Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1100/2025
Sentenza del 18 dicembre 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2025 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.280).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione del 24 settembre 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del 20 agosto 2025.
2.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di annullarla. Egli chiede inoltre che vengano prese misure cautelari.
Con decreto del 17 ottobre 2025, A.________ è stato invitato a fornire, entro il 12 novembre 2025, un anticipo delle spese di fr. 800.--. Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 19 novembre 2025 a A.________ è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 dicembre 2025, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.
3.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
A causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF.
4.
Con scritti del 5 e 9 dicembre 2025, il ricorrente contesta la richiesta di anticipo delle spese. La sua lunga argomentazione non appare tuttavia pertinente, visto che il ricorso risulta irricevibile per un altro motivo ancora. Si rileva infatti in abbondanza che quando l'autorità precedente - come in concreto - non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1). Al riguardo, il ricorrente non si confronta assolutamente con la motivazione della decisione impugnata, spiegando puntualmente le ragioni per cui il Presidente della Corte dei reclami penali avrebbe violato il diritto (specificamente l'art. 385 CPP) dichiarando irricevibile il suo reclamo. Egli espone sostanzialmente argomenti di merito riguardanti i fatti oggetto della denuncia penale, ciò che è tuttavia inammissibile siccome esula dal tema del litigio (cfr. sentenze 7B_403/2025 del 2 giugno 2025 consid. 1.4; 7B_960/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 1.2; 7B_643/2024 del 22 luglio 2024 consid. 5).
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per questo ulteriore motivo.
5.
La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di misure cautelari presentata dal ricorrente in questa sede.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di misure cautelari è priva d'oggetto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 dicembre 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino