscontrabile una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente. La Corte cantonale non era infatti tenuta ad esaminare espressamente ogni allegazione di fatto e di diritto sollevata dal ricorrente, ma poteva limitarsi, come per altro ha fatto, ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
Infine, per quanto concerne la domanda di estromissione delle "scritture" del denunciato dall'incarto, il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), omette di addurre perché la mancata trattazione di tale domanda da parte della Corte cantonale avrebbe avuto per lui una conseguenza negativa per l'esito della procedura. Ciò non risulta in ogni caso ravvisabile, ritenuto che la Corte cantonale, per confermare il decreto di non luogo a procedere a seguito della prescrizione dell'azione penale, non ha fatto riferimento alle citate scritture (tra l'altro nemmeno specificate) del denunciato.
4.
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo presentata dal ricorrente in questa sede.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso è priva d'oggetto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, a B.________ e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara