Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_358/2025
Sentenza del 2 settembre 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Heine, Métral,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Michele Campini,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (restituzione),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 12 maggio 2025 (33.2025.5).
Fatti:
A.
Con decisione del 12 marzo 2024 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito anche la "Cassa") ha chiesto a A.________, nata nel 1981 e dal 2014 al beneficio di prestazioni complementari all'Al per sé, il marito e i due figli minorenni, di restituire le prestazioni complementari indebitamente ricevute dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2024 (fr. 15'172.-) a seguito del computo corretto del salario del marito di cui essa non aveva mai segnalato l'aumento. Il 26 marzo 2024 l'interessata ha chiesto il condono dell'importo da restituire e, con decisione del 6 maggio 2024, confermata su opposizione il 21 gennaio 2025, la Cassa l'ha negato rilevando che il presupposto della buona fede non fosse adempiuto.
B.
Con sentenza del 12 maggio 2025, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurata contro la decisione su opposizione del 21 gennaio 2025. Esso ha inoltre respinto le rispettive istanze di assistenza giudiziaria per la sede amministrativa e cantonale.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendone sostanzialmente la riforma nel senso che il condono sia ammesso. Ella richiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) resa in una materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF), il ricorso è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 V 209 consid. 2.2; 144 V 173 consid. 1.2).
2.2. L'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente può invece essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 150 IV 149 consid. 3.3.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6).
2.3. Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Se tale eventualità sia realizzata, deve essere esposta nel ricorso (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). Per nuovi fatti e nuovi mezzi di prova nel senso dell'art. 99 cpv. 1 LTF si intendono nova in senso improprio, ossia fatti e mezzi di prova che nella procedura precedente si sarebbero già dovuti addurre, senza che sia stato il caso. Nova in senso proprio, ossia fatti e prove che sono emersi soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2; 140 V 543 consid. 3.2.2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; sentenza 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 3, non pubblicato in DTF 150 I 6).
Il certificato medico del 27 maggio 2025 prodotto con il ricorso, successivo all'emanazione della sentenza impugnata, non potrà essere considerato in quanto nova in senso proprio.
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato il diniego del condono richiesto dalla ricorrente, sia lesiva del diritto federale.
4.
Il Tribunale cantonale ha già esposto i presupposti del condono di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse (art. 25 LPGA [RS 830.1], art. 4 OPGA [RS 830.11]), nonché dell'obbligo di notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni (art. 31 LPGA; art. 24 OPC-AVS/AI [RS 831.301]). Esso ha inoltre spiegato la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito, la sua portata e le sue componenti. A tale corretta esposizione può dunque essere fatto riferimento.
5.
5.1. Il Tribunale cantonale ha innanzitutto negato una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente. L'opponente aveva adeguatamente indicato le ragioni del rifiuto di concedere il condono alla ricorrente, le quali avevano del resto permesso a quest'ultima di formulare delle contestazioni con un ricorso motivato. La ricorrente aveva poi avuto più volte la possibilità di esprimersi e chiedere l'acquisizione di prove a sostegno della propria tesi. Relativamente alla mancata audizione in sede amministrativa, i giudici cantonali hanno ricordato il contenuto dell'art. 42 LPGA e la dottrina pertinente, negando una violazione dell'art. 6 CEDU. Nel seguito, essi hanno spiegato di non potersi pronunciare nel merito della decisione di restituzione, cresciuta in giudicato poiché non contestata con successo, pur rilevando a titolo abbondanziale che i certificati di salario dimostravano che lo stipendio del marito negli anni 2021, 2022 e 2023 era superiore a quanto ritenuto dall'opponente dal 2020. In merito invece alla notifica delle varie decisioni dell'opponente, munite dell'avviso dell'obbligo di informare in caso di cambiamenti rilevanti ai fini delle prestazioni complementari, la Corte ticinese ha in particolare rilevato che la ricorrente doveva avere sicuramente ricevuto la decisione del 2 ottobre 2023 (accompagnata dal relativo foglio di calcolo) conseguente alla mutazione derivante dal reddito conseguito dal figlio con il suo lavoro, alla quale ella aveva per l'appunto reagito chiedendo di considerare anche le spese che il figlio doveva sopportare in qualità di apprendista. Ad ogni modo, la ricorrente avrebbe dovuto accorgersi che le sue pretese (ma non comprovate) notifiche all'opponente relative all'aumento del salario del marito non erano manifestamente state considerate nei calcoli degli importi delle prestazioni complementari ricevute, il che l'avrebbe dovuta spingere a rivolgersi all'opponente per segnalarne l'incongruenza, come già aveva fatto per altre situazioni.
Secondo il Tribunale cantonale, la negligenza della ricorrente era grave e il rifiuto di accordare il condono andava dunque confermato, senza che fosse necessario procedere con le richieste audizioni testimoniali del marito e del suo datore di lavoro, nonché della ricorrente medesima, le quali non avrebbero permesso di giungere ad un altra conclusione.
5.2. La ricorrente censura una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 CEDU. Ella sostiene che avrebbe avuto il diritto di essere sentita già nella fase amministrativa. La rispettiva violazione le avrebbe precluso la possibilità di afferrare compiutamente tutte le ragioni poste a fondamento della decisione avversata, per poi contestarla con cognizione di causa. Il diritto al "Giusto Processo" sarebbe inoltre stato violato negando le audizioni testimoniali proposte dalla ricorrente. L'opponente non avrebbe poi preso posizione su tutte le censure sollevate. Sarebbe infatti assente qualsiasi specifica in ordine al fatto che non sarebbe mai intervenuto alcun incremento del patrimonio familiare. La ricorrente sostiene che il contenzioso in esame verterebbe principalmente sull'esistenza o meno del diritto a ricevere le prestazioni dall'opponente. Se accertato, tale aspetto determinerebbe la sussistenza della buona fede, che sarebbe implicita. Al riguardo, il salario del marito non sarebbe aumentato dal 1° gennaio 2021, bensì solo in quel contesto, con versamento unico ed a titolo di premio, valevole solo per un periodo minimo. Inoltre, i provvedimenti dell'opponente, compresi i rispettivi fogli di calcolo, non risulterebbero esserle stati notificati correttamente.
5.3. Il ricorso non merita accoglimento. In primo luogo, incombe confermare che la questione del buon fondamento della decisione di restituzione del 12 marzo 2024 esula dalla presente vertenza. Le rispettive argomentazioni ricorsuali che nemmeno contestano gli accertamenti dei primi giudici relativi alla sua cresciuta in giudicato sono inammissibili e non saranno pertanto oggetto di disamina. Ciò detto, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale confermando il diniego del condono. La giurisprudenza ha in particolare precisato che in caso di conteggi di prestazioni complementari erronei, la buona fede è generalmente negata se l'assicurato non controlla il foglio di calcolo o lo verifica in modo poco coscienzioso e quindi non segnala un errore grave facilmente riconoscibile. Anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione può essere presa in considerazione (tra tante, cfr. sentenza 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 consid. 4.2). Questi principi trovano applicazione anche nella presente fattispecie. La ricorrente, oltretutto a più riprese, non ha infatti controllato o quantomeno segnalato le incongruenze nei fogli di calcolo delle prestazioni complementari nonostante la manifesta erroneità. La censura, al limite dell'ammissibilità data la scarsa motivazione, è dunque infondata. Non si può invece entrare nel merito della pretesa irregolarità della notifica delle decisioni dell'opponente in assenza di un adeguato confronto con gli accertamenti dei giudici cantonali, ad ogni modo scevri d'arbitrio.
La sentenza impugnata resiste inoltre alle critiche relative al diritto di essere sentito. Non appare in effetti manifestamente insostenibile aver ritenuto, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (DTF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3; 144 V 361 consid. 6.5), che le audizioni richieste non avrebbero potuto modificare l'esito dell'esame della buona fede della ricorrente, le circostanze determinanti risultando sufficientemente chiarite.
5.4. La ricorrente non contesta infine la mancata concessione del gratuito patrocinio in sede cantonale, motivo per il quale non occorre estendere l'analisi a questo aspetto.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere accolta, poiché le conclusioni apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 2 settembre 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi