Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_329/2025
Sentenza del 19 giugno 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 aprile 2025 (42.2024.54-55).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Con sentenza del 28 aprile 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile, il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.
Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100]), la Corte cantonale ha ritenuto che una serie di importi di esigua importanza, ricevuti a titolo di prestito da A.________e da ella rimborsati senza indugio, rappresentassero delle entrate temporanee per sostenere il proprio fabbisogno e quello della figlia in attesa della prestazione assistenziale. Nel relativo calcolo per il mese di settembre 2024, tali somme non andavano dunque considerate. Per contro, la somma di fr. 234.55 bonificatale il 3 settembre 2024 da una terza persona non era stata definita quale prestito ma come "anticipo fattura" e, secondo la documentazione agli atti, non risultava essere stata rimborsata. Avendo l'amministrazione calcolato la prestazione assistenziale senza esserne a conoscenza, una restituzione di quanto percepito in eccesso da A.________ era dunque giustificata. I giudici cantonali hanno poi ricordato che una richiesta di condono sarebbe stata esaminata dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.
1.2. A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria.
2.
Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2).
3.
La ricorrente sostiene fondamentalmente che l'importo di fr. 234.55 non possa configurare un reddito computabile, trattandosi anch'esso di un prestito temporaneo, rimborsato il 4 settembre 2024. A sostegno dell'avvenuto rimborso, ella si riferisce ad un documento prodotto in questa sede e datato 26 maggio 2025 (ovvero posteriore alla sentenza impugnata), il quale, nella misura in cui non risulta nemmeno preteso l'adempimento delle condizioni dell'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. DTF 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 8C_564/2024 del 13 febbraio 2025 consid. 2.3), costituisce un nova inammissibile. Del resto, l'intera rimostranza non soddisfa le esigenze di motivazione appena esposte (cfr. consid. 2), il carattere arbitrario del giudizio cantonale non essendo dimostrato né in merito alle contestazioni di fatto, né a riguardo dell'applicazione del diritto cantonale.
4.
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
5.
Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria diviene pertanto priva d'oggetto.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 19 giugno 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi