Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1094/2025  
 
 
Sentenza del 12 novembre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
Koch, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. David Simoni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Proroga della carcerazione preventiva, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.300). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il Ministero Pubblico del Cantone Ticino ha aperto nei confronti di A.________ un procedimento penale, ipotizzando i reati di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, amministrazione infedele qualificata, falsità in documenti, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'interrogatorio del 23 agosto 2024, A.________ ha ammesso dinanzi al magistrato inquirente la fattispecie relativa a B.________ e contestato gli altri addebiti mossi nei suoi confronti. Al termine dell'interrogatorio, A.________ è stato arrestato. 
 
B.  
 
B.a. Con decisione del 25 agosto 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________. La carcerazione preventiva è stata in seguito prorogata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisioni del 22 novembre 2024 (confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con decisione del 20 dicembre 2024) e del 26 febbraio 2025. Con decisione del 23 gennaio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha inoltre respinto una richiesta di scarcerazione di A.________.  
 
B.b. Con decisione del 23 maggio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga presentata il 16 maggio 2025 dalla Procuratrice pubblica e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 22 agosto 2025 compreso. Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con giudizio del 1° luglio 2025 ne ha respinto il reclamo. Con sentenza 7B_716/2025 del 18 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia penale presentato da A.________ avverso questo giudizio.  
 
B.c. Con decisione del 26 agosto 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga presentata il 18 agosto 2025 dalla Procuratrice pubblica e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 22 novembre 2025 compreso.  
Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali con giudizio del 2 ottobre 2025 ne ha respinto il reclamo. 
 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia penale avverso questo giudizio. In via principale, postula l'annullamento della sentenza della Corte dei reclami penali del 2ottobre 2025 e la sua immediata scarcerazione. In via subordinata, chiede di ordinare la sua scarcerazione mediante l'adozione di determinate misure sostitutive, elencate nel ricorso. 
Invitata ad esprimersi sul ricorso, la Corte dei reclami penali rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con risposta del 21 ottobre 2025, la Procuratrice pubblica postula la reiezione del gravame. Tali scritti sono stati comunicati per conoscenza alle parti in data 23 ottobre 2025. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Il rimedio giuridico esperito è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1). 
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito. Adduce che il Giudice dei provvedimenti coercitivi non gli avrebbe concesso l'opportunità di consultare personalmente gli atti posti a fondamento della domanda di proroga della carcerazione prima di prendere una decisione al riguardo, nonostante egli avesse formulato tale richiesta. La Corte cantonale avrebbe omesso di trattare questa censura, nonostante egli l'avesse sollevata nel reclamo, commettendo anch'essa una violazione del suo diritto di essere sentito.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (vedi anche art. 3 cpv. 2 lett. c e 107 CPP), conferisce all'interessato in particolare il diritto di esprimersi sulla causa prima che sia presa una decisione che concerne la sua situazione giuridica (DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; 144 I 11 consid. 5.3). Tale diritto, componente del più ampio diritto a un processo equo, garantisce all'interessato la facoltà di esaminare gli atti (vedi art. 101 e 107 cpv. 1 lett. a CPP) e di partecipare all'assunzione delle prove (vedi art. 147 CPP), o perlomeno di potersi esprimere sui risultati, in quanto possano influire sul giudizio che dovrà essere preso (DTF 142 I 86 consid. 2.2 e rinvii).  
 
2.2.2. Il diritto di essere sentito ha una natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del gravame nel merito (DTF 149 I 91 consid. 3.2; 148 IV 22 consid. 5.5.2). Esso tuttavia non è un diritto fine a sé stesso, ma costituisce un modo di evitare che una procedura giudiziaria sfoci in un giudizio viziato a causa della violazione del diritto delle parti di partecipare al procedimento, segnatamente all'assunzione delle prove. La parte ricorrente che si duole di non essere stata associata a un atto procedurale deve dunque indicare cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e spiegarne la pertinenza. Se non è ravvisabile quale influsso la violazione del diritto di essere sentito potrebbe aver avuto sulla procedura, non sussiste un interesse all'annullamento della decisione (DTF 147 III 586 consid. 5.2.1; 143 IV 380 consid. 1.4.1).  
 
2.3. Secondo l'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale devono contenere i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate. Dalla decisione deve risultare chiaramente quale sia la fattispecie accertata sulla quale la precedente istanza si è fondata e quali siano le considerazioni giuridiche ad essa pertinenti (DTF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2).  
La motivazione è in particolare carente quando la decisione impugnata non contiene gli accertamenti di fatto che sono necessari all'esame del diritto federale oppure quando la motivazione giuridica della sentenza impugnata è così incompleta o lacunosa che non può essere verificato come è stato applicato il diritto federale determinante per la causa. La motivazione è altresì difettosa quando singole caratteristiche della fattispecie che sono rilevanti per la sussunzione giuridica non sono state sufficientemente chiarite (DTF 135 II 145 consid. 8.2; sentenze 6B_278/2024 del 26 settembre 2025 consid. 1.3.2; 7B_56/2025 del 23 settembre 2025 consid. 2.5 e rinvii). 
Se una decisione non adempie le esigenze dell'art. 112 cpv. 1 lett. b LTF, il Tribunale federale può, in applicazione dell'art. 112 cpv. 3 LTF, rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. Non può per contro sostituirsi all'autorità cantonale per supplire al mancato adempimento di questi presupposti (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.1; sentenze 6B_278/2024 del 26 settembre 2025 consid. 1.3.2; 7B_56/2025 del 23 settembre 2025 consid. 2.5). 
 
2.4. Il ricorrente contesta alla Corte cantonale di aver omesso di affrontare la questione relativa alla mancata concessione all'imputato - che ne aveva fatta esplicita richiesta al Giudice dei provvedimenti coercitivi - della possibilità di consultare personalmente gli atti posti a fondamento della domanda di proroga prima di emanare una decisione al riguardo. Sostiene che se gli fosse stata concessa tale possibilità, egli avrebbe potuto formulare osservazioni personali e complementari, diverse e più specifiche rispetto a quelle già articolate dal suo difensore. In particolare, avrebbe potuto contestare puntualmente il contenuto delle testimonianze recenti (di C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________) che gli sono state solo sinteticamente riferite [dal difensore], ma di cui non ha potuto verificare né la trascrizione né i passaggi eventualmente estrapolati o interpretati dal magistrato inquirente. Egli avrebbe inoltre potuto fornire spiegazioni tecniche e documentali di dettaglio sulle motivazioni bancarie e societarie oggetto di accertamento, chiarendo in modo diretto l'origine di alcune operazioni, la funzione dei conti fiduciari e la corrispondenza con documentazione interna di K.________ AG, elementi che solo lui, in quanto amministratore e gestore effettivo, sarebbe in grado di illustrare compiutamente.  
 
2.5. Dagli atti emerge che il ricorrente, con scritto datato 20 agosto 2025, ha richiesto al Giudice dei provvedimenti coercitivi di notificargli una copia della domanda di proroga della carcerazione del 18 agosto 2025; al contempo, ha chiesto che gli venisse concessa l'opportunità di esaminare personalmente gli atti in possesso del Giudice dei provvedimenti coercitivi.  
Con scritto del 21 agosto 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha trasmesso al ricorrente una copia della domanda di proroga, fissandogli un termine scadente il 25 agosto 2025 per presentare osservazioni. Per quanto concerne i verbali di interrogatorio allegati alla domanda di proroga, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha comunicato al ricorrente che gli stessi erano a disposizione del suo difensore presso l'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi. 
 
In data 25 agosto 2025, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni. Ha censurato, tra l'altro, una violazione dell'art. 227 cpv. 3 CPP a causa della mancata concessione dell'opportunità di esaminare personalmente gli atti in possesso del Giudice dei provvedimenti coercitivi. 
Con decisione del 26 agosto 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga presentata il 18 agosto 2025 dalla Procuratrice pubblica e ha prorogato la carcerazione preventiva del ricorrente fino al 22 novembre 2025 compreso (cfr. fatti lett. B.c supra). Avverso questa decisione, il ricorrente ha presentato reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali. Nel suo reclamo, egli ha censurato, tra l'altro, la violazione del suo diritto di poter esaminare gli atti.  
 
2.6. In concreto, il ricorrente indica nel suo ricorso cosa avrebbe fatto valere dinanzi all'istanza precedente se il suo diritto di essere sentito fosse stato rispettato e ne ha spiegato la pertinenza (cfr. consid. 2.4 supra). In conformità con l'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 2.2.2 supra), egli dimostra quindi di avere un interesse all'annullamento della decisione impugnata.  
 
2.7. La Corte cantonale ha trattato la censura del ricorrente relativa alla violazione del suo diritto di essere sentito, in relazione al suo diritto di ottenere una decisione motivata. Non si è tuttavia espressa sulla censura sollevata dal ricorrente nella procedura di reclamo concernente l'asserita violazione del suo diritto di essere sentito da parte del Giudice dei provvedimenti coercitivi, consistente nel rifiuto da parte sua di concedere (anche) al ricorrente, in virtù dell'art. 227 cpv. 3 CPP, l'opportunità di esaminare personalmente gli atti posti a fondamento della domanda di proroga (cfr. consid. 2.5 supra). Nella sentenza impugnata mancano inoltre accertamenti fattuali che permettano di valutare se, nel caso di specie, l'asserita violazione del diritto di essere sentito potrebbe essere ritenuta sanata nell'ambito della procedura di reclamo.  
Alla luce della mancanza di sufficienti accertamenti contenuti nella sentenza impugnata, essa deve essere annullata in applicazione dell'art. 112 cpv. 3 LTF. Spetterà all'autorità cantonale completare gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e pronunciarsi in seguito nuovamente sulla conformità della procedura di proroga svolta al diritto applicabile, in particolare all'art. 227 cpv. 3 CPP. Le ulteriori censure ricorsuali non devono quindi essere esaminate in questa sede. 
 
 
3.  
Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione. Nonostante questa richiesta sia ammissibile (cfr. consid. 1 supra), la stessa non può essere accolta, ritenuto che nel caso di specie il Tribunale federale non ha esaminato nel merito il ricorso esperito (DTF 125 I 113 consid. 3; sentenze 7B_535/2024 del 3 giugno 2024 consid. 3.2; 7B_984/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.2.2).  
 
4.  
Ne segue che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione. Per il resto, il ricorso deve essere respinto. 
Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), che è tenuto a versare al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza emanata il 2 ottobre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata. La causa le è rinviata per una nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara