Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_921/2025  
 
 
Sentenza del 29 ottobre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.6). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
L'8 settembre 2024 A.________ ha denunciato B.________ e il padre C.________ per reati contro il patrimonio per quanto asseritamente occorso a X.________/Y.________ alla fine del mese di luglio 2022. Ritenuto che avrebbe dovuto lasciare il suo appartamento per recarsi a Z.________, A.________ ha sostenuto che si sarebbe accordato con B.________, già suo collega di lavoro, affinché questi vendesse i suoi oggetti e gli rendesse il ricavato della loro vendita. I denunciati si sarebbero recati a X.________ e avrebbero caricato gli oggetti sul furgone, per poi trasportarli in Italia. Essi si sarebbero impossessati degli oggetti senza versargli un corrispettivo. A.________ non avrebbe donato gli oggetti a B.________. Non ci sarebbe stato alcun atto attestante la donazione degli oggetti. 
 
B.  
Con decisione del 3 dicembre 2024, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. Il magistrato inquirente ha concluso che dagli atti non emergesse alcun elemento a favore della tesi accusatoria secondo la quale i denunciati si sarebbero appropriati dei suoi oggetti al fine di impiegarli per il proprio uso personale o rivenderli per trarne un guadagno. 
A.________ ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, con sentenza del 12 agosto 2025, nella misura della sua ricevibilità lo ha respinto. 
 
C.  
A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza di annullarla e di rinviare la causa al magistrato inquirente per nuova istruzione, nell'ambito della quale venga redatto un inventario completo e una valutazione sulla base delle sue foto e ricevute, vengano acquisite e "autenticate forensicamente" le comunicazioni digitali. Richiede inoltre che vengano impartite istruzioni alfine di garantire una coordinazione con le autorità fiscali e doganali per "verificare la totale assenza di imposta di donazione e dichiarazioni di confine". Postula l'assunzione di "testimonianze giurate su titolarità, possesso e destinazione dei beni". Chiede infine che venga disposto ogni altro provvedimento ritenuto equo per assicurare la restituzione dei beni o il risarcimento del loro valore. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, come in concreto, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenze 7B_403/2025 del 2 giugno 2025 consid. 1.1; 7B_311/2025 del 6 maggio 2025 consid. 1.1).  
 
1.2. In concreto, il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, egli non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia. In assenza di una motivazione sufficiente sulle eventuali pretese civili del ricorrente, la sua legittimazione ricorsuale nel merito ex art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF deve essere negata.  
 
1.3. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). Nel caso di specie, il ricorrente non solleva contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito. Con le sue censure, infatti, egli intende manifestamente rimettere in discussione il giudizio di merito che ha confermato il decreto di non luogo a procedere. Tale facoltà, in difetto della legittimazione ricorsuale (cfr. consid. 1.2 supra), gli è tuttavia preclusa. Il generico accenno del ricorrente a un elenco di norme costituzionali e internazionali che sarebbero state violate nel caso di specie dalle istanze cantonali non adempie le severe esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 147 I 73 consid. 2.1; 146 IV 114 consid. 2.1) e risulta pertanto inammissibile.  
 
1.4. In ogni caso, il ricorso inoltrato andrebbe dichiarato inammissibile anche visto il mancato rispetto delle esigenze di motivazione poste dalla LTF. Il ricorrente omette infatti di confrontarsi puntualmente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata e di spiegare in cosa consista la violazione del diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).  
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 29 ottobre 2025 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara