Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_338/2025  
 
 
Sentenza del 19 giugno 2025  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Viscione, Presidente, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assistenza sociale (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 aprile 2025 (42.2024.57). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Con sentenza del 28 aprile 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha parzialmente accolto, per quanto ricevibile, il ricorso di A.________ in materia di assistenza sociale.  
Sulla base del diritto cantonale applicabile (cfr. in particolare la legge ticinese sull'assistenza sociale [Las/TI; RL 871.100] e la legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali [Laps; RL 870.100]), la Corte cantonale ha ritenuto che fosse giustificata una riduzione della prestazione assistenziale di A.________ per non avere versato tempestivamente la pigione di agosto e settembre 2024, nonostante tale spesa fosse compresa nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria ricevuta. I giudici ticinesi hanno poi spiegato che, in virtù del principio della sussidiarietà, non era possibile scegliere tra le prestazioni assistenziali e le misure di indennità straordinarie di disoccupazione, queste ultime avendo la priorità. A.________ non avrebbe dunque potuto dedurre alcun vantaggio da un'eventuale violazione dell'obbligo di informazioni su tale aspetto da parte dell'amministrazione. Il Tribunale cantonale ha ancora osservato che, a prescindere dall'eventuale rilevanza di norme di carattere internazionale nella fattispecie, a A.________e alla figlia erano comunque state riconosciute le prestazioni assistenziali ordinarie, sicché l'oggetto della lite non era il rifiuto di tali prestazioni o dell'aiuto in situazioni di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. La Corte ticinese ha infine ritenuto proporzionale l'importo della penalità (fr. 100.-), ma non la sua durata, riducendola a un mese rispetto ai tre decisi dall'amministrazione. 
 
1.2. A.________ ha impugnato con un "ricorso" il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale.  
 
2.  
Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. La denuncia della lesione di diritti fondamentali va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, la violazione del diritto cantonale non è criticabile. Di esso si può denunciare un'applicazione che lede il diritto federale e, segnatamente, il divieto d'arbitrio o altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2). 
 
3.  
Chiedendo l'annullamento integrale della penalità, la ricorrente ridiscute liberamente i fatti accertati dal Tribunale cantonale e non si confronta a sufficienza con i considerandi del giudizio impugnato. In entrambi i casi, nonostante tale onere le incombesse, ella non pretende né tantomeno dimostra il carattere arbitrario dell'operato dei primi giudici, che esso riguardi l'apprezzamento dei fatti, l'applicazione del diritto cantonale o l'esame della proporzionalità della penalità inflittale. 
 
4.  
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
 
5.  
Viste le peculiarità del caso, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 19 giugno 2025 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Viscione 
 
Il Cancelliere: Colombi