Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_589/2025  
 
Decreto del 27 maggio 2026 
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Valentino. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, casella postale 1935, 6901 Lugano, 
2. B.________ SpA, 
3. C.________ Ltd, 
4. D.________, 
5. E.________ Srl, 
6. F.________, 
7. G.________ Srl, 
tutti patrocinati dall'avv. Emanuele Verda, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono (ritiro del ricorso), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 settembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2025.48 e 60.2025.49). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con decreto del 7 febbraio 2025, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino, a seguito delle denunce sporte da B.________ SpA, C.________ Ltd, D.________, E.________ Srl, F.________ e G.________ Srl (in seguito: i denuncianti), ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti tra l'altro di A.________ per reati di truffa, amministrazione infedele e riciclaggio di denaro. 
Con sentenza del 10 settembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto il reclamo presentato dai denuncianti contro questo decreto, ha annullato quest'ultimo e ha ritornato gli atti dell'incarto al magistrato inquirente per i suoi incombenti. 
 
2.  
A.________ (in seguito: il ricorrente) ha impugnato la sentenza del 10 settembre 2025 con un ricorso in materia penale del 9 ottobre 2025 al Tribunale federale. 
 
3.  
Con scritto del 15 maggio 2026, il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il suo ricorso. 
 
4.  
Giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il Presidente della Corte dirige il procedimento fino alla pronuncia della sentenza; in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate. 
 
5.  
Quando la causa viene stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso, la parte ricorrente è considerata soccombente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 prima frase LTF (decreto 7B_55/2025 dell'11 settembre 2025 consid. 2.1; GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 aed. 2022, n. 38 ad art. 66 LTF). La tassa di giustizia è stabilita in particolare in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 65 cpv. 2 LTF).  
Considerato lo stadio della procedura in cui è intervenuto il ritiro, si deve ritenere che il ricorso non ha causato un lavoro considerevole al tribunale, per cui è opportuno prelevare spese giudiziarie ridotte (art. 66 cpv. 2 LTF) e restituire al ricorrente il saldo dell'anticipo delle spese versato il 21 ottobre 2025. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dal ruolo a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, alla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino, a H.________, a I.________, a J.________, a K.________, a L.________, a M.________, a N.________, a O.________, a P.________ e a Q.________. 
 
 
Losanna, 27 maggio 2026 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Valentino