Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_794/2025  
 
 
Sentenza del 12 novembre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Koch, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Michele Micheli, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. Procura pubblica del Cantone dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. Kevin Eggimann, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 7 luglio 2025 
dalla Seconda Camera penale del Tribunale d'appello 
del Cantone dei Grigioni (SR2 25 18). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con denuncia e querela penale del 14 ottobre 2020, A.________ e B.________, dichiarando di voler partecipare al procedimento con un'azione penale e civile, hanno chiesto alla Procura pubblica del Cantone dei Grigioni l'apertura di una procedura penale contro ignoti per i reati di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP), danneggiamento (art. 144 CP), amministrazione infedele (art. 158 CP), coazione (art. 181 CP) e violazione di domicilio (art. 186 CP). Essi sostenevano che la società D.________ AG, di cui erano azionisti in ragione del 50 %, avesse incaricato, senza il loro consenso, la E.________ GmbH di svuotare un appartamento al primo piano dell'immobile sito in via xxx a Y.________, trasferendo oggetti personali di loro proprietà, inclusa una cassaforte, in un deposito gestito dalla E.________ GmbH. La società D.________ AG avrebbe inoltre fatto sostituire le serrature dell'appartamento senza consegnare loro le chiavi per accedervi, impedendo la verifica della presenza della cassaforte e del suo contenuto.  
 
A.b. Con decreto dell'8 dicembre 2022, la Procura pubblica ha aperto un'istruzione penale nei confronti di C.________, proprietario del rimanente 50 % delle azioni della società D.________ AG, per i suddetti reati.  
 
A.c. Con complementi del 27 ottobre 2023 e del 6 marzo 2024, A.________ e B.________ hanno chiesto l'estensione dell'istruzione ai reati di reiterata violazione di domicilio (art. 186 CP), falsità in documenti (art. 251 CP), truffa (art. 146 CP) e disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP). Tali richieste di estensione sono state accolte dalla Procura pubblica.  
 
B.  
 
B.a. Il 28 maggio 2024 C.________ ha stipulato con A.________ e B.________ una transazione giudiziaria dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, nell'ambito della procedura www, dal seguente contenuto:  
 
"1. I signori A.________ e B.________ vendono e cedono le 25 azioni di loro proprietà de D.________ AG [...] al signor C.________, a condizione ai sensi dell'art. 151 CO che l'intero prezzo di acquisto di CHF 6'000'000.00 (franchi svizzeri sei milioni/00) sia depositato sul conto cliente della F.________ SA [...] entro e non oltre il 30 settembre 2024. Se il suddetto importo di CHF 6'000'000.00 non sarà presente sul designato conto entro tale data, nessun obbligo o impegno potrà essere dedotto dal presente accordo. L'accordo sarà considerato nullo e un eventuale importo parziale presente sul conto clienti sarà restituito. Resta riservato il pagamento della pena convenzionale di cui alla cifra 2 del presente accordo. 
Il passaggio di proprietà, obblighi e diritti derivanti dalle suddette azioni passano di proprietà al signor C.________ dal giorno dell'avvenuto pagamento di CHF 6'000'000.00 (franchi svizzeri sei milioni/00). 
Il presente accordo non è da intendersi quale mandato congiunto alla F.________ SA. 
2. In caso di mancato pagamento dell'importo di CHF 6'000'000.00 di cui alla cifra 1 entro il 30 settembre 2024 il signor C.________ deve corrispondere ai signori A.________ e B.________ l'importo complessivo di CHF 300'000.00 (franchi svizzeri trecentomila/00) a titolo di pena convenzionale. Il diritto alla compensazione è escluso. 
3. Le parti chiedono la sospensione di tutte le procedure pendenti tra di loro, la D.________ AG e la G.________ Limited. Il Tribunale cantonale informerà di questa richiesta il Tribunale regionale Maloja per le procedure pendenti dinnanzi a tale Tribunale. 
4. Le parti chiedono all'amministratore della società D.________ AG di rinviare l'assemblea generale ordinaria prevista il 10 giugno 2024 alla prima settimana di ottobre 2024. 
5. Le parti s'impegnano a ritirare tutte le procedure giudiziarie civili pendenti entro 5 giorni dal passaggio di proprietà delle azioni. Nelle procedure penali essi s'impegnano a ritirare entro il medesimo termine le querele presentate e a dichiarare il proprio disinteressamento per i reati perseguibili d'ufficio. 
Le parti si assumono le spese giudiziarie delle procedure civili e penali in ragione di un mezzo ciascuno. 
6. Con il passaggio di proprietà delle azioni il contratto di stoccaggio concluso tra la D.________ AG e la E.________ GmbH passerà ai signori A.________ e B.________. 
7. I signori A.________ e B.________ s'impegnano a restituire a D.________ AG la chiave hhh entro 5 giorni dal passaggio di proprietà delle azioni. 
8. Con l'esecuzione del presente accordo sono tacitate tutte le reciproche pretese tra le parti connesse con la società D.________ AG e l'immobile I.________ sito in Via xxx a Y.________ (fondo zzz)." 
 
B.b. Con scritto del 28 ottobre 2024, A.________ e B.________ hanno ritirato la querela penale del 14 ottobre 2020, inclusi i successivi complementi, dichiarando il proprio disinteresse al perseguimento penale di C.________ per i suddetti reati, ad eccezione dei reati di sottrazione di una cosa mobile, danneggiamento, violazione di domicilio e altri reati eventualmente applicabili in relazione alla sottrazione della cassaforte. Essi hanno chiesto la prosecuzione del procedimento penale limitatamente a tali reati.  
 
B.c. In data 12 novembre 2024, la Procura pubblica ha chiesto a C.________ di comprovare l'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto delle azioni di cui alla cifra 1 dell'accordo transattivo. Ha inoltre annunciato a A.________ e B.________ la propria intenzione di decretare l'abbandono del procedimento per l'insieme dei reati, concedendo loro la possibilità di esprimersi in merito.  
Con scritto del 15 novembre 2024, C.________ ha comprovato l'avvenuto pagamento, il 19 settembre 2024, dell'importo necessario al passaggio di proprietà delle azioni. 
Con scritto del 13 marzo 2025, A.________ e B.________ si sono opposti all'abbandono totale del procedimento, sostenendo che la validità della transazione fosse subordinata alla restituzione degli oggetti sottratti dall'appartamento, tra i quali la cassaforte, e ribadendo la propria richiesta di prosecuzione dell'istruzione per i reati relativi alla sua sottrazione. 
 
B.d. Con decreto del 26 marzo 2025, la Procura ha disposto l'abbandono del procedimento penale nei confronti di C.________ per l'insieme dei reati.  
Adito da A.________ e B.________, il Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni con decreto del 7 luglio 2025 ha respinto il reclamo interposto contro il decreto di abbandono del 26 marzo 2025. 
 
C.  
Con ricorso in materia penale del 12 agosto 2025, A.________ e B.________ hanno impugnato il decreto del Tribunale d'appello del 7 luglio 2025, chiedendo che venga annullato unitamente al decreto di abbandono del 26 marzo 2025 e che gli atti siano retrocessi alla Procura pubblica affinché continui l'istruzione, impartendole l'istruzione di procedere all'interrogatorio di C.________ in qualità di imputato per la fattispecie relativa alla sottrazione della cassaforte e del suo contenuto. In subordine, chiedono che il decreto impugnato venga annullato e che gli atti vengano rinviati all'istanza precedente per un nuovo giudizio nella composizione di tre giudici. Chiedono inoltre che qualsiasi corrispondenza inerente al reclamo sia inviata ai propri patrocinatori per via elettronica all'indirizzo e-mail indicato nel ricorso. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Giusta l'art. 39 cpv. 2 LTF, le parti possono indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica (vedi anche l'art. 60 cpv. 3 LTF). 
In concreto non sono adempiute le esigenze poste in materia dalla giurisprudenza del Tribunale federale, ritenuto che i ricorrenti nel loro ricorso si sono limitati a indicare un semplice indirizzo e-mail, ciò che non è sufficiente (sentenze 2F_13/2022 del 17 marzo 2022 consid. 2.2; 2D_18/2009 del 22 giugno 2009 consid. 2.2). La richiesta di notifica per via elettronica va pertanto respinta. 
 
2.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
2.1. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).  
 
2.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP).  
L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.3. Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o - come in concreto - di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (sentenze 7B_123/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.3; 7B_686/2025 del 19 agosto 2025 consid. 2.1.3; 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.2.1).  
Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso (cfr. consid. 2 supra), senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_921/2025 del 29 ottobre 2025 consid. 1.1; 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.2.1). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1; 7B_406/2025 del 5 settembre 2025 consid. 1.3; 7B_686/2025 del 19 agosto 2025 consid. 2.1.3).  
Quando, come in concreto (cfr. fatti lett. A.a, A.c supra), sono invocati dei reati distinti, l'accusatore privato è tenuto a spiegare con riferimento ai singoli reati in che consisterebbe il danno da lui subito (sentenze 7B_92/2023 del 16 settembre 2025 consid. 1.2.3; 7B_1230/2024 del 19 maggio 2025 consid. 1.1.2; 7B_364/2024 del 25 aprile 2024 consid. 1.2). Se il ricorso è presentato congiuntamente da più accusatori privati, ognuno di essi deve inoltre sostanziare singolarmente il danno personale subito (sentenze 6B_901/2020 del 6 dicembre 2021 consid. 3.2; 6B_621/2021 del 20 agosto 2021 consid. 3.2 e rinvii).  
 
2.4. Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1; 7B_119/2025 dell'11 aprile 2025 consid. 3.1; 7B_953/2024 del 15 ottobre 2024 consid. 1.2.1).  
 
2.5. I ricorrenti adducono di avere, in qualità di proprietari sia della cassaforte sia del suo contenuto, "senza dubbio" un interesse nella continuazione della procedura penale "in merito alle loro pretese civili". Sostengono che se la sottrazione della cassaforte e del suo contenuto fosse confermata dall'azione penale, essi potrebbero far valere le loro pretese civili "in punto al valore degli oggetti sottratti". Adducono che l'influenza della decisione impugnata sul giudizio delle loro pretese civili risulterebbe deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti, motivo per cui la loro legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF andrebbe ammessa.  
Con tale argomentazione generica, i ricorrenti non spiegano né sostanziano con una motivazione conforme alle esposte esigenze l'eventuale danno che avrebbero subito a causa dei reati oggetto della denuncia, quali pretese civili intendono far valere contro il denunciato in relazione con i singoli reati prospettati (segnatamente una pretesa di rivendicazione giusta l'art. 641 cpv. 2 CC; cfr. sentenze 6B_367/2020 del 17 gennaio 2022 consid. 2.2.3; 6B_1249/2020 dell'11 ottobre 2021 consid. 1.2.2 e rinvii) e in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio. I ricorrenti, che hanno presentato congiuntamente il gravame, omettono inoltre di sostanziare singolarmente il danno personale subito. Contrariamente a quanto addotto, l'influenza della decisione impugnata sul giudizio delle loro pretese civili visto il numero di reati oggetto di denuncia (e dei suoi complementi) non risulta deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti. 
 
2.6. L'assenza di una motivazione sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Risultano così d'acchito inammissibili le censure di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'interpretazione dell'accordo stipulato, come pure quella relativa alla violazione del principio "in dubio pro duriore". Lo stesso dicasi per le ulteriori critiche, segnatamente quelle concernenti le dichiarazioni di ritiro delle querele e di disinteresse ai procedimenti penali pendenti, trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che i ricorrenti non sono legittimati a contestare in questa sede.  
 
3.  
 
3.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quale parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
3.2. I ricorrenti censurano una violazione dell'art. 38 della legge del Cantone dei Grigioni del 14 giugno 2022 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; CSC 173.000). Adducono che "le questioni in gioco" - segnatamente l'interpretazione dell'accordo, l'eccezione d'inadempimento, l'accertamento dei fatti e la loro gravità così come gli importi in gioco - sarebbero complesse e controverse e avrebbero imposto quantomeno un esame collegiale.  
Tale censura concerne in buona sostanza le circostanze prese in considerazione dall'autorità precedente rispettivamente il merito della controversia e risulta pertanto inammissibile. Per abbondanza, si rileva che la censura non potrebbe essere trattata nel merito perché i ricorrenti non dimostrano con una motivazione conforme alle severe esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF perché la citata norma di diritto cantonale in concreto sarebbe stata applicata in materia arbitraria dalla Corte cantonale. 
 
3.3. I ricorrenti lamentano infine una violazione dell'obbligo della Corte cantonale di motivare la decisione impugnata. A loro avviso, l'autorità precedente avrebbe dovuto indicare "almeno brevemente" le ragioni per cui il reclamo sarebbe manifestamente infondato.  
La critica è infondata. Nel decreto impugnato, che deve essere letto nel suo insieme ("als Ganzes"; cfr. sentenze 6B_1184/2023 del 18 agosto 2025 consid. 2.3.2; 7B_468/2023 del 20 agosto 2024 consid. 2.5), l'autorità precedente ha infatti sufficientemente esposto i motivi per i quali ha confermato il decreto di abbandono, giungendo alla conclusione che il reclamo presentato dai reclamanti (qui ricorrenti) fosse da ritenere (manifestamente) infondato e quindi potesse essere deciso a giudice unico. I motivi alla base di tale valutazione sono chiaramente indicati nella decisione impugnata, in modo tale da permettere ai ricorrenti di contestarla in questa sede con cognizione di causa (DTF 151 IV 18 consid. 4.4.4; 150 III 1 consid. 4.5). 
 
4.  
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 5 LTF). Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente 2, non invitato a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera penale del Tribunale d'appello del Cantone dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 12 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara