Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_375/2025  
 
 
Sentenza del 9 maggio 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Kölz, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Carcerazione di sicurezza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.91). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza dell'11 marzo 2025, la Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli e ripetuta pornografia. Lo ha condannato alla pena detentiva di 12 anni da espiare, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta nonché le misure sostitutive della carcerazione patite. La Corte cantonale ha ordinato nei suoi confronti un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. A.________ è stato interdetto a vita dall'esercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni (art. 67 CP). 
Il 12 marzo 2025, A.________ ha inoltrato alla Corte delle assise criminali l'annuncio d'appello. 
 
B.  
Con decisione dell'11 marzo 2025, la Corte delle assise criminali ha ordinato la carcerazione di sicurezza di A.________ fino all'11 giugno 2025 compreso. 
Con gravame del 18 marzo 2025, A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Con sentenza del 4 aprile 2025, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo e posto la tassa di giustizia e le spese a carico di A.________. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 29 aprile 2025. In via principale, egli chiede l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 4 aprile 2025 e della decisione della Corte delle assise criminali dell'11 marzo 2025, postulando la sua scarcerazione a fronte dell'imposizione di misure sostitutive che egli elenca nel ricorso, tra le quali l'obbligo di residenza nel territorio cantonale o, subordinatamente, presso la sua abitazione a X.________. In via subordinata, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte dei reclami penali per nuova decisione. 
Invitata ad esprimersi, la Corte dei reclami penali rinuncia a formulare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. La Procuratrice pubblica è rimasta silente. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Per questi motivi, il ricorso è di massima ammissibile.  
 
1.2. Nella misura in cui il ricorrente critica la motivazione della decisione della Corte delle assise criminali dell'11 marzo 2025, il ricorso risulta d'acchito inammissibile.  
L'oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale federale è infatti costituito unicamente da una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), in concreto dalla sentenza della Corte dei reclami penali, la quale sostituisce la decisione della Corte di primo grado in virtù dell'effetto devolutivo riconosciuto al reclamo (cfr. DTF 139 II 404 consid. 2.5; 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4; sentenza 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.3). 
 
2.  
Nella misura in cui il ricorrente, nella presente procedura ricorsuale, postula che venga svolto il suo interrogatorio, la richiesta va respinta. Di principio, infatti, una procedura probatoria (ex art. 55 seg. LTF) viene ordinata dal Tribunale federale unicamente in casi eccezionali (cfr. sentenze 7B_200/2022 del 9 novembre 2023 consid. 2.3.7; 6B_553/2022 del 16 settembre 2022 consid. 1.1). Non è questo il caso e nemmeno il ricorrente pretende che lo sia. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale una motivazione insufficiente della sentenza impugnata e una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).  
 
3.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è infatti tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
3.3. La sentenza impugnata adempie tali esigenze, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato la carcerazione di sicurezza. Ha in particolare esposto i gravi indizi di reato a carico del ricorrente, facendo riferimento al giudizio di condanna di primo grado, e i motivi per cui ha ritenuto dati un pericolo di recidiva e di fuga. Ha altresì rilevato che non entravano in considerazione eventuali misure sostitutive e che la durata della carcerazione risultava conforme al principio della proporzionalità. I motivi alla base del provvedimento coercitivo sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa.  
Per abbondanza, si rileva che la Corte cantonale, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non era tenuta ad esaminare espressamente ogni allegazione in fatto o in diritto da lui sollevata in sede cantonale, ma poteva invece limitarsi ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 146 IV 297 consid. 2.2.7; 141 IV 249 consid. 1.3.1 e rinvii), ciò che per il resto ha fatto. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). A tal fine, non è sufficiente ribadire l'argomentazione già proposta dinanzi all'autorità inferiore (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
4.2. Il Tribunale federale esamina liberamente le decisioni relative a provvedimenti coercitivi in materia di procedura penale, per cui la limitazione dei motivi di ricorso prevista dall'art. 98 LTF (misure cautelari) e il principio dell'allegazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, che va oltre le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, non sono applicabili (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3; 140 IV 57 consid. 2.2). Tuttavia, qualora si tratti di mere questioni di accertamento dei fatti e quindi della valutazione delle prove, esso interviene soltanto se gli accertamenti dell'istanza precedente sono manifestamente inesatti o svolti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 97 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 330 consid. 2.1, 316 consid. 3.3).  
 
4.3. Nella misura in cui il ricorrente censura in maniera generica un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, egli non dimostra perché, nel caso di specie, la Corte cantonale avrebbe svolto un tale accertamento. Manifestamente appellatoria, la censura ricorsuale risulta inammissibile (cfr. consid. 4.1 supra) e non va esaminata oltre.  
 
5.  
 
5.1. L'art. 212 cpv. 1 prima frase CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), o minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c). Il CPP prevede inoltre il rischio qualificato di recidiva (art. 221 cpv. 1bis CPP; v. al riguardo DTF 150 IV 149 e sentenze 7B_136/2025 del 4 marzo 2025 consid. 2.3 e 7B_1440/2024 del 5 febbraio 2025 consid. 4, entrambe destinate alla pubblicazione) e il rischio di commissione di un reato (art. 221 cpv. 2 CPP) quali ulteriori motivi di carcerazione.  
 
5.2. Secondo giurisprudenza costante, l'imputato condannato in primo grado che contesta la sua punibilità deve spiegare, nel suo ricorso al Tribunale federale, in che misura il giudizio di condanna di primo grado appaia chiaramente sbagliato rispettivamente in che misura sia da attendersi con una notevole probabilità una correzione del giudizio di condanna nell'ambito della procedura di appello (cfr. sentenze 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 2.2; 7B_493/2024 del 3 giugno 2024 consid. 5.1; 7B_71/2024 del 17 aprile 2024 consid. 3.1).  
 
5.3. La Corte cantonale ha ammesso l'esistenza di gravi indizi di commissione di crimini, richiamando il giudizio di condanna di primo grado.  
Nel suo ricorso, il ricorrente non rimette in discussione tale valutazione svolta dalla Corte cantonale con una motivazione conforme all'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 5.2 supra). In concreto, egli si limita infatti ad addurre di aver presentato annuncio di appello contro la sentenza di condanna di primo grado, siccome intenzionato a chiedere il proscioglimento da "buona parte dei reati" ritenuti dalla Corte di primo grado. Nella misura in cui il ricorrente, già in questa sede, sembra voler contestare la valutazione della sua credibilità svolta dalla Corte cantonale, ci si limita a rilevare che un esame approfondito della sentenza di primo grado non spetta al giudice della carcerazione, ma bensì unicamente al tribunale d'appello (sentenze 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 2.4; 1B_540/2022 del 17 novembre 2022 consid. 5.4.1 e rinvii), come rettamente rilevato dalla Corte cantonale.  
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, ammettendo l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico, avrebbe violato il diritto. 
 
6.  
 
6.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).  
 
6.2. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 7B_327/2025 del 25 aprile 2025 consid. 3.2; 7B_114/2025 del 26 febbraio 2025 consid. 3.2.1).  
La giurisprudenza ammette inoltre, anche se ciò non dispensa di tener conto dell'insieme delle circostanze pertinenti, che qualora l'imputato sia stato condannato in prima istanza a una pena considerevole, il rischio di un lungo soggiorno in carcere appare più concreto che durante l'istruzione (v. DTF 145 IV 503 consid. 2.2; sentenze 7B_327/2025 del 25 aprile 2025 consid. 3.2; 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 3.3; 7B_750/2023 del 3novembre 2023 consid. 2.2). 
 
6.3. Il ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 4.1 supra), non si confronta puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale la Corte cantonale ha confermato l'esistenza di un pericolo di fuga.  
La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente, nato nel 1957 in Italia, si è trasferito nel 1996 in Ticino quale amministratore delegato del centro nord-europeo di B.________. Nel 2013 ha acquisito la cittadinanza svizzera. La Corte cantonale ha ritenuto che il ricorrente, rimasto vedovo nel gennaio 2022, attualmente è pensionato, percepisce delle indennità (fr. 700.-- AVS; fr. 1'900.-- dalla locazione di un bar e fr. 3'400.-- dalla rendita pensionistica italiana) e dispone di risparmi in Italia per circa Euro 20'000.--, mentre non ha debiti. 
Nel suo ricorso al Tribunale federale, il ricorrente non contesta di non avere legami famigliari nel territorio elvetico. Limitandosi ad elencare le circostanze che, a suo dire, permetterebbero di ritenere un suo "forte legame sociale" in Svizzera, egli non rimette in discussione né si confronta con quanto accertato nella sentenza impugnata, e meglio che i suoi numerosi e importanti contatti all'estero, di natura personale e professionale, potrebbero facilmente indurlo a lasciare la Svizzera. Infine, il ricorrente non contesta di aver chiaramente dichiarato, in occasione del suo interrogatorio del 14 giugno 2024, la sua intenzione di lasciare la Svizzera quando "questa situazione finirà". Contrariamente a quanto sembra suggerire il ricorrente, la Corte cantonale non ha basato la sua valutazione circa il pericolo di fuga unicamente sulla pena detentiva di 12 anni pronunciata dalla Corte di primo grado, ma ha considerato tale aspetto nell'insieme delle circostanze pertinenti, in conformità con l'esposta giurisprudenza. 
Nella misura in cui il ricorrente tematizza la (possibile) richiesta di espiazione della pena inflittagli dalle autorità italiane, egli non si confronta puntualmente con il relativo considerando della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF). La Corte cantonale ha ritenuto che una tale richiesta non si oppone all'eventuale scelta del ricorrente di lasciare la Svizzera, ritenuto che tale condanna, per stessa ammissione del ricorrente, si sarebbe nel frattempo prescritta. In assenza di una motivazione conforme alle esposte esigenze (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 4.1 supra), la censura non va esaminata oltre.  
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto. 
 
6.4. Visto quanto precede, la questione a sapere se la Corte cantonale ha ritenuto a ragione data anche l'esistenza di un pericolo di recidiva in capo al ricorrente può rimanere indecisa (cfr. sentenze 7B_534/2024 del 29 maggio 2024 consid. 3.4; 7B_1009/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 5.5).  
 
7.  
 
7.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione di sicurezza.  
 
7.2. L'art. 237 cpv. 1 CPP prevede che il giudice competente ordina una o più misure meno severe in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. Secondo l'art. 237 cpv. 2 CPP sono misure sostitutive segnatamente: il versamento di una cauzione (lett. a); il blocco dei documenti d'identità e di legittimazione (lett. b); l'obbligo di dimorare e rimanere in un luogo o edificio determinato, nonché il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato (lett. c); l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico (lett. d); l'obbligo di svolgere un lavoro regolare (lett. e); l'obbligo di sottoporsi a un trattamento medico o a un controllo (lett. f); il divieto di avere contatti con determinate persone (lett. g). Questa lista non è esaustiva (DTF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1). In ogni caso, anche l'imposizione di altre possibili misure sostitutive presuppone che siano dati, come per la carcerazione preventiva o di sicurezza, gravi indizi di reato e un motivo di carcerazione (DTF 137 IV 122 consid. 2). In ossequio al principio costituzionale della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.; v. anche l'art. 212 cpv. 2 lett. c CPP), il provvedimento meno incisivo deve permettere di raggiungere lo stesso scopo della carcerazione (DTF 142 IV 367 consid. 2.1; 141 IV 190 consid. 3.1-3.3; sentenza 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 4.2 e rinvii). La carcerazione basata sul diritto penale processuale può essere ordinata o mantenuta solo quale "ultima ratio" (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.1 e rinvii).  
Giusta l'art. 237 cpv. 3 CPP, per sorvegliare l'adozione di tali misure sostitutive il giudice può disporre l'impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, tuttavia, la sorveglianza elettronica non permette, allo stadio attuale, di prevenire una fuga, ma unicamente di constatarla a posteriori (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 3.3; sentenze 7B_1051/2024 del 22 ottobre 2024 consid. 3.4.2; 7B_1009/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 6.3.2). 
 
7.3. La Corte cantonale ha indicato, seppur in maniera succinta, i motivi per i quali ha ritenuto che le misure sostitutive proposte dal ricorrente non sono sufficienti per ridurre in modo significativo il pericolo di fuga. Il ricorrente, con le sue censure, non dimostra perché tale valutazione violerebbe il diritto.  
Se da un lato è vero che il Giudice dei provvedimenti coercitivi, prima del dibattimento di primo grado, aveva ordinato e poi prorogato misure sostitutive della carcerazione preventiva, dall'altro lato tale circostanza non giustifica l'adozione di tali misure sostitutive (anche) nella situazione attuale. Come rettamente ritenuto dalla Corte cantonale, infatti, con l'emanazione della pena detentiva di 12 anni da parte della Corte di primo grado (in data 11 marzo 2025), la situazione personale del ricorrente è radicalmente mutata. 
Laddove il ricorrente postula l'impiego del monitoraggio elettronico in relazione alle misure sostitutive da lui proposte, la richiesta non può trovare accoglimento, ritenuto che, come già esposto, tale misura non permette di mitigare il pericolo di fuga (cfr. consid. 7.2 supra). Anche laddove il ricorrente richiede che gli venga imposto l'obbligo di presentarsi presso un ufficio pubblico quale misura sostitutiva, la richiesta non può essere accolta, trattandosi di una misura che dipende dalla sola volontà dell'interessato di sottoporvisi e che quindi non fornisce garanzie circa il rischio di fuga (cfr. sentenza 7B_1009/2023 del 6 febbraio 2024 consid. 6.3.2 e rinvii).  
Infine, per quanto concerne il ritiro dei documenti di legittimazione postulato dal ricorrente quale misura sostitutiva, si rileva che tale misura non permette di escludere il rischio di fuga, ritenuto che il ricorrente potrebbe senza particolari difficoltà lasciare il Cantone Ticino per recarsi in Italia, zona di confine per la quale notoriamente non occorre sottostare a particolari controlli come la presentazione di documenti di legittimazione. In effetti, con l'entrata della Svizzera nello spazio Schengen e la relativa abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, la misura sostitutiva del deposito dei documenti ha perso in parte la sua efficacia, per cui non può essere l'unico provvedimento per scongiurare il pericolo di fuga, soprattutto nel caso in cui l'imputato non voglia fuggire in luoghi lontani, ma nella vicina penisola (DTF 145 IV 503 consid. 3.2; sentenza 1B_417/2022 del 18 agosto 2022 consid. 5.2 e rinvii). 
Per i motivi sopra esposti, la rinuncia della Corte cantonale ad adottare delle misure sostitutive alla carcerazione di sicurezza resiste alle critiche ricorsuali. 
 
8.  
Il ricorrente non critica puntualmente la proporzionalità della durata della carcerazione (art. 42 cpv. 2 LTF), motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede. 
 
9.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 maggio 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara