Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_798/2025  
 
 
Sentenza del 12 dicembre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Abrecht, Presidente, 
van de Graaf, Hofmann, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Chiara Donati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Walter Landolt, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 luglio 2025 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2025.182). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Con decreto d'accusa del 30 gennaio 2024, la Procuratrice pubblica del Cantone Ticino ha ritenuto B.________ autore colpevole di diffamazione a danno di suo fratello A.________ per fatti avvenuti il 26 ottobre 2020. Ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 350.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 400.--, rispettivamente alla pena detentiva sostitutiva di quattro giorni in caso di mancato pagamento, nonché al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie. Ha inoltre rinviato l'accusatore privato A.________ al competente foro per le pretese di natura civile.  
Con scritto datato 5 febbraio 2024, B.________ ha interposto opposizione contro il menzionato decreto d'accusa. 
In data 13 febbraio 2024, la Procuratrice pubblica ha confermato il decreto d'accusa e ha trasmesso gli atti al tribunale di primo grado per svolgere il dibattimento. 
 
A.b. Con decreto del 9 aprile 2025, la Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, rilevato che il reato di diffamazione oggetto del decreto d'accusa del 30 gennaio 2024 risultava prescritto, ha comunicato alle parti che si prospettava l'abbandono del procedimento penale e ha assegnato loro un termine per presentare eventuali osservazioni.  
Con decisione del 20 maggio 2025, la Presidente della Pretura penale ha decretato l'abbandono del procedimento penale aperto nei confronti di B.________ per intervenuta prescrizione dell'azione penale. Non ha assegnato indennità a favore dell'imputato prosciolto giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP né ha riconosciuto all'accusatore privato un'indennità ai sensi dell'art. 433 cpv. 1 CPP
 
B.  
Con sentenza del 4 luglio 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di abbandono. 
 
C.  
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in via principale che venga annullato insieme al decreto di abbandono del 20 maggio 2025 e che gli atti vengano ritornati alla Pretura penale affinché questa celebri il dibattimento. In via subordinata, postula che l'imputato sia condannato, giusta gli art. 433 cpv. 1 lett. b e 426 cpv. 2 CPP, a rifondergli le spese necessarie sostenute in qualità di accusatore privato nel procedimento penale per aver provocato con colpa l'apertura di tale procedimento e averne ostacolato lo svolgimento. Quantifica la sua pretesa in fr. 8'000.-- per le spese legali di prima istanza, fr. 3'000.-- per le spese legali ricorsuali e fr. 500.-- per torto morale. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. L'art. 81 cpv. 1 LTF riconosce il diritto a interporre un ricorso in materia penale a chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b).  
 
1.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, è in particolare legittimato l'accusatore privato, ossia il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP).  
L'accusatore privato è legittimato a interporre un ricorso in materia penale tuttavia solo se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.3. Qualora il ricorso è rivolto contro un decreto di non luogo a procedere o - come in concreto - di abbandono, l'accusatore privato deve indicare nella procedura dinanzi al Tribunale federale i motivi per i quali e in che misura la decisione impugnata può influire sul giudizio di una sua concreta pretesa civile (sentenze 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_123/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.3; 7B_686/2025 del 19 agosto 2025 consid. 2.1.3).  
Il Tribunale federale pone esigenze severe alla motivazione della legittimazione. Esso vaglia d'ufficio e con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità di un ricorso (cfr. consid. 1 supra), senza tuttavia procedere a un esame approfondito nel merito. Nel ricorso deve pertanto essere indicato in maniera concisa in che misura le condizioni di ammissibilità dello stesso siano adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_921/2025 del 29 ottobre 2025 consid. 1.1). A tal fine, non è sufficiente che l'accusatore privato si limiti ad affermare di essere stato colpito dal reato in questione; egli deve invece sostanziare in maniera precisa l'adempimento delle condizioni per avanzare la sua pretesa, segnatamente indicando e nella misura del possibile quantificando il danno subito (sentenze 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.3; 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1; 7B_406/2025 del 5 settembre 2025 consid. 1.3).  
 
1.4. Nel caso in cui il ricorso non dovesse adempiere le esposte esigenze di motivazione, un esame nel merito è possibile unicamente qualora l'influenza della decisione impugnata sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Questo può essere il caso quando il reato ha direttamente causato un danno all'integrità fisica, psichica o sessuale di una gravità tale da giustificare chiaramente il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione del torto morale (sentenze 7B_794/2025 del 12 novembre 2025 consid. 2.4; 7B_971/2024 del 25 settembre 2025 consid. 1.3.1; 7B_119/2025 dell'11 aprile 2025 consid. 3.1).  
 
1.5. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto del procedimento penale.  
Nel caso di specie, l'influenza del giudizio impugnato sulla decisione relativa alle pretese civili non risulta nemmeno deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (diffamazione ex art. 173 CP; cfr. sentenze 6B_524/2021 del 31 maggio 2021; 6B_119/2021 del 19 febbraio 2021). Sarebbe pertanto spettato al ricorrente motivare debitamente per quali ragioni, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, la prospettata lesione dell'onore sarebbe in concreto di una certa gravità, sostanziando una lesione della personalità che eccede chiaramente un'ordinaria irritazione o un'apprensione quotidiana (cfr. sentenze 6B_675/2020 del 16 marzo 2021 consid. 1.2.2; 6B_582/2020 del 17 dicembre 2020 consid. 1, non pubbl. in: DTF 147 IV 47). 
 
1.6. L'assenza di una motivazione sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Risultano così d'acchito inammissibili le censure ricorsuali relative all'accertamento dei fatti, ritenuto incompleto dal ricorrente, e all'errata applicazione dell'art. 173 CP. Lo stesso dicasi per le ulteriori censure concernenti l'esistenza di atti idonei a determinare la cessazione della prescrizione ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP e la violazione del principio della celerità, trattandosi di questioni strettamente connesse con il giudizio di merito che il ricorrente non è legittimato a contestare in questa sede.  
 
2.  
 
2.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere in discussione, nemmeno indirettamente, il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Il ricorrente censura una violazione del suo diritto a una decisione motivata (art. 29 cpv. 2 Cost.).  
 
2.2.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze di motivazione troppo severe all'obbligo di motivazione. L'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 150 III 1 consid. 4.5; 149 V 156 consid. 6.1; 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).  
 
2.2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata adempie le esposte esigenze di motivazione, poiché la Corte cantonale ha sufficientemente spiegato le ragioni per cui ha confermato il decreto di abbandono del 20 maggio 2025. I motivi alla base della conferma del decreto di abbandono sono chiaramente indicati nel giudizio impugnato, in modo tale da permettere al ricorrente di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. La censura ricorsuale risulta pertanto infondata.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ricorrente censura una violazione della garanzia della via giudiziaria (art. 29a Cost.).  
 
2.3.2. A torto. La garanzia sancita dall'art. 29a Cost. (vedi DTF 150 I 191 consid. 2.1; 149 I 146 consid. 3.3.1) non vieta infatti che l'esame del merito in una causa venga fatto dipendere dall'adempimento delle abituali condizioni di ammissibilità sancite dalle norme procedurali in vigore (cfr. DTF 150 I 191 consid. 2.1; 143 I 344 consid. 8.2; 137 II 409 consid. 4.2).  
In concreto, la Presidente della Pretura penale era tenuta ad esaminare se vi fossero impedimenti a procedere (art. 329 cpv. 1 lett. c CPP). La prescrizione dell'azione penale costituisce un impedimento definitivo a procedere (cfr. DTF 146 IV 68 consid. 2.1; sentenza 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 2.3.1 e rinvii). Ritenuta prescritta l'azione penale, non costituisce una violazione della garanzia della via giudiziaria il fatto che la Presidente della Pretura penale, in presenza di un impedimento definitivo a procedere, abbia deciso di abbandonare il procedimento penale in virtù dell'art. 329 cpv. 4 CPP dopo aver accordato alle parti e ai terzi aggravati dall'abbandono il diritto di essere sentiti (cfr. sentenza 7B_211/2022 del 12 marzo 2024 consid. 2.3.1, 2.3.4 e 2.4.4). In queste circostanze, non può nemmeno essere ritenuto che la Corte cantonale abbia violato tale garanzia confermando l'abbandono del procedimento per intervenuta prescrizione dell'azione penale. La censura ricorsuale risulta infondata. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Il ricorrente censura una violazione dell'art. 433 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con l'art. 426 cpv. 2 CPP.  
 
2.4.2. Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP, l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art. 426 cpv. 2 CPP. Tale norma prevede che le spese procedurali in caso di abbandono del procedimento possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se questi, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.  
 
2.4.3. In concreto, la Corte cantonale ha negato l'esistenza di un caso di applicazione dell'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP. Ha spiegato che il ricorrente, motivando la sua richiesta di indennizzo, ha rimproverato a B.________ di essersi reso colpevole del reato oggetto del decreto d'accusa, in chiara violazione della presunzione di innocenza. A mente della Corte cantonale, inoltre, il ricorrente non ha indicato quali norme l'imputato prosciolto avrebbe violato.  
 
2.4.4. Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, omette di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata (art. 42 cpv. 2 LTF), limitandosi a considerazioni giuridiche di carattere generico. In particolare, non dimostra perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto federale negando l'applicabilità dell'art. 433 cpv. 1 lett. b CPP nel caso di specie. Manifestamente non motivata in maniera sufficiente, la censura risulta inammissibile.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 12 dicembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara