Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_435/2025  
 
 
Sentenza del 16 giugno 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Koch, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________ AG, 
2. B.________ SpA, 
entrambe patrocinate dall'avv. Filippo Ferrari, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Denegata giustizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 aprile 2025 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.338). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. In data 14 marzo 2022, la A.________ AG e la B.________ SpA hanno sporto denuncia penale nei confronti di C.________, D.________ e E.________ per reati contro il patrimonio in relazione ad investimenti nel fondo lussemburghese F.________. La denuncia è stata registrata come incarto MP 2022.2444. Il 14 ottobre 2022, questo incarto è stato unito all'incarto MP 2021.11325 (incarto principale).  
 
A.b. Il 13 luglio 2023, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________, E.________, D.________ e G.________.  
 
A.c. Con sentenza del 5 giugno 2024 (inc. CRP 60.2023.140/193/194), la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha respinto il reclamo presentato il 13 giugno 2023 dalla H.________ Ltd (inc. 60.2023.140) e ha parzialmente accolto i reclami del 27 luglio 2023 della H.________ Ltd (inc. 60.2023.193) e della I.________ Ltd (inc. 60.2023.194), società che avevano denunciato fatti analoghi (inc. MP 2021.11325 e 2021.12180). Con la summenzionata sentenza, la Corte dei reclami penali ha annullato il decreto di abbandono del 13 luglio 2023 e ha rinviato gli atti al Procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti.  
Nell'ambito della summenzionata procedura di reclamo (inc. CRP 60.2023.140/193/194), il vicepresidente della Corte dei reclami penali, con lettera del 28 luglio 2023, ha comunicato ai legali della A.________ AG che il loro scritto del 27 luglio 2023, redatto per conto di quest'ultima, non veniva considerato quale reclamo contro il suddetto decreto di abbandono, trattandosi di uno scritto di semplice adesione alle conclusioni dei reclami presentati dalla H.________ Ltd e dalla I.________ Ltd. 
 
B.  
 
B.a. Il 10 dicembre 2024, il Procuratore pubblico, con riferimento agli incarti MP 2021.11325 (incarto principale), 2021.12180 e 2022.2444, ha promosso l'accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino. L'accusa è stata promossa congiuntamente nei confronti di C.________, E.________ e D.________, con la complicità di G.________ e J.________, per amministrazione infedele aggravata e ripetuta, e congiuntamente nei confronti di tutti gli imputati per riciclaggio di denaro ripetuto.  
L'atto d'accusa del 10 dicembre 2024 non è stato notificato alla A.________ AG e alla B.________ SpA. 
 
B.b. Il Procuratore pubblico ha indicato, in uno scritto del 10 dicembre 2024 al patrocinatore della A.________ AG e della B.________ SpA, che nel decreto di abbandono del 13 luglio 2023 (cfr. lit. A.b supra) si era rilevato che vi fossero seri dubbi sul fatto che la A.________ AG potesse essere considerata accusatrice privata. La A.________ AG in un primo tempo aveva inoltrato reclamo contro questa decisione, per poi ritirarlo. A mente del magistrato inquirente, il decreto di abbandono era quindi cresciuto in giudicato nei confronti della A.________ AG.  
 
B.c. Con reclamo dell'11 dicembre 2024, la A.________ AG e la B.________ SpA hanno rimproverato al Procuratore pubblico di averle estromesse a torto dalle decisioni formali di chiusura dell'istruzione e dall'atto d'accusa, lamentando in buona sostanza un diniego di giustizia.  
 
B.d. Con sentenza del 22 aprile 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, negata la legittimazione della B.________ SpA a presentare reclamo, ha accolto il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, e ha rinviato gli atti al Procuratore pubblico per procedere nei suoi incombenti nel senso dei considerandi.  
 
C.  
Avverso questa decisione, il Procuratore pubblico presenta un ricorso in materia penale, chiedendo in via principale di annullarla e di respingere il reclamo dell'11 dicembre 2024 della A.________ AG. In via subordinata, chiede di rinviare gli atti alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) è, sotto questo profilo, di massima ammissibile. La legittimazione ricorsuale del Procuratore pubblico ticinese può essere ammessa (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 3 LTF; cfr. DTF 142 IV 196 consid. 1.5.2; sentenza 1B_271/2021 del 1° aprile 2022 consid. 1.2 e rinvii).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dal ricorrente, incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). La seconda variante non entra qui in considerazione (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; 144 IV 127 consid. 1.3; 141 IV 284 consid. 2).  
Il pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). 
Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3). Un'eccezione a questa regola è data qualora la decisione di rinvio contenga disposizioni vincolanti che non lasciano alcuno spazio decisionale all'autorità inferiore (DTF 145 III 42 consid. 2.1; 145 V 266 consid. 1.3; 144 IV 321 consid. 2.3; sentenza 6B_897/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 1.3.1). 
Secondo la giurisprudenza, quando un'autorità cantonale annulla un decreto del pubblico ministero e gli rinvia la causa per nuova decisione, quest'ultimo subisce generalmente un pregiudizio irreparabile nella misura in cui si vede obbligato a emanare una decisione ch'egli considera contraria al diritto senza poterla rimettere in discussione in seguito (DTF 144 IV 377 consid. 1; sentenze 7B_347/2024 e 7B_256/2024 del 17 febbraio 2025 consid. 2.2.3 e 7B_171/2022 del 15 aprile 2024 consid. 1.2, entrambe con rinvii). 
 
1.2.2. Le condizioni di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 150 III 248 consid. 1.2; 150 II 346 consid. 2.4.3; 148 IV 155 consid. 1.1; sentenza 1B_29/2023 del 10 marzo 2023 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che tali decisioni possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF; DTF 150 III 248 consid. 1.2). Spetta al ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 150 III 248 consid. 1.2; 150 II 346 consid. 1.3.3; 148 IV 155 consid. 1.1).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Il ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, asserendo che l'accoglimento del reclamo per denegata giustizia e l'ingiunzione da parte della Corte cantonale al pubblico ministero di emanare una nuova decisione provocherebbe un pregiudizio irreparabile, ravvisato in una violazione del principio "ne bis in idem". Afferma che la Corte cantonale gli avrebbe imposto la continuazione del procedimento penale per il complesso di fatti oggetto della denuncia presentata da A.________ AG, fattispecie che sarebbe già stata oggetto di un definitivo giudizio di abbandono, non avendo la A.________ AG impugnato il relativo decreto.  
 
1.3.2. Con la sentenza del 22 aprile 2025 qui impugnata, la Corte cantonale ha accolto il reclamo per denegata giustizia e ha rinviato gli atti al magistrato inquirente. Secondo la Corte cantonale, il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa allegando gli atti istruttori formanti gli incarti MP 2021.11325 (H.________ Ltd [incarto principale]), 2021.12180 (I.________ Ltd) e 2022.2444 (A.________ AG e B.________ SpA). Ha ritenuto che la promozione dell'accusa pare quindi fondarsi anche sull'incarto MP 2022.2444, aperto in seguito della denuncia della A.________ AG e della B.________ SpA. Ha rilevato che, cionondimeno, nel testo dell'atto d'accusa la A.________ AG e la B.________ SpA, ovvero le fattispecie da loro denunciate, apparentemente non compaiono. In queste circostanze, la Corte cantonale ha riconosciuto una denegata giustizia del magistrato inquirente e gli ha rinviato gli atti, segnatamente per "chiarire l'apparente contraddizione" e per "procedere nei suoi incombenti emanando le decisioni di sua competenza".  
 
1.3.3. Nell'ordine impartito dalla Corte cantonale al Procuratore pubblico di chiarire l'apparente contraddizione circa il contenuto dell'atto d'accusa e di procedere nei suoi incombenti emanando le decisioni di sua competenza non è ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Come già esposto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (cfr. consid. 1.2.1 supra). Imponendo al Procuratore pubblico di chiarire l'apparente contraddizione circa il contenuto dell'atto d'accusa, la Corte cantonale non ha obbligato il magistrato inquirente ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che egli non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In particolare, il tenore della decisione di rinvio della Corte cantonale ("apparente contraddizione") lascia al magistrato inquirente un ampio spazio discrezionale sui provvedimenti da prendere. Per abbondanza, si rileva che l'invocato principio "ne bis in idem" potrà, se del caso, essere oggetto di valutazione nel seguito del procedimento penale (cfr. sentenza 6B_897/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 1.4.2). Tale principio costituisce infatti un impedimento al procedimento penale che deve essere considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti).  
Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF
 
2.  
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale alle opponenti, che non sono state invitate a presentare delle osservazioni sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a C.________, a E.________, a D.________ e a G.________. 
 
 
Losanna, 16 giugno 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara