Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1104/2025
Sentenza del 15 dicembre 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 9 settembre 2025 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.238).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione del 26 giugno 2025, il Procuratore generale sostituto del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela presentata da A.________ in data 11 giugno 2025.
Con decisione del 9 settembre 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo presentato da A.________ contro il menzionato decreto di non luogo a procedere.
2.
Avverso questa decisione A.________ insorge al Tribunale federale con uno scritto datato 7 ottobre 2025.
Con decreto del 20 ottobre 2025, il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 12 novembre 2025, un anticipo di fr. 800.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF).
Scaduto infruttuosamente questo termine, con decreto del 19 novembre 2025 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 5 dicembre 2025, per provvedere a versare l'anticipo richiesto, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile sulla scorta dell'art. 62 cpv. 3 LTF. Veniva altresì precisato che il mancato pagamento dell'anticipo delle spese non vale quale ritiro del rimedio giuridico, il ritiro dovendo essere effettuato per iscritto.
3.
La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF). A tal fine, il giudice dell'istruzione, rispettivamente il presidente della corte (art. 32 cpv. 1 LTF; GRÉGORY BOVEY, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 44 ad art. 62 LTF; HANSJÖRG SEILER, in: Stämpflis Handkommentar BGG, 2aed. 2015, n. 21 ad art. 62 LTF), stabilisce un congruo termine. Se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio. Se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF).
4.
Entro la scadenza del termine suppletorio impartito, il ricorrente ha versato solo fr. 80.--, ossia 1/10 dell'anticipo richiesto; non ha formulato una domanda di assistenza giudiziaria e nemmeno ha richiesto di poter procedere al pagamento rateale (cfr. sentenze 6B_411/2024 dell'11 luglio 2024 consid. 4; 6B_1117/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 3 con rinvii).
Quand'anche il pagamento di una parte dell'anticipo richiesto volesse essere interpretato come una richiesta implicita di pagamento rateale, la stessa andrebbe respinta, ritenuto che il ricorrente, entro la scadenza del termine suppletorio impartito, non ha fornito alcuna documentazione atta a provare che egli non disponeva dei mezzi necessari ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 LTF per far fronte al pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie.
A causa del mancato pagamento (completo) dell'anticipo delle spese giudiziarie entro il termine suppletorio impartito, non è possibile entrare nel merito del ricorso che dev'essere dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF. La decisione di inammissibilità può essere emanata nella procedura semplificata dell'art. 108 LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
5.
Per abbondanza si rileva che il Tribunale federale non è competente per decidere quale prima e unica istanza su una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 94 CPP (cfr. sentenze 6B_614/2025 del 5 agosto 2025 consid. 6; 6B_599/2025 del 7 luglio 2025 consid. 4; 7B_1371/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 4).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 dicembre 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara