Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_719/2023  
 
 
Sentenza del 21 novembre 2023  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2023 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2023.233). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con scritto datato 21 agosto 2023 e successivo complemento del 31 agosto 2023, A.________ ha denunciato B.________ per non meglio precisate ingiurie e vie di fatto, rimproverandogli di essere un "occupante abusivo - squatter" della sua proprietà di X.________, da lei "rivendicata per svendita violenta e clandestina" a favore di C.________. 
 
B.  
L'8 settembre 2023, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha dichiarato irricevibile il reclamo con sentenza del 2 ottobre 2023. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di riformarla nel senso che venga dato seguito alla sua denuncia e che vengano perseguiti B.________ e C.________. A.________ chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_326/2023 del 6 settembre 2023 consid. 1.2; 6B_482/2023 del 5 giugno 2023 consid. 3).  
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; 139 II 233 consid. 3.2; sentenza 7B_3/2023 del 31 agosto 2023 consid. 3). 
 
1.2. In concreto, le esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, la ricorrente si limita a esprimersi sul merito dei fatti denunciati. Tale aspetto esula dall'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di inammissibilità del reclamo. Su questo punto, tuttavia, la ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Ella si limita ad addurre in maniera generica che l'affermazione della Corte cantonale secondo la quale i suoi scritti non rispetterebbero i presupposti previsti dal Tribunale sarebbe "totalmente falsa". Tale critica risulta appellatoria e pertanto inammissibile. Il fatto che la ricorrente affermi di aver specificato, nel suo reclamo per ritardata e denegata giustizia del 13 febbraio 2018 e nella sua richiesta risarcitoria del 25 novembre 2019, i motivi a sostegno di una diversa decisione, ossia le ripetute violazioni dei suoi "diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e protetti", non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto con il suo giudizio di inammissibilità del reclamo, ritenuto che la ricorrente non adduce né sostiene di aver sollevato tali censure nel suo reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando l'assenza dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 novembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara