Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1229/2025
Decreto del 6 gennaio 2026
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Dr. Pascal Frischkopf,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di abbandono (ritiro del ricorso),
ricorso contro la sentenza emanata il 10 ottobre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025 236).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decreto del 9 luglio 2025, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino, a seguito della querela sporta da A.________, ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B.________ per reati di ingiuria, diffamazione e calunnia.
Con sentenza del 10 ottobre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro questo decreto e ha posto la tassa di giustizia e le spese a suo carico.
2.
A.________ ha impugnato la sentenza del 10 ottobre 2025 con un ricorso in materia penale del 13 novembre 2025 al Tribunale federale.
3.
Con scritto del 27 dicembre 2025, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso.
4.
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza; in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate.
5.
Quando la causa viene stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso, la parte ricorrente è considerata soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 prima frase LTF (ordinanza 7B_55/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 38 ad art. 66 LTF). La tassa di giustizia è stabilita in particolare in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 65 cpv. 2 LTF).
Considerato lo stadio della procedura in cui è intervenuto il ritiro, si deve ritenere che il ricorso non ha causato un lavoro considerevole al tribunale, per cui è opportuno prelevare spese giudiziarie ridotte (art. 66 cpv. 2 LTF) e restituire al ricorrente il saldo dell'anticipo delle spese versato il 1° dicembre 2025.
Per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 6 gennaio 2026
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino