Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_135/2025
Sentenza del 21 agosto 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Heine, Scherrer Reber, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
ricorrente,
contro
A.________,
patrocinata dall'avv. Samuel Maffi,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (rendita d'invalidità),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 febbraio 2025 (35.2024.82).
Fatti:
A.
A.a. Il 14 novembre 2020, A.________ (nata nel 1989), a quel momento al beneficio di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione e assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è caduta a terra mentre cercava di scendere dalla propria autovettura e ha riportato contusioni al ginocchio, braccio e gomito destro. L'istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
A.b. Il 4 dicembre 2020, l'assicurata è rimasta vittima di un secondo evento infortunistico: ella è caduta all'indietro nel scendere la scala interna della propria abitazione e ha urtato a terra la regione sacro-iliaca, cervico-dorsale e la spalla sinistra. L'artro-RMN della spalla sinistra del 10 febbraio 2021 ha evidenziato una tendinopatia del capolungo del bicipite, in presenza di una cuffia dei rotatori intatta. L'esame di risonanza magnetica lombo-sacrale, delle articolazioni sacro-iliache e cervicale ha mostrato un vizio di differenziazione al passaggio lombo-sacrale, artrosi interapofisaria a livello di L5-S1 e S1-S2 bilateralmente, nonché una rettilineizzazione della fisiologica curva di lordosi con tendenza all'inversione con fulcro in C5-C6. Anche questo sinistro è stato assunto dall'assicuratore LAINF. Con decisione formale dell'11 marzo 2022 - confermata su opposizione il 18 marzo 2022 - negata l'eziologia infortunistica ai disturbi interessanti la regione omero-scapolare, lombo-vertebrale, l'anca sinistra, il ginocchio destro e i gomiti, l'amministrazione ha rifiutato il riconoscimento di una rendita d'invalidità e assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 15 %.
Con sentenza del 16 agosto 2022, cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall'assicurata, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all'INSAI affinché disponesse una perizia esterna volta a chiarire se i disturbi riguardanti il polso destro costituivano una conseguenza naturale dell'uno e/o dell'altro degli infortuni assicurati e, in seguito, facendo capo alle risultanze dell'accertamento, si pronunciasse di nuovo sul diritto alle prestazioni dal profilo temporale e materiale.
A.c. Raccolta la perizia del Dr. med. B.________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia) del 3 novembre 2023, nonché il complemento peritale del 10 maggio 2024 con il quale l'esperto ha preso posizione sulle obiezioni sollevate dall'assicurata, il 4 luglio 2024 l'INSAI ha emanato una decisione - poi confermata su opposizione il 4 settembre 2024 - mediante la quale ha negato il diritto a una rendita d'invalidità.
B.
Con sentenza del 3 febbraio 2025, la Corte cantonale ha accolto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione del 4 settembre 2024, annullandola e condannando l'INSAI a riconoscerle una rendita d'invalidità del 18 % a contare dal 1° marzo 2022.
C.
L'INSAI presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo il suo annullamento e la conferma della decisione su opposizione del 4 settembre 2024.
Chiamati a pronunciarsi, A.________ postula la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale e l'Ufficio federale della sanità pubblica rinunciano ad esprimersi.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2).
2.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni - come nella fattispecie - può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale non è allora vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale nella misura in cui ha riconosciuto il diritto ad una rendita d'invalidità del 18 % all'opponente.
4.
Il ricorrente contesta in questa sede unicamente il reddito da valido stabilito dall'autorità inferiore e, in subordine, il reddito da invalido.
Al riguardo, il Tribunale cantonale ha già correttamente esposto le disposizioni legali e i principi applicabili (cfr. art. 18 cpv. 1 LAINF, art. 8 e 16 LPGA [RS 830.1]), anche per quanto concerne l'applicazione delle tabelle della Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS; cfr. DTF 150 V 354 consid. 6.1), non contestata nella fattispecie. Vi si può dunque fare riferimento.
4.1.
4.1.1. La Corte cantonale ha constatato che, terminate le scuole dell'obbligo, l'opponente aveva conseguito nel 2008 l'attestato federale di capacità quale impiegata d'economia domestica dopo aver svolto l'apprendistato presso la Fondazione C.________ di U.________. Da settembre 2008 a marzo 2010, ella aveva lavorato sempre presso lo stesso istituto quale supplente nei diversi settori del servizio alberghiero, ovvero inserviente nelle pulizie generali, impiegata in lavanderia ed aiuto presso la cucina centrale. Nell'autunno 2009, l'opponente aveva seguito il corso di formazione per formatrice di apprendisti in azienda nella professione d''impiegato/a d'economia domestica. Dal mese di aprile 2010 a quello di settembre 2011, ella era stata alle dipendenze dell'Hotel D.________ di V.________ come impiegata di economia domestica, nella cui veste aveva svolto le attività di mise en place e preparazione della sala per il servizio à la carte, accoglienza dei clienti, presa delle comande, servizio e chiusura conti dei clienti, servizio in piscina, creazione schede per sicurezza sul posto di lavoro, servizio in camera, pulizia camere e lavanderia. In quello stesso periodo, l'opponente aveva frequentato un corso di due giornate quale perito d'esame per la professione di pulitrice di edifici. Infine, dall'ottobre 2013 al novembre 2015, ella aveva lavorato per la Casa per anziani E.________ di W.________, dapprima quale impiegata di economia domestica, in seguito (da maggio 2014 in poi) quale governante. A tal riguardo, a margine della sua audizione, ella aveva precisato che svolgeva "attività burocratiche ma anche delle faccende manuali, dovendo aiutare i colleghi o istruire i nuovi arrivati nei compiti di pulizia o di lavanderia, come pure nel reparto addetto alla ristorazione. Capitava di essere impiegata sul campo a dipendenza delle necessità dei colleghi (sostituzione o sovraccarico di lavoro) ".
I giudici cantonali hanno inoltre accertato che, quale governante, l'opponente realizzava un salario lordo di fr. 4'307.70/mese, pari a fr. 56'000/anno (fr. 4307.70 x 13). Parallelamente all'esercizio dell'attività lavorativa, ella aveva portato a termine una formazione della durata di due anni sfociata nel conseguimento, nell'ottobre 2016, dell'attestato professionale federale (APF) di responsabile del settore alberghiero - economia domestica.
4.1.2. Chinandosi sul livello di competenze applicabile, la Corte cantonale ha ritenuto che il genere di attività che l'opponente svolgeva presso il suo ultimo datore di lavoro (la Casa per anziani E.________) non era indicativo, in quanto il suo perfezionamento si era concluso, con il conseguimento dell'APF, soltanto dopo la fine del rapporto di lavoro. I primi giudici hanno quindi rilevato che, a proposito della funzione di responsabile del settore alberghiero - economia domestica, dal sito web "orientamento.ch" si evinceva che le sue principali attività consistono nell'organizzare i diversi settori dell'economia domestica (pulizia, lavanderia, ristorazione, ecc.), nel pianificare la comunicazione tra le diverse persone che hanno a che fare con l'azienda (clienti, ospiti, collaboratori,...), nel procedere all'acquisto di attrezzature, testare il materiale o affidare questo compito a personale specializzato, nell'assicurare le scorte di bevande e prodotti alimentari, prodotti e materiale di pulizia, biancheria, ecc., nel controllare le consegne, fare in modo che il deposito dei prodotti sia conforme alle prescrizioni in materia di igiene e di sicurezza, verificare gli stock, nel garantire l'eliminazione dei rifiuti nel rispetto delle leggi, nel reclutare il personale, nello stabilire gli orari di lavoro, pianificare vacanze e congedi, nel pianificare e mettere in pratica provvedimenti in materia di igiene, sicurezza aziendale, sicurezza sul lavoro e protezione della salute e dell'ambiente, nel calcolare e valutare la redditività e in base ai risultati adottare le misure necessarie e, infine, nel partecipare all'elaborazione del budget dei differenti settori, redigere e controllare i preventivi. Inoltre, la formazione volta all'ottenimento dell'APF si componeva di diversi moduli, e meglio la conduzione dei collaboratori, pratica dell'autogestione e della comunicazione, la commercializzazione dell'offerta e delle prestazioni di servizio, l'impiego di strumenti finanziari, la progettazione e l'organizzazione aziendale, la pianificazione e l'organizzazione del processo della pulizia e l'allestimento degli ambienti, la pianificazione e l'organizzazione del processo della cura del tessile, nonché la progettazione e l'organizzazione delle prestazioni di ristorazione e servizio.
4.1.3. Da tutto ciò ne emergeva che, tanto nella formazione quanto nello svolgimento della professione di responsabile del settore alberghiero - economia domestica APF, l'accento è posto sulla progettazione, l'organizzazione e la supervisione del lavoro, piuttosto che su un coinvolgimento diretto dell'interessato nell'esecuzione dei compiti. Ciò emergeva anche dalla descrizione delle condizioni di lavoro consultabile nel sito web "orientamento.ch": i responsabili del settore alberghiero - economia domestica "svolgono la loro attività sia in ufficio, per quanto attiene alla pianificazione, alle ordinazioni e alla corrispondenza, sia "sul campo", per supervisionare i lavori di pulizia e, a volte, per parteciparvi. Lavorano all'interno di una squadra e sono in contatto con clienti e fornitori di beni o servizi. (...). Questi professionisti occupano posti di responsabilità in stabilimenti di cura, organizzazioni Spitex, ospedali, cliniche, centri di formazione e congressuali, alberghi, ristoranti del personale, imprese di catering, lavanderie industriali, imprese di pulizie, istituzioni pubbliche, ecc.". Inoltre, occorreva considerare che l'opponente era pure titolare di un attestato, rilasciatole dall'Istituto cantonale della formazione continua e riconosciuto a livello federale che la abilitava a seguire, preparare e valutare gli apprendisti in azienda, circostanza che dimostrava che ella aveva ulteriormente ampliato le sue, già vaste, conoscenze dell'ambito professionale in questione, estendendole anche nell'ambito formativo. In simili condizioni, per la determinazione del reddito da valido si giustificava l'utilizzo del livello di competenze 3. Il Tribunale cantonale ha pure rilevato che i salari a cui il titolare dell'APF di cui disponeva l'opponente erano ben più elevati di quanto ritenuto dal ricorrente (fr. 62'796), situandosi, in relazione a due bandi di concorso nel Cantone Ticino, in un caso tra fr. 71'669.60 e un massimo di fr. 95'245.15, in un altro tra fr. 68'115 e fr. 106'941 (per più dettagli, si veda il consid. 2.12 a pag. 17 della sentenza cantonale).
4.1.4. In conclusione, applicando la tabella RSS TA1_tirage_skill_level, settore economico 77, 79-82 (senza 78), donne, livello di competenze 3, nel 2022 l'opponente avrebbe potuto conseguire un reddito lordo mensile pari a fr. 6'183. Riportando questo dato su 42,1 ore, esso ammontava a fr. 6507.60 mensili oppure a fr. 78'091.20 per l'intero anno (fr. 6'507.60 x 12 mesi). Tale reddito si situava perdipiù nella parte bassa della forchetta salariale prevista dai due bandi di concorso citati. Raffrontando il reddito da valido di fr. 78'091.20 con quello (incontestato) da invalido di fr. 64'389, si otteneva un grado d'invalidità del 17.54 %, arrotondato al 18 %.
4.2. Secondo il ricorrente, il percorso professionale dell'opponente non giustificherebbe l'applicazione del livello di competenze 3. Ella non avrebbe mai "messo in valore" l'attestato di formatrice per apprendisti in azienda nella professione d'impiegato d'economia domestica, nonostante dal termine del relativo corso e il primo infortunio sarebbero passati più di 11 anni. L'opponente non solo non avrebbe mai lavorato quale responsabile del settore alberghiero, malgrado l'ottenimento del diploma quattro anni prima del primo infortunio, ma non avrebbe nemmeno intrapreso dei passi concreti in vista di occupare tale posto. Nonostante il conseguimento di diplomi, ella non avrebbe nessuna esperienza negli ambiti e nelle professioni del livello di competenze 3, per cui non disporrebbe di vaste conoscenze che le permetterebbero di assumersi i relativi compiti. Il ricorrente riespone poi i limiti funzionali dell'opponente attestati dal medico assicurativo, ricordando di aver riconosciuto che ella non era più in grado di esercitare in misura completa l'attività che svolgeva prima di cadere in disoccupazione, poiché era chiamata a svolgere anche dei lavori manuali. Se si dovesse invece ammettere, come il Tribunale cantonale, che l'opponente sarebbe in grado di svolgere un'attività più qualificata rispetto a quella da ultimo esercitata, tenuto conto dell'esigibilità definita dal medico assicurativo non vi sarebbe nessuna limitazione e di conseguenza nessun discapito salariale. Se nel lavoro da ultimo svolto si fosse potuto parlare di blande limitazioni funzionali in un'attività più qualificata, come quella di responsabile del settore alberghiero, l'assicurata non presenterebbe nessun impedimento per cui il salario da valido sarebbe identico al salario da invalido.
Le premesse per riconoscere all'assicurata una rendita d'invalidità non sarebbero date, sia procedendo al raffronto dei redditi su basi teoriche secondo la TA1, ramo 77+79-82, profilo 2, così come pure se si dovesse ammettere che l'opponente potrebbe ambire ad un'attività più qualificata in quanto i postumi infortunistici non pregiudicherebbero l'esercizio di un lavoro di pianificazione e supervisione.
4.3.
4.3.1. Per quanto concerne il reddito da valido, il ricorso è destinato all'insuccesso. Oltre a disporre del diploma specifico per accedere alla professione di responsabile del settore alberghiero - economia domestica APF, il percorso dell'opponente rievocato poc'anzi (consid. 4.2.1) - e sostanzialmente non contestato nel ricorso - permette di ritenere che ella dispone di una vasta esperienza in questo ambito. Certo, l'opponente non può vantare una diretta e specifica esperienza lavorativa nella funzione in questione ma ciò non è rilevante nel caso concreto. Infatti, visto il bagaglio di esperienze maturate sul campo grazie anche alla varietà delle mansioni già effettuate e i ruoli già ricoperti (che si sarebbe perdipiù anche ritrovata a gestire e supervisionare nella posizione di responsabile), è possibile e conforme alla giurisprudenza (DTF 150 V 354 consid. 6.1) concludere che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, l'ottenimento del diploma APF le avrebbe permesso di accedere alla funzione in questione ed assumerne i compiti specifici prima dell'evento infortunistico. È dunque corretto l'operato della Corte cantonale secondo cui, nel determinare il reddito da valido dell'opponente, occorre fondarsi sul livello di competenze 3 della tabella RSS applicabile.
4.3.2. Ciò detto, il ricorrente mette in discussione, seppure in questa sede soltanto, il reddito da invalido accertato nella propria stessa decisione su opposizione e - in quanto non conteso - tutelato dai giudici ticinesi.
4.3.3. Il Tribunale federale esamina liberamente la determinazione del livello di competenza determinante nell'applicazione delle tabelle RSS,essendo una questione di diritto (DTF 148 V 174 consid. 6.5; 143 V 295consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza, una nuova allegazione di diritto è ammissibile nella misura in cui essa poggi sugli elementi di fatto accertati nella sentenza impugnata e non estenda l'oggetto del contendere (cfr. DTF 142 I 155 consid. 4.4.3). Nella fattispecie, il ricorrente ritiene sostanzialmente che i limiti funzionali dell'opponente, constatati dal medico assicurativo, non le impedirebbero di svolgere le mansioni afferenti al livello di competenze 3. Tuttavia, i limiti funzionali in questione e la loro portata non risultano né menzionati né tantomeno discussi dal Tribunale cantonale, non essendosi chinato sul tema del reddito da invalido. Nemmeno è dato sapere quale sia il mezzo di prova a cui il ricorrente si riferisce quando cita il medico assicurativo, malgrado l'onere di motivazione che gli incombe (art. 42 cpv. 2 LTF; sul tema, cfr. Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 53 e 54 ad art. 42 LTF). Omettendo persino di indicarne il nome e la data del referto, un eventuale completamento dei fatti in virtù dell'art. 105 cpv. 3 LTF non può entrare in considerazione.
Questo aspetto, unitamente all'assenza di considerazioni a riguardo del livello di competenze applicabile, dell'eventuale applicabilità di correttivi del reddito da invalido (a titolo di parallelismo dei redditi e/o deduzione sociale), così come di una relativa presa di posizione delle parti in merito, rende inopportuno esaminare e decidere questi aspetti per la prima volta in questa sede. La causa va dunque rinviata alla Corte cantonale per nuova decisione.
5.
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata va annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale per nuova decisione nel senso dei considerandi. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 137 V 210 consid. 7.1). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). L'assicuratore non ha diritto a indennità per spese ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità inferiore per nuova decisione. Per il resto, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 21 agosto 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi