Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1268/2025
Sentenza del 22 dicembre 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. David Simoni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Proroga della carcerazione preventiva,
ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2025.300).
Fatti:
A.
Il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto nei confronti di A.________ un procedimento penale, ipotizzando i reati di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, amministrazione infedele qualificata, falsità in documenti, distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale e riciclaggio di denaro. Nell'ambito dell'interrogatorio del 23 agosto 2024, A.________ ha ammesso dinanzi al magistrato inquirente la fattispecie relativa a B.________ e contestato gli altri addebiti mossi nei suoi confronti. Al termine dell'interrogatorio, A.________ è stato arrestato.
B.
B.a. Con decisione del 25 agosto 2024, il Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino ha ordinato la carcerazione preventiva di A.________. La carcerazione è stata in seguito prorogata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi con decisioni del 22 novembre 2024 (confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino con decisione del 20 dicembre 2024) e del 26 febbraio 2025. Con decisione del 23 gennaio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha inoltre respinto una richiesta di scarcerazione di A.________.
B.b. Con decisione del 23 maggio 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga presentata il 16 maggio 2025 dalla Procuratrice pubblica e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 22 agosto 2025 compreso. Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali con giudizio del 1° luglio 2025 ne ha respinto il reclamo. Con sentenza 7B_716/2025 del 18 agosto 2025, il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia penale presentato da A.________ avverso questo giudizio.
B.c. Con decisione del 26 agosto 2025, il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha accolto la domanda di proroga presentata il 18 agosto 2025 dalla Procuratrice pubblica e ha prorogato la carcerazione preventiva di A.________ fino al 22 novembre 2025 compreso. Adita dall'interessato, la Corte dei reclami penali con giudizio del 2 ottobre 2025 ne ha respinto il reclamo. Con sentenza 7B_1094/2025 del 12 novembre 2025, il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da A.________ avverso questo giudizio, annullandolo e rinviando la causa alla Corte dei reclami penali per nuova decisione.
B.d. Con sentenza del 17 novembre 2025, la Corte dei reclami penali ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro la decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi del 26 agosto 2025 e ha confermato la proroga della carcerazione fino al 22 novembre 2025 compreso.
C.
Con scritto datato 21 novembre 2025 e pervenuto al Tribunale federale il 24 novembre 2025, A.________ presenta un ricorso in materia penale avverso questo giudizio. In via principale, postula l'annullamento della sentenza del 2 ottobre 2025 e la sua immediata scarcerazione. In via subordinata, chiede che sia disposta la sua immediata scarcerazione e l'adozione di determinate misure sostitutive, elencate nel ricorso.
Invitata ad esprimersi sul ricorso, la Corte dei reclami penali rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con risposta del 28 novembre 2025, la Procuratrice pubblica postula la reiezione del gravame. Tali scritti sono stati comunicati alle parti in data 4 dicembre 2025.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile. Ritenuto che la sentenza della Corte dei reclami penali del 2 ottobre 2025 è stata annullata con sentenza 7B_1094/2025 del 12 novembre 2025 (cfr. fatti lett. B.c
supra), la conclusione del ricorrente che ne chiede l'annullamento risulta priva d'oggetto. Il ricorso risulta ammissibile solo nella misura in cui si rivolge contro la sentenza emanata in data 17 novembre 2025 dalla Corte cantonale. Il rimedio giuridico esperito è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Si è inoltre in presenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 134 IV 237 consid. 1.3). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1).
1.2. La proroga della carcerazione preventiva oggetto della presente procedura è scaduta il 22 novembre 2025 (cfr. fatti lett. B.c
supra). Il ricorrente è tuttora detenuto in regime di carcere preventivo, sulla base di un'altra decisione del Giudice dei provvedimenti coercitivi, estranea all'odierno procedimento.
Secondo la giurisprudenza, ove la detenzione continui nonostante la decadenza dell'impugnata proroga, il ricorrente ha un interesse non solo teorico, ma pratico e attuale all'esame del ricorso. La misura contestata si potrebbe in effetti ripetere (come in realtà qui è avvenuto) in qualsiasi momento nelle stesse o simili circostanze, e un tempestivo esame della sua legalità da parte del Tribunale federale sarebbe impossibile in ogni singolo caso (cfr. DTF 137 IV 177 consid. 2.2; sentenze 7B_578/2025 del 22 luglio 2025 consid. 1.2; 7B_749/2023 del 30 ottobre 2023 consid. 1.2 e rinvii). La legittimazione ricorsuale del ricorrente giusta l'art. 81 LTF va pertanto ammessa. Il rimedio giuridico esperito è quindi di massima ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentito. Adduce che il Giudice dei provvedimenti coercitivi non gli avrebbe concesso l'opportunità di consultare personalmente gli atti prima di prendere una decisione riguardo alla domanda di proroga della carcerazione, nonostante egli avesse formulato tale richiesta. Secondo il ricorrente, il diritto di essere sentito è personale e non può essere interamente delegato al difensore. Adduce che la legge attribuisce all'imputato un diritto proprio di consultare gli atti, diritto che nel caso di specie non sarebbe stato rispettato.
2.2. Il ricorrente aveva sollevato tale censura già nell'ambito della procedura 7B_1094/2025. A tal proposito, egli aveva addotto che se gli fosse stata concessa dal Giudice dei provvedimenti coercitivi la possibilità di consultare personalmente gli atti, egli avrebbe potuto formulare osservazioni personali e complementari, diverse e più specifiche rispetto a quelle già articolate dal suo difensore. Egli avrebbe inoltre potuto fornire spiegazioni tecniche e documentali di dettaglio sulle operazioni bancarie e societarie oggetto di accertamento (vedi sentenza 7B_1094/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.1, 2.4).
Da tale argomentazione emerge chiaramente che il ricorrente, con tale censura, contestava in primo luogo l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico (art. 221 cpv. 1 CPP).
2.3. Ora, nell'ambito dell'attuale procedura ricorsuale (7B_1268/2025), il ricorrente precisa di non contestare (più) l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico. Nel suo ricorso, infatti, egli esplicitamente rinuncia "ad articolare ulteriori osservazioni sul merito degli indizi", limitandosi "a concludere per l'insussistenza degli ulteriori presupposti atti a giustificare il protrarsi della misura detentiva, ritenendo che non siano dati né il pericolo di fuga né il pericolo di collusione". La pretesa violazione del diritto del ricorrente di esaminare personalmente gli atti costituisce pertanto una questione giuridica astratta, ritenuto che egli non ne dimostra la portata concreta nel caso di specie. In simili circostanze, il ricorrente difetta di un interesse giuridicamente protetto a sollevare tale censura (cfr. DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). La questione di sapere se l'art. 227 cpv. 3 CPP conferisce o meno un diritto proprio dell'imputato di esaminare gli atti non deve pertanto essere esaminata oltre in questa sede.
3.
3.1. Il ricorrente contesta l'esistenza di un pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 lett. a CPP).
3.2. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale o all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati e accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, i suoi legami familiari e sociali, l'assenza di un domicilio fisso e le sue risorse economiche come pure i suoi contatti con l'estero. Da sola, la gravità dell'infrazione non può giustificare la proroga della carcerazione, anche se spesso essa permette di presumere un pericolo di fuga a causa dell'importanza della pena che incombe sull'imputato (DTF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3; sentenze 7B_1123/2025 del 13 novembre 2025 consid. 4.2; 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.3; 7B_578/2025 del 22 luglio 2025 consid. 5.2).
3.3. In merito alla sussistenza di un pericolo di fuga in capo al ricorrente, la Corte cantonale ha rinviato alle conclusioni della sua precedente sentenza del 1° luglio 2025 (cfr. fatti lett. B.b
supra).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il rinvio a decisioni precedenti è per principio ammissibile, anche in materia di carcerazione (cfr. sentenze 7B_363/2025 del 21 maggio 2025 consid. 2.4; 7B_410/2024 del 24 aprile 2024 consid. 4.2; 7B_928/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.3). L'ammissibilità di un tale rinvio presuppone che le circostante siano ancora comparabili, che dal rinvio risulti con sufficiente chiarezza quali siano gli argomenti ritenuti ancora determinanti e che le nuove argomentazioni delle parti vengano tenute in considerazione in maniera adeguata; in altre parole, è necessaria una valutazione attuale delle questioni di fatto e di diritto rilevanti (sentenze 7B_363/2025 del 21 maggio 2025 consid. 2.4; 7B_154/2023 del 13 luglio 2023 consid. 5.4.3; 1B_5/2023 del 23 marzo 2023 consid. 2.7.1 e rinvii).
Tali condizioni sono adempiute nel caso di specie. La Corte cantonale, infatti, da un lato ha ritenuto che le circostanze e la situazione personale del ricorrente erano sostanzialmente immutate rispetto alla sua precedente decisione del 1° luglio 2025. Dall'altro lato, ha considerato che il ricorrente, in sede cantonale, aveva riproposto le stesse identiche argomentazioni che erano già state vagliate dalla Corte cantonale nella sua precedente decisione, ciò che egli dinanzi al Tribunale federale non contesta.
3.4. Nella sua sentenza del 1° luglio 2025, la Corte cantonale aveva confermato l'esistenza di un marcato pericolo di fuga in capo al ricorrente, cittadino italiano. Aveva ritenuto che questi, benché sia domiciliato in Svizzera da diversi anni nonché abbia delle proprietà a X.________ e Y.________ e una figlia e una compagna residenti in Svizzera, presenta in ogni caso un forte legame anche con l'Italia, suo paese d'origine. Tale legame gli permetterebbe di recarvisi senza particolari difficoltà o impedimenti, per sottrarsi al procedimento penale e alla possibile e prevedibile condanna. Secondo la Corte cantonale, il ricorrente risulta anche proprietario di un immobile a Z.________ nonché di un terreno in fase di edificazione in Francia, mentre non sembrerebbe avere particolari contatti o legami con la figlia residente in Svizzera. La sua compagna, attualmente residente in Svizzera, è anch'ella cittadina italiana nonché dipendente della società C.________ AG. In Italia, il ricorrente avrebbe ancora parte della sua famiglia, e meglio il fratello e la madre, alla quale sembrerebbe essere molto legato.
La Corte cantonale aveva inoltre ritenuto che il ricorrente, anche dal punto di vista professionale, dispone di diversi legami d'affari in Italia, ritenuto che la maggior parte dei suoi clienti è di nazionalità italiana e la maggior parte dei veicoli d'epoca riconducibili alla società C.________ AG, società con sede a Y.________ di cui il ricorrente risulta amministratore con firma individuale, si trova in Italia. Secondo la Corte cantonale, la situazione professionale del ricorrente in Svizzera al momento sembrerebbe ormai compromessa visto il procedimento penale in oggetto nonché gli altri procedimenti penali aperti nei suoi confronti. Infine, la Corte cantonale aveva evidenziato la gravità dei reati commessi dal ricorrente, la possibile importante pena che potrebbe essere pronunciata nei suoi confronti così come la prospettiva di una sua eventuale espulsione dalla Svizzera. Fattori questi che secondo la Corte cantonale contribuiscono ad aumentare il rischio che il ricorrente preferisca sottrarsi al procedimento penale e alla prevedibile pena trasferendosi all'estero, in particolare tornando nel suo paese di origine.
3.5.
3.5.1. Per valutare il pericolo di fuga deve essere considerato anche il precedente comportamento dell'imputato nel procedimento penale in corso e in procedimenti penali antecedenti (cfr. sentenze 1B_323/2023 del 4 luglio 2023 consid. 3.3.1; 1B_357/2022 del 22 luglio 2022 consid. 4.3.2; 1B_156/2022 del 13 aprile 2022 consid. 3.3.5). Nel gravame, il ricorrente insiste sul fatto che in passato non si sarebbe mai sottratto a un procedimento penale, elencandone cinque che lo avrebbero visto coinvolto, a diverso titolo, tra il 2017 e il 2024. Con il rinvio a tale circostanza, tuttavia, egli non dimostra perché, nell'ambito del procedimento penale attualmente pendente, un pericolo di fuga andrebbe escluso. In particolare, egli non adduce né dimostra perché, vista la gravità e il numero delle accuse mosse nei suoi confronti nell'ambito dell'attuale procedura, la sua situazione attuale dovrebbe essere ritenuta comparabile a quelle da lui elencate nel gravame.
La Procuratrice pubblica, dal canto suo, a giusta ragione ha sottolineato il fatto che le accuse oggetto dei procedimenti penali menzionati dal ricorrente, aventi per oggetto l'utilizzo di targhe contraffatte o la trascuranza degli obblighi di mantenimento, non risultano di una gravità comparabile ai reati oggetto del procedimento attuale.
3.5.2. Laddove il ricorrente critica una violazione del divieto di discriminazione, la censura non ha pregio. La Corte cantonale non ha infatti motivato l'esistenza di un pericolo di fuga basandosi esclusivamente sulla cittadinanza italiana del ricorrente, ma bensì tenendo conto dell'insieme delle circostanze, segnatamente il suo forte legame con il paese d'origine (cfr. sentenza 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.5.1), la presenza di proprietà immobiliari all'estero, la sua situazione professionale e la pena che nel caso di specie può entrare in considerazione, in conformità con l'esposta giurisprudenza. Contrariamente all'assunto ricorsuale, non può essere sostenuto che la Corte cantonale abbia svolto una valutazione "statica e astratta dei legami del ricorrente con l'estero", rispettivamente fondato la propria conclusione su "circostanze di carattere puramente teorico".
Nella valutazione del pericolo di fuga, la Corte cantonale ha inoltre tenuto conto della prospettiva di un'eventuale espulsione del ricorrente dalla Svizzera. Ciò non è criticabile, ritenuto che tale circostanza può costituire un (ulteriore) incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_737/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3.5.1; 7B_1097/2024 del 12 novembre 2024 consid. 3.4; 7B_15/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 3.3).
Laddove il ricorrente adduce di essere attivo in qualità di amministratore unico della società C.________ AG tuttora operativa e che intende avviare un'attività indipendente di consulente finanziario, egli si scosta dai fatti accertati dalla Corte cantonale (cfr. consid. 3.4
supra), senza dimostrare perché l'accertamento dei fatti svolto dall'istanza precedente nella sentenza impugnata dovrebbe essere considerato manifestamente inesatto o lesivo del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 143 IV 316 consid. 3.3).
3.6. In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, confermando l'esistenza di un pericolo di fuga, avrebbe violato il diritto, e meglio l'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP.
3.7. Nella sentenza impugnata la Corte cantonale non ha esaminato l'esistenza di un pericolo di collusione a capo del ricorrente, motivo per cui non vi è ragione di esaminare le relative censure ricorsuali in questa sede.
4.
4.1. Il ricorrente critica il rifiuto di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva.
4.2.
4.2.1. La Corte cantonale ha ritenuto che i motivi di carcerazione (gravi indizi di reato e pericolo di fuga) sono tuttora presenti in capo al ricorrente. Ha rilevato che il ricorrente nel suo gravame ha riproposto le stesse identiche misure sostitutive, malgrado le stesse fossero già state vagliate dalla Corte cantonale e le relative critiche respinte dal Tribunale federale nella sentenza 7B_716/2025 del 18 agosto 2025 (consid. 7). Ha concluso che, non essendo sostanzialmente mutate le circostanze e la situazione personale del ricorrente, le misure sostitutive da questi proposte non sono concretamente atte, a questo stadio del procedimento, a lenire il marcato pericolo di fuga. Contrariamente alla critica ricorsuale, la Corte cantonale ha esposto i motivi posti a fondamento della decisione di rifiutare l'adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione, motivo per cui una violazione del suo diritto di essere sentito deve essere negata.
4.2.2. Nella misura in cui il ricorrente sostiene che - contrariamente all'assunto della Corte cantonale - sarebbe "irrilevante" il fatto che il braccialetto elettronico non garantisce un controllo in tempo reale, essendo la funzione di tale misura quella di fornire un "monitoraggio costante e dissuasivo", la censura non ha pregio. Da un lato, la Corte cantonale si è limitata a rinviare alla costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale il braccialetto elettronico attualmente non permette una sorveglianza in tempo reale e quindi non è di principio idoneo ad impedire la fuga (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 3.3.1; sentenze 7B_1011/2023 dell'11 gennaio 2024 consid. 5.3; 7B_868/2023 del 1° dicembre 2023 consid. 6.2; 7B_706/2023 del 23 ottobre 2023 consid. 5.2). Dall'altro lato, il ricorrente non si confronta con l'accertamento della Corte cantonale (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF) secondo il quale le circostanze e la sua situazione personale erano sostanzialmente immutate rispetto alla sua precedente decisione del 1° luglio 2025 (cfr. consid. 3.3
supra).
In definitiva, il ricorrente non dimostra perché la Corte cantonale, rifiutando di adottare misure sostitutive in luogo della carcerazione, avrebbe violato il diritto.
5.
5.1. Il ricorrente critica la proporzionalità della durata della carcerazione preventiva.
5.2. La Corte cantonale ha rinviato all'art. 212 cpv. 3 CPP, ritenendo tale aspetto della proporzionalità non problematico nel presente caso, e questo in considerazione delle numerose parti coinvolte, della gravità dei fatti imputati e della complessità della loro ricostruzione nonché del periodo di carcerazione finora subito dal ricorrente e di quello ancora previsto. Secondo la Corte cantonale, tale periodo può inoltre essere ritenuto proporzionale in vista dello svolgimento degli ultimi atti istruttori menzionati dalla Procuratrice pubblica nella domanda di proroga, in particolare gli atti necessari alla chiusura dell'inchiesta, che comprendono ancora alcuni interrogatori del ricorrente e un ultimo confronto tra quest'ultimo e D.________, la contestazione di quanto emergerà dal rapporto di ricostruzione finanziaria dell'Equipe finanziaria del Ministero pubblico, che è nella sua fase conclusiva, l'interrogatorio finale dell'imputato nonché le formalità di chiusura dell'istruzione e la stesura dell'atto d'accusa.
5.3. Le censure ricorsuali, nella limitata misura della loro ammissibilità (art. 42 cpv. 2 LTF), risultano infondate. In concreto, il ricorrente non contesta che la presente procedura veda coinvolte numerose parti e abbia per oggetto dei fatti di una certa gravità e complessità. Nemmeno rimprovera all'autorità inquirente che il procedimento penale non sarebbe stato portato avanti in maniera sufficiente (cfr. sentenza 7B_716/2025 del 18 agosto 2025 consid. 8.4). Laddove il ricorrente adduce che la durata della carcerazione preventiva sarebbe sproporzionata, facendo riferimento a quella subita da altri imputati in "casi analoghi", la censura non ha pregio. Per l'emanazione e il mantenimento della misura coercitiva nei confronti del ricorrente, risultava infatti determinante la sua situazione individuale e la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 221 CPP (cfr. sentenze 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.3; 1B_131/2022 del 25 marzo 2022 consid. 4.3). La questione di sapere se la durata della carcerazione preventiva sia da ritenersi eccessiva deve infatti essere valutata sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso (DTF 133 I 168 consid. 4.1; sentenze 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.2.2; 7B_781/2023 dell'8 novembre 2023 consid. 4.2).
5.4. Limitandosi ad addurre che sarebbe spettato all'istanza precedente svolgere "un esame pieno e autonomo della consistenza degli indizi", il ricorrente non dimostra, con una motivazione conforme alle esigenze poste dalla LTF, perché la Corte cantonale nel caso di specie avrebbe omesso di svolgere un tale esame. A prescindere da ciò, l'argomentazione ricorsuale risulta contraddittoria, ritenuto che il ricorrente nel suo gravame afferma di non contestare l'esistenza di gravi indizi di reato a suo carico (cfr. consid. 2.3
supra). Indizi peraltro già confermati nella sentenza 7B_716/2025 del 18 agosto 2025 consid. 5.4, a cui in questa sede si rimanda.
5.5. Gli accenni relativi alle pretese condizioni di carcerazione, che secondo il ricorrente sarebbero da considerare quale trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 CEDU, sono inammissibili. In effetti, egli non adduce né pretende di aver sollevato tale critica già dinanzi all'istanza inferiore, che non si è espressa al riguardo, né le rimprovera una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per non aver trattato tale censura nella sentenza impugnata. Non spetta al Tribunale federale pronunciarsi quale prima e ultima istanza su questioni di fatto non sottoposte previamente alle competenti istanze cantonali (sentenze 7B_887/2023 del 24 novembre 2023 consid. 2.2.3; 1B_594/2022 dell'8 dicembre 2022 consid. 3.8).
6.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 22 dicembre 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara