Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_651/2025  
 
 
Sentenza del 21 agosto 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dagli avv.ti Tuto Rossi e Damiano Salvini, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Istanza di accertamento della nullità della sentenza di primo grado, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 12 giugno 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2025.78 [17.2025.1+32+131]). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con sentenza del 17 ottobre 2024, la Corte delle assise criminali ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetuta amministrazione infedele aggravata, truffa, ripetuta falsità in documenti e riciclaggio di denaro. Lo ha condannato a una pena di 5 anni e 6 mesi e ha pronunciato la sua espulsione dal territorio svizzero per la durata di 7 anni.  
 
A.b. Contro il giudizio di primo grado, A.________ ha adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. Dal canto suo, la Procuratrice pubblica ha presentato un appello incidentale.  
Contestualmente alla sua dichiarazione d'appello del 2 febbraio 2025, A.________ ha presentato, fra le altre questioni pregiudiziali sollevate, un'istanza tendente all'accertamento della nullità della sentenza di primo grado, per il fatto che quest'ultima, a suo dire, sarebbe stata pronunciata "da una Corte composta da Giudici e Giurati che hanno ammesso di essere ricusati". Come conseguenza subordinata al postulato accoglimento dell'istanza di accertamento della nullità della sentenza di primo grado, ha chiesto la sua scarcerazione immediata e il rinvio della causa al Tribunale penale cantonale. 
 
B.  
Con decisione del 12 giugno 2025, la Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza tendente all'accertamento della nullità della sentenza del 17 ottobre 2024 della Corte delle assise criminali. Di conseguenza, ha respinto le richieste di scarcerazione immediata e di rinvio della causa al Tribunale penale cantonale. 
 
C.  
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale. In via principale, chiede di annullarla e di accertare la nullità della decisione della Corte di primo grado del 15 ottobre 2024 concernente la domanda di ricusa e della conseguente sentenza di condanna del 17ottobre 2024. In via subordinata, chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuova decisione. In via ancor più subordinata, postula l'accoglimento del ricorso sussidiario in materia costituzionale, l'accertamento della nullità della decisione della Corte di primo grado del 15 ottobre 2024 concernente la domanda di ricusa e della conseguente sentenza di condanna del 17 ottobre 2024 oppure il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova decisione. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF), è diretto contro una decisione pregiudiziale notificata separatamente concernente la competenza della Corte di primo grado rispettivamente una domanda di ricusazione presentata nei confronti di tutti i membri di tale Corte (art. 92 cpv. 1 LTF) ed emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). L'istanza in questione tende inoltre all'accertamento della nullità della sentenza di primo grado, questione questa che deve essere rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita (DTF 145 IV 197 consid. 1.3.2) e quindi anche dal Tribunale federale. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). Per questi motivi, il ricorso in materia penale è di massima ammissibile.  
 
1.2. Oggetto dell'impugnativa è unicamente la decisione della Corte cantonale del 12 giugno 2025 (art. 80 cpv. 1 LTF), con la quale è stata respinta l'istanza di accertamento della nullità della sentenza di primo grado e della decisione di reiezione dell'istanza di ricusazione. Conclusioni, censure o ulteriori allegazioni che esulano dall'oggetto del litigio risultano pertanto inammissibili (sentenza 7B_1272/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1 e rinvii). Le critiche ricorsuali relative ai pretesi "gravi comportamenti" dei membri della Corte di primo grado si rivelano pertanto d'acchito inammissibili e non saranno oggetto di disamina in questa sede.  
 
1.3. Essendo aperta la via del ricorso (ordinario) in materia penale, non vi è spazio per il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi puntualmente con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 149 I 105 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 
 
2.2. Nella misura in cui il ricorrente rinvia a precedenti allegati presentati nella procedura cantonale o ad atti dell'incarto, il ricorso risulta inammissibile. Un tale rinvio non è infatti sufficiente sotto il profilo dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 147 II 125 consid. 10.3; 141 V 416 consid. 4; 140 III 115 consid. 2).  
 
3.  
A seguito della gestione, quale elemento di prova, da parte della direzione del procedimento del telefono cellulare sequestrato al ricorrente e del suo contenuto, nonché delle decisioni (e delle rispettive motivazioni) sulle istanze presentate al riguardo in fase predibattimentale e dibattimentale, il ricorrente ha presentato il 15ottobre 2024, secondo giorno di dibattimento, un'istanza di ricusazione dell'intera Corte di primo grado ex art. 56 lett. f CPP. La stessa Corte di primo grado, con decisione di stessa data, ha respinto tale istanza, ritenendola, per quanto ricevibile, manifestamente infondata. La Corte di primo grado ha quindi proseguito con il dibattimento e pronunciato la sentenza poi dedotta in appello. 
Il ricorrente sostiene che la Corte di primo grado avrebbe dovuto trasmettere la domanda di ricusazione alla Corte dei reclami penali, in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 lett. b CPP. Non avendolo fatto, la Corte di primo grado avrebbe "di fatto" accettato la ricusa. Ne deduce che la decisione sull'istanza di ricusazione sarebbe nulla, non potendo il ricusato decidere sulla propria ricusazione, e che di conseguenza anche la sentenza di primo grado sarebbe nulla, non avendo (più) avuto la Corte di primo grado la competenza per pronunciarla. 
 
4.  
 
4.1. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi, per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o inimicizia con una parte o con un suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione sulla causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 7B_162/2025 del 5 giugno 2025 consid. 4.2).  
 
4.2.  
 
4.2.1. L'art. 59 cpv. 1 lett. b CPP dispone che, se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lett. a o f, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, segnatamente nei casi in cui sono interessati i tribunali di primo grado. Secondo giurisprudenza costante, tuttavia, i membri di un Tribunale rispettivamente di una Corte dei quali è stata postulata la ricusa in blocco possono statuire essi medesimi sulla domanda, quand'essa sia priva di ogni fondamento, abusiva o manifestamente inammissibile, anche se tale decisione, in virtù del diritto procedurale applicabile, spetterebbe a un'altra autorità (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2; sentenze 7B_1400/2024 del 7 luglio 2025 consid. 3.2.2; 7B_577/2023 e 7B_679/2023 del 31 ottobre 2023 consid. 4.1.1). In ogni caso, qualora - come in concreto - venga presentata una domanda di ricusazione nei confronti di tutti i membri di un'autorità giudiziaria, i motivi di ricusa devono essere specificati e resi verosimili (cfr. art. 58 cpv. 1 CPP in fine) per ogni singolo magistrato che si intende ricusare, ritenuto che la ricusazione in blocco di un'autorità non è di massima ammissibile (DTF 139 I 121 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 1.3.3; sentenze 7B_611/2024 del 13 novembre 2024 consid. 5.2.3; 7B_130/2022 del 22 luglio 2024 consid. 2.2).  
 
4.2.2. È inoltre opportuno rammentare che decisioni procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva né parzialità soggettiva del giudice. Rientra infatti nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché i provvedimenti presi nell'ambito del normale svolgimento del suo ufficio non permettono da soli di concludere per una sua parzialità, nemmeno quand'essi dovessero poi rivelarsi errati. Solo sbagli particolarmente grossolani e ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di funzione di magistrato, possono eventualmente fondare un sospetto di parzialità se le circostanze mostrano che il magistrato è prevenuto o giustificano oggettivamente l'apparenza di prevenzione (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3; sentenza 7B_319/2024 del 6 giugno 2024 consid. 2.1). Ad ogni modo, eventuali errori di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenze 7B_247/2025 del 2 giugno 2025 consid. 2.3.2; 7B_267/2024 del 15 aprile 2025 consid. 3.1).  
 
4.2.3. Per giurisprudenza costante, una decisione è nulla solo quando il vizio è particolarmente grave ed è riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità (cosiddetta "Evidenztheorie"). L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura, come l'incompetenza dell'autorità che ha statuito; errori relativi al merito di una decisione comportano la sua nullità unicamente in casi eccezionali (DTF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 145 IV 197 consid. 1.3.2; sentenze 7B_168/2025 del 13 marzo 2025 consid. 2.2.2; 6B_381/2024 del 13 gennaio 2025 consid. 1.6).  
 
4.3.  
 
4.3.1. In concreto, il ricorrente in data 15 ottobre 2024 ha postulato la ricusazione di tutti i membri della Corte di primo grado. Come rettamente ritenuto dalla Corte di appello e di revisione penale, l'istanza avrebbe quindi dovuto, di principio, essere trasmessa alla giurisdizione di reclamo (art. 59 cpv. 1 lett. b CPP), ossia alla Corte dei reclami penali. La Corte di primo grado, tuttavia, in applicazione dell'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 4.2.1 supra), ha ritenuto la domanda di ricusazione manifestamente infondata e ha statuito essa stessa in merito alla domanda, respingendola (cfr. consid. 3 supra).  
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non si può pertanto sostenere che la Corte di primo grado, omettendo di trasmettere la domanda di ricusazione presentata nei confronti di tutti i suoi membri alla Corte dei reclami penali, avrebbe "di fatto" accettato la ricusa e quindi ammesso di non disporre della competenza per statuire sulla domanda. 
 
4.3.2. La decisione della Corte di primo grado del 15 ottobre 2024 con la quale è stata respinta l'istanza di ricusazione, motivata succintamente e notificata seduta stante alle parti, in seguito non è stata impugnata dal ricorrente presso la giurisdizione di reclamo, ciò che egli non contesta. Sarebbe spettato al ricorrente, qualora fosse stato dell'avviso che le condizioni per l'applicazione dell'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 4.2.1 supra) non fossero adempiute, segnatamente che la domanda di ricusazione presentata in data 15 ottobre 2024 non potesse essere ritenuta manifestamente infondata, impugnare tale decisione mediante reclamo (cfr. consid. 4.2.2 supra), ciò che egli ha omesso.  
Del resto, come rettamente rilevato dalla Corte di appello e di revisione penale, la decisione della Corte di primo grado del 15 ottobre 2024 con la quale la domanda di ricusazione è stata respinta non risulta nulla, ma era semmai annullabile. Tale decisione non risulta infatti caratterizzata da un vizio particolarmente grave e riconoscibile con evidenza o perlomeno con una certa facilità (cfr. consid. 4.2.3 supra), ritenuto che il ricorrente, nella sua domanda di ricusazione del 15 ottobre 2024 presentata nei confronti dell'intera Corte di primo grado, non risulta aver specificato e reso verosimile (cfr. art. 58 cpv. 1 CPP in fine) un motivo di ricusazione per ogni singolo membro della Corte (cfr. consid. 4.2.1 supra), ciò che egli nemmeno pretende.  
Inoltre, la domanda di ricusazione in questione risulta essere stata presentata dal ricorrente dopo che la Corte di primo grado aveva respinto le sue istanze probatorie presentate al momento di trattare le questioni pregiudiziali. Ora, come già esposto (cfr. consid. 4.2.2 supra), il fatto che la Corte di primo grado non abbia accolto le istanze presentate dal ricorrente e che quindi abbia preso delle decisioni procedurali a lui sfavorevoli non permette di ravvisare parzialità, indipendentemente dalla correttezza o meno di tali decisioni.  
 
4.3.3. Nella misura in cui il ricorrente censura un diniego di giustizia e una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.), adducendo che la Corte di appello e di revisione penale avrebbe omesso di considerare i gravi errori procedurali commessi dalla Corte di primo grado, la censura non ha pregio.  
Da un lato, essa esula dall'oggetto del procedimento (cfr. consid. 1.2 supra). Dall'altro lato, sarebbe spettato al ricorrente sollevare tale censura mediante impugnazione della decisione della Corte di primo grado del 15 ottobre 2024 con la quale è stata respinta l'istanza di ricusazione, ciò che egli tuttavia ha omesso (cfr. consid. 4.3.2 supra). La Corte di appello e di revisione penale ha sufficientemente esposto i motivi per i quali non ha proceduto a un'esame nel merito della correttezza della decisione del 15 ottobre 2024, delimitando in maniera precisa l'oggetto del procedimento. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nella decisione impugnata, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarla in questa sede con cognizione di causa (DTF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 409 consid. 5.3.4).  
 
5.  
Ne segue che il ricorso in materia penale, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia penale è respinto. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, all'avv. Paolo Bernasconi, X.________, all'avv. Goran Mazzucchelli, X.________, e alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 agosto 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara